Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:210
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑265/06
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica portoghese
«Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Artt. 11 e 13 dell’accordo SEE — Restrizioni quantitative all’importazione — Misure di effetto equivalente — Autoveicoli — Applicazione di pellicole colorate sui vetri»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente
(Artt. 28 CE e 30 CE; accordo SEE, artt. 11 e 13)
Viene meno agli obblighi che gli derivano dagli artt. 28 CE e 30 CE nonché 11 e 13 dell’accordo sullo Spazio economico europeo
uno Stato membro la cui legislazione vieti di apporre pellicole colorate sul parabrezza e sui vetri in corrispondenza dei
sedili dei passeggeri degli autoveicoli. In effetti, tale divieto pregiudica la vendita di quasi tutte le pellicole colorate
applicabili sui vetri degli autoveicoli legalmente fabbricate e commercializzate in altri Stati membri o in Stati parti contraenti
dell’accordo SEE ed è eccessivo e sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti di lotta alla criminalità e di protezione
della sicurezza stradale. Anche se appare idoneo ad agevolare il controllo immediato dell’abitacolo degli autoveicoli con
una semplice osservazione dall’esterno, il divieto in parola non è necessario per raggiungere detti obiettivi. A tale riguardo,
da un lato, il controllo visivo è solo un mezzo fra gli altri per combattere la criminalità e le contravvenzioni all’uso obbligatorio
della cintura di sicurezza e, dall’altro, almeno alcune pellicole, ossia quelle che presentano un grado di trasparenza sufficiente,
non impediscono l’auspicato esame visivo dell’abitacolo degli autoveicoli.
(v. punti 35, 38, 40‑42, 46-47)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 aprile 2008 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Artt. 28 CE e 30 CE – Artt. 11 e 13 dell’accordo SEE – Restrizioni quantitative all’importazione – Misure di effetto equivalente – Autoveicoli – Applicazione di pellicole colorate sui vetri»
Nella causa C‑265/06,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 16 giugno 2006,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dai sigg. A. Caeiros e P. Guerra e Andrade, nonché dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica portoghese
, rappresentata dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente, assistito dall’avv. A. Duarte de Almeida, advogado,
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal
sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2007,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica portoghese, vietando
all’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei legge 11 marzo 2003, n. 40 (
Diário da República
I, série A, n. 59, dell’11 marzo 2003), l’applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE nonché 11 e 13 dell’accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico
europeo (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2
Il legislatore comunitario non ha adottato alcuna disciplina riguardante le pellicole colorate da applicare sui vetri degli
autoveicoli.
3
Esiste invece una normativa comunitaria relativa all’omologazione dei vetri di sicurezza degli autoveicoli installati già
dalla fabbricazione, in altre parole prima della loro messa in circolazione, riguardante in particolare la colorazione del
vetro. Tale normativa comprende la direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/22/CEE, relativa ai vetri di sicurezza ed ai
materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (GU L 129, pag. 11), come modificata dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA]
30 ottobre 2001, 2001/92/CE (GU L 291, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva 92/22»).
4
Il terzo ‘considerando’ e l’allegato II B della direttiva 2001/92 rimandano al regolamento della [OSCURATO:PERSONA] economica per
l’Europa delle Nazioni Unite n. 43, recante il titolo «Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei vetri di sicurezza
e del montaggio di tali vetri sui veicoli» (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add 42/Rev.2; in prosieguo: il «regolamento n. 43»).
5
L’art. 4 di tale regolamento prevede che, per i parabrezza, il coefficiente di trasmissione regolare della luce non debba
essere inferiore al 75%. Quanto ai vetri di sicurezza diversi dai parabrezza posti nella visuale anteriore del conducente,
tale coefficiente deve essere almeno pari al 70%. Per il vetro di sicurezza posto nella visuale posteriore del conducente,
il coefficiente di trasmissione della luce può essere inferiore al 70% se il veicolo è equipaggiato di due retrovisori esterni.
La normativa nazionale
6
L’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 stabilisce quanto segue:
«È vietata l’applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli che servono al trasporto di passeggeri o di merci,
ad eccezione degli autoadesivi regolamentari e delle pellicole opache non riflettenti sui cassoni dei veicoli che servono
al trasporto di merci».
Procedimento precontenzioso
7
Il 1° aprile 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica portoghese una lettera di diffida in cui dichiara che tale Stato
membro, vietando all’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 l’applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli
che servono al trasporto di passeggeri o di merci, ad eccezione degli autoadesivi regolamentari e delle pellicole opache non
riflettenti sui cassoni dei veicoli che servono al trasporto di merci, e non comunicando alla [OSCURATO:PERSONA] il testo del detto
decreto allo stadio di progetto, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 CE, 30 CE, 11 e 13
dell’accordo SEE nonché 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).
8
Con lettera in data 28 giugno 2004, la Repubblica portoghese ha risposto alla lettera di diffida.
9
[OSCURATO:PERSONA], non convinta di tale risposta, il 22 dicembre 2004 ha inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato
invitandola a conformarsi a detto parere entro due mesi a decorrere dalla sua ricezione.
10
Rispondendo al parere motivato, la Repubblica portoghese ha comunicato, con lettera datata 22 luglio 2005, che avrebbe abrogato
la disposizione che vietava l’applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli, ossia l’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei
n. 40/2003.
11
Essa ha altresì informato la [OSCURATO:PERSONA] che, quanto all’applicazione di pellicole colorate su vetri del genere, era in corso
di elaborazione un progetto di regole tecniche da includere in uno strumento legislativo. Nel dicembre 2005, ai sensi della
direttiva 98/34, è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di decreto regolamentare che stabiliva tali regole.
12
Tenuto conto di tale notifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di rinunciare alla censura relativa all’omissione di notifica dell’art. 2,
n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 allo stadio di progetto.
13
[OSCURATO:PERSONA] ha invece mantenuto la censura relativa all’incompatibilità di tale disposizione con gli artt. 28 CE, 30 CE,
11 e 13 dell’accordo SEE e ha proposto il presente ricorso il 16 giugno 2006.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
14
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003, che vieta l’applicazione di qualsiasi tipo di pellicola
colorata per filtrare la luce sul parabrezza e sui vetri che corrispondono ai sedili dei passeggeri nei veicoli a motore,
in pratica impedisce la vendita in [OSCURATO:PERSONA] di pellicole colorate legalmente fabbricate e/o commercializzate in un altro
Stato membro o in uno Stato parte contraente dell’accordo SEE, in violazione degli artt. 28 CE e 30 CE nonché 11 e 13 dell’accordo
SEE.
15
Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli eventuali interessati, commercianti o privati, sapendo che non potranno applicare pellicole
del genere sui vetri degli autoveicoli, non le compreranno.
16
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai sensi del regolamento n. 43, applicabile in forza della direttiva 92/22, il parabrezza e gli
altri vetri posti nella visuale anteriore del conducente, davanti a un punto che essa chiama «montante B», devono rispettare
un coefficiente minimo di trasmissione regolare della luce rispettivamente del 75% e del 70%. Questi vetri potrebbero quindi
essere colorati laddove rispettino tali requisiti.
17
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per quanto riguarda i vetri posti dietro il montante B, non è previsto nessun valore
minimo di trasmissione regolare della luce quando non hanno un ruolo determinante per la visione del conducente. Nella pratica
ciò significherebbe che un autoveicolo può avere dietro detto montante vetri colorati che abbiano un coefficiente di trasmissione
regolare della luce molto basso, purché tale veicolo sia dotato di due retrovisori esterni.
18
[OSCURATO:PERSONA] contesta quindi alla Repubblica portoghese di vietare l’applicazione di qualsiasi pellicola colorata sul parabrezza
e sui vetri in corrispondenza dei sedili dei passeggeri negli autoveicoli che servono al trasporto di passeggeri e di merci,
anche qualora queste pellicole consentano che il coefficiente di trasmissione regolare della luce raggiunga i valori minimi
previsti dal regolamento n. 43.
19
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in assenza di disposizioni d’armonizzazione a livello comunitario, gli Stati membri possono,
sì, definire il livello di protezione della sicurezza stradale che ritengono appropriato nel proprio territorio e adottare
provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica. Tuttavia, a suo giudizio, la Repubblica portoghese non ha fornito elementi
che consentissero di ritenere che l’uso di una qualunque pellicola colorata, a prescindere dal colore e dalle caratteristiche,
in particolare in termini di coefficiente di trasmissione luminosa, presenti un rischio per la sicurezza pubblica e/o per
la sicurezza stradale. La disposizione controversa non sarebbe né necessaria né proporzionata agli obiettivi perseguiti.
20
La Repubblica portoghese non contesta i fatti illustrati nel ricorso. Esprime invece il suo disaccordo quanto all’interpretazione,
al valore e al significato di determinati fatti.
21
Innanzitutto, la Repubblica portoghese sostiene che non occorreva che la [OSCURATO:PERSONA] proponesse ricorso nei suoi confronti
dal momento che tale Stato membro aveva notificato, durante il procedimento precontenzioso, che avrebbe modificato la propria
legislazione nel senso indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale progetto di modifica, che è stato notificato alla detta istituzione,
secondo la Repubblica portoghese implica che quest’ultima ha abolito il divieto previsto all’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei
n. 40/2003.
22
Inoltre, la Repubblica portoghese, pur ammettendo che tale disposizione costituisce una restrizione alla libera circolazione
delle merci, sostiene che essa è comunque giustificata da obiettivi di sicurezza stradale e di pubblica sicurezza.
23
La Repubblica portoghese sottolinea quindi che il divieto è inteso a consentire alle autorità competenti di vedere rapidamente,
dall’esterno, l’interno degli autoveicoli, senza che sia necessario fermarli, in primo luogo, per verificare il rispetto dell’uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza e, in secondo luogo, per identificare eventuali delinquenti nell’intento di combattere
la criminalità.
24
Infine, la Repubblica portoghese non ritiene che esistano mezzi meno restrittivi atti a garantire la realizzazione degli obiettivi
di sicurezza stradale e di pubblica sicurezza che si è prefissata. Essa osserva, a questo proposito, che il divieto di applicare
pellicole colorate sui vetri dei veicoli non è totale ma parziale, nel senso che non si applica né ai cassoni delle automobili
che servono al trasporto di merci né ai veicoli non automobili, come le navi.
Giudizio della Corte
25
Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’art. 226 CE, l’esistenza
di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito
nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v. sentenze 17 gennaio 2002, causa C‑423/00,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑593, punto 14, e 7 giugno 2007, causa C‑254/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4269, punto 39).
26
Orbene, nella fattispecie, è pacifico che, alla scadenza del termine di due mesi stabilito nel parere motivato, la Repubblica
portoghese non aveva abrogato l’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003, che vietava di applicare pellicole colorate sui
vetri degli autoveicoli. La circostanza che detto Stato membro abbia in seguito notificato un progetto di normativa in cui
non figura la disposizione controversa non modifica in alcun modo il fatto che tale disposizione esistesse al momento rilevante
per la fattispecie.
27
Di conseguenza, occorre esaminare la conformità di tale disposizione, riportata al punto 6 della presente sentenza, alle disposizioni
del diritto comunitario e del diritto dello Spazio economico europeo considerate dalla [OSCURATO:PERSONA].
28
Si deve rilevare che la direttiva 92/22 predispone una disciplina non per le pellicole colorate da applicare sui vetri degli
autoveicoli, ma soltanto per i vetri che costituiscono l’equipaggiamento iniziale di tali veicoli, ossia i vetri colorati.
29
In mancanza di armonizzazione comunitaria, l’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 deve perciò essere esaminato alla luce
delle disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione delle merci e delle corrispondenti disposizioni dell’accordo
SEE.
30
Poiché queste ultime sono redatte in termini pressoché identici a quelle del Trattato, s’intende che le considerazioni che
seguono, relativamente agli artt. 28 CE e 30 CE, si applicano alle corrispondenti disposizioni dell’accordo SEE, ossia gli
artt. 11 e 13 di tale accordo.
– Sull’esistenza di una restrizione della libera circolazione delle merci
31
Secondo una costante giurisprudenza, qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente,
in atto o in potenza, il commercio intracomunitario va considerata una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative,
vietate dall’art. 28 CE (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 837, punto 5; 19
giugno 2003, causa C‑420/01, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6445, punto 25, e 8 novembre 2007, causa C‑143/06, Ludwigs-[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9623, punto 25).
32
Nella presente fattispecie, la Repubblica portoghese ammette che il divieto di cui all’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003,
che riguarda l’applicazione di pellicole colorate sul parabrezza e sui vetri in corrispondenza dei sedili dei passeggeri degli
autoveicoli, limita la commercializzazione di tali prodotti in [OSCURATO:PERSONA].
33
Occorre, infatti, rilevare che gli eventuali interessati, commercianti o privati, sapendo che è loro vietato applicare pellicole
del genere sul parabrezza e sui vetri che corrispondono ai sedili dei passeggeri degli autoveicoli, non hanno praticamente
alcun interesse ad acquistarle.
34
La sola eccezione al divieto di cui all’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 riguarda l’applicazione di pellicole colorate
sui cassoni degli autoveicoli che servono al trasporto di merci e sui veicoli non automobili.
35
La disposizione controversa pregiudica, di conseguenza, la vendita in [OSCURATO:PERSONA] di quasi tutte le pellicole colorate applicabili
sui vetri degli autoveicoli legalmente fabbricate e commercializzate in altri Stati membri o in Stati parti contraenti dell’accordo
SEE.
36
Il divieto di cui all’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 costituisce pertanto una misura di effetto equivalente a restrizioni
quantitative ai sensi di quanto disposto dagli artt. 28 CE e 11 dell’accordo SEE. Tale misura è incompatibile con gli obblighi
derivanti da dette disposizioni, a meno che non possa essere oggettivamente giustificata.
– Sulla sussistenza di una giustificazione
37
Secondo una giurisprudenza costante, una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione può
essere giustificata solo da uno dei motivi di interesse generale enumerati all’art. 30 CE o da una delle ragioni imperative
sancite dalla giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta
«Cassis de Dijon», [OSCURATO:PERSONA]. pag. 649, punto 8), a condizione che, nell’uno o nell’altro caso, tale misura sia idonea a garantire
il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenze 8 maggio 2003,
causa C‑14/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4431, punto 64; 10 novembre 2005, causa C‑432/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9665,
punto 42, e 7 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33).
38
Nella fattispecie, le giustificazioni addotte dalla Repubblica portoghese si riferiscono, da un lato, alla lotta alla criminalità
nell’ambito della protezione della pubblica sicurezza e, dall’altro, al controllo del rispetto dell’uso obbligatorio della
cintura, che rientra nel settore della sicurezza stradale. La lotta alla criminalità e la protezione della sicurezza stradale
possono costituire ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle
merci (v., relativamente alla sicurezza stradale, sentenza 15 marzo 2007, causa C‑54/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2473,
punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
39
Spetta, tuttavia, agli Stati membri dimostrare che la loro normativa è adatta a garantire il conseguimento di obiettivi del
genere ed è conforme al principio di proporzionalità (v., in tal senso, in particolare, sentenza 20 settembre 2007, causa
C‑297/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7467, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).
40
A tale riguardo, la Repubblica portoghese ha fornito un unico elemento a sostegno della misura controversa, ossia il fatto
che essa consente di procedere ad un controllo immediato dell’abitacolo degli autoveicoli con una semplice osservazione dall’esterno.
41
Sebbene il divieto di cui all’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei n. 40/2003 sembri, è vero, in grado di agevolare tale tipo di
osservazione e quindi idoneo a raggiungere gli obiettivi della lotta alla criminalità e della sicurezza stradale, ciò non
significa che esso sia necessario per raggiungere tali obiettivi e che non esistano altri mezzi meno restrittivi per arrivarci.
42
Infatti, il controllo visivo di cui trattasi è solo un mezzo fra gli altri che le autorità competenti hanno a disposizione
per combattere la criminalità e le infrazioni all’uso obbligatorio della cintura di sicurezza.
43
La pretesa necessità del provvedimento controverso è ancor meno dimostrata considerato che, all’udienza, la Repubblica portoghese
ha ammesso di consentire nel suo territorio la commercializzazione di autoveicoli dotati sin dall’inizio di vetri colorati
nei limiti previsti dalla direttiva 92/22. Orbene, questi vetri colorati, così come le pellicole colorate di cui si controverte,
possono impedire qualsiasi esame visivo, dall’esterno, dell’interno dei veicoli.
44
Di conseguenza, salvo ammettere che, per gli autoveicoli dotati sin dall’inizio di vetri colorati, le autorità competenti
hanno rinunciato ad assicurare la lotta alla criminalità e la sicurezza stradale, si deve necessariamente rilevare che esse
devono poter ricorrere ad altri mezzi per identificare i delinquenti e le eventuali contravvenzioni all’uso obbligatorio della
cintura di sicurezza.
45
Peraltro, la Repubblica portoghese non ha dimostrato che il divieto, sempre che riguardi tutte le pellicole colorate, è necessario
ad assicurare la sicurezza stradale e la lotta alla criminalità.
46
Infatti, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA] all’udienza, le pellicole colorate comprendono una vasta gamma che va da quelle
trasparenti a quelle quasi opache. Questo dato, che non è stato contestato dalla Repubblica portoghese, implica che almeno
alcune pellicole, ossia quelle che presentano un grado di trasparenza sufficiente, non impediscono l’auspicato esame visivo
dell’abitacolo degli autoveicoli.
47
Tale divieto va quindi considerato eccessivo e, pertanto, sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.
48
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la Repubblica portoghese, vietando all’art. 2, n. 1,
del Decreto-Lei n. 40/2003 l’applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli, è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE nonché 11 e 13 dell’accordo SEE.
Sulle spese
49
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica portoghese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica portoghese, vietando all’art. 2, n. 1, del Decreto-Lei 11 marzo 2003, n. 40, l’applicazione di pellicole colorate
sui vetri degli autoveicoli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE, 30 CE, 11 e 13 dell’accordo
2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il portoghese.