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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22978/2026

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ale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 3 in liquidazione,in persona del [OSCURATO:PERSONA], e per la Gestione del RamoRifiuti del [OSCURATO:PERSONA], in persona dello stesso [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di pro-cura speciale in calce al controricorso-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-poreNumero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026-intimata-Numero di raccolta generale 22978/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 24Da7ta/ p2u0bb2lic4az,io ne 09/07/2026depositata il 22.3.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto di citazione, il [OSCURATO:PERSONA] di Bacino SA 3 convenivadavanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la Presidenza del Consiglio deiMinistri, quale avente causa del Commissario di Governo all'emer-genza rifiuti, deducendo di essere stato convenuto in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso professionale ma-turato per l'attività di progettazione e direzione dei lavori, nonché dicoordinamento della sicurezza per il completamento dell'impianto ditrattamento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Polla (€150.426,33), come da convenzione stipulata in data 16.4.2002.2.

Con sentenza n. 291/2009, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di-chiarava la propria incompetenza funzionale e territoriale in favoredel Tribunale di Salerno, ex artt. 6 del R.D. n. 1611 del 1933 ed art.25 c.p.c., avendo il [OSCURATO:PERSONA] – BacinoSA 3 evocato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aisensi degli artt. 106, 167, comma 2, 269, comma 2, c.p.c.3.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva n. 4706/2016 “rigettava la domanda di pagamento diretto delle spettanzeoggetto di causa nei confronti del Principato, confermando lalegittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] SA3, in quanto soggetto cheaveva provveduto a conferire gli incarichi al professionista, salval'eventuale rilevanza interna - ai fini della manleva - dell'obbligo difinanziamento dei lavori, assunto dal Commissario di Governo”.4.

Con sentenza definitiva n. 1748/2022, lo stesso Tribunale diSalerno così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto,2 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026condannava il [OSCURATO:PERSONA] – Bacino SA 3Numero di raccolta generale 22978/2026al pagamento della somma di euro 147.209,88, oltre oneri Ddatia lpeubgbgliceaz,io ne 09/07/2026a titolo di compenso professionale maturato dall'ing.

Principato, alnetto dell'acconto percepito; 2) rigettava la domanda di manlevaspiegata dal [OSCURATO:PERSONA] – Bacino SA 3nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendoche, per effetto dell'art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013, fosselegittimata passiva, rispetto alla pretesa azionata dal convenuto, laRegione [OSCURATO:SOCIETA], quale Ente subentrato allo Stato nella gestionedell'emergenza rifiuti; 3) condannava il [OSCURATO:PERSONA] SportivoMeridionale – Bacino SA 3 alla refusione delle spese processuali infavore dell'ing.

Principato; 4) condannava il [OSCURATO:PERSONA] – Bacino SA alla refusione delle spese processualisostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 5) poneva de-finitivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] –Bacino SA 3 le spese della consulenza tecnica d'ufficio.5.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il ConsorzioCentro [OSCURATO:PERSONA] – Bacino SA 3, con atto di citazione no-tificato il 28 ottobre 2022 anche alla Regione [OSCURATO:SOCIETA], quale suc-cessore a titolo universale della Presidenza del Consiglio dei Ministriper la gestione dell'emergenza rifiuti, impugnando sia la parte dellasentenza che aveva accolto la domanda principale sia la parte cheaveva respinto la domanda di manleva.6.

Con sentenza n. 247/2024, pubblicata in data 22.3.2024, laCorte d'Appello di Salerno riformava la sentenza del Tribunale diSalerno, affermando la fondatezza dell'azione di manleva e, perl'effetto, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri a tenereindenne il [OSCURATO:PERSONA] dal pagamento della somma di € 96.059,12,oltre accessori di legge, in favore dell'ing.

Principato.7. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso percassazione avverso detta ultima pronuncia, formulando due motividi impugnazione.3 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/20268.

Si è costituiro il [OSCURATO:PERSONA] sportivo meridionale - BacinoNumero di raccolta generale 22978/2026SA 3 in liq., depositando controricorso.

Data pubblicazione 09/07/20269.

Le altre parti sono rimaste intimate.10. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione, si denunzia la violazionee/o falsa applicazione dell'art. 328 c.p.c., per avere il Giudice di se-condo grado omesso di statuire sulla domanda di manleva diretta-mente nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA] (in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

In particolare, la ricorrente lamenta chela Corte d'appello di Salerno, una volta rilevato che l'atto di appelloera stato notificato dal [OSCURATO:PERSONA] anche alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] -rimasta tuttavia contumace - ed avendo accertato che, in forza delloart. 1, comma 422, della l. n. 147 del 2013, vi era stata unasuccessione a titolo universale della Regione [OSCURATO:SOCIETA] nei rapportigiuridici prima facenti capo al Commissario straordinario, avrebbedovuto statuire sulla domanda di manleva direttamente nei confrontidella Regione medesima, per cui, non avendolo fatto, è incorsa nellaviolazione dell'art. 328 c.p.c.2.

Con il secondo motivo, si denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 1372, comma 2, c.c. e delle ordinanze commis-sariali n. 39/2001 e n. 71/2002 (in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3,c.p.c.).

La ricorrente specifica che “nessun fondamento riveste lapretesa di "manleva" rispetto ad eventuali riconoscimenti di spettan-ze relative al progetto esecutivo "generale", dell'importo di E/mld.6,7, affidato dal [OSCURATO:PERSONA] in data 18.11.99 con nota prot. 1313,ovvero con Delibera n. 95 del 27.7.1997 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Vallo di Diano.

Conriferimento a tale progettazione, infatti, non si rinviene in atti alcunimpegno di finanziamento da parte della citata Struttura commissa-riale.

Né, d'altra parte, alcuna obbligazione in capo alla predetta4 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026Struttura commissariale può derivare dal "disciplinare d'incarico" delNumero di raccolta generale 22978/202616.4.2002, intervenuto unicamente tra il [OSCURATO:PERSONA] de quo Deadta pilu bpblricoaz-ione 09/07/2026fessionista”.

Pertanto, secondo la prospettazione difensiva del ricor-rente “L'avversa domanda di manleva erroneamente accolta dallasentenza qui impugnata, dunque, non era suscettibile di accoglimen-to nel merito in quanto infondata e, di conseguenza, la statuizionedel Giudice di secondo grado viola, come detto, l'art. 1372, comma2, c.c., nonché le citate Ordinanze commissariali n. 39/2001 e n.71/2002”.3.

I due motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente pos-sono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.La ricorrente sostanzialmente lamenta la mancata interruzionedel procedimento a seguito del subentro della Regione [OSCURATO:SOCIETA] intutti i rapporti attivi e passivi, ai sensi dell'art. 1, comma 422, dellal. n. 147 del 2013 (“422.

Alla scadenza dello stato di emergenza, leamministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati an-che ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi,nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivantidalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggettinominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.

Ledisposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle soleipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della mede-sima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministra-zioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti daglistessi designati”) e l'estraneità al contratto concluso tra l'ingegnerePrincipato ed il [OSCURATO:PERSONA] nonché di avere già corrisposto quanto do-vuto in base alle citate ordinanze commissariali.5 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/20264.

La Suprema Corte, con la pronuncia n. 12018 del 3.5.2024 inNumero di raccolta generale 22978/2026tema di successione tra enti pubblici, ha espressamente aDfaftea rpumbbalictaozio ne 09/07/2026che “all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel bacinoidrografico del fiume Sarno, già previsto dall'art. 5 della l. n. 225 del1992 (nel testo ratione temporis vigente) e soppresso in virtù delloart. 1, comma 422, della l. n. 147 del 2013, è subentrata, in tutti irapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla strutturacommissariale, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, laRegione [OSCURATO:SOCIETA], avendo quest'ultima, quale ente territoriale or-dinariamente competente, attribuito con la l.r. n. 8 del 2004 le stessefunzioni all'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo”.

Lastessa S.C., in sede motivazionale, specifica espressamente che“l'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Dispo-sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato - legge di stabilità 2014 - ), - comma poi abrogato con la leggen. 1 del 2018, che ha istituito la nuova protezione civile - , statuisceche «alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e glienti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art.5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giuri-sdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del codice di proce-dura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cuiall'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della citatalegge n. 225 del 1992», con la precisazione che «le disposizioni dicui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cuii soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 225del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti or-dinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”.

Lavicenda esaminata con detta decisione, peraltro, riguarda la RegioneCampania, presente anche in questo giudizio e, per quanto la fatti-6 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 22978/2026specie concreta risulti essere diversa, il regime applicabile risulta es-Data pubblicazione 09/07/2026sere lo stesso in ragione della analoga situazione di emergenza edella normativa applicabile in tema di successione tra enti pubblici,una volta venuta meno il motivo di detta situazione.

In merito, inol-tre, è intervenuta anche la Corte Costituzionale, richiamata espres-samente dalla Corte di Cassazione, con la citata pronuncia, per sta-bilire che “La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che «con ladichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effetti-vamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altroverso, nei rapporti da questa posti in essere, ragionevolmente èchiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente,in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenzedell'ente stesso) dei rapporti in questione».

Ha precisato, infatti, laCorte costituzionale che «quanto al primo profilo, va rilevato che èpur vero (come deducono le ricorrenti) che gli atti dei commissaridelegati a fronteggiare emergenze di Protezione civile “possono qua-lificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato […] fina-lizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunitàlocali” […].

Vero è anche, però, che la funzione statale, che qui vienein rilievo, è una funzione temporanea, che si origina e si elide (nascee muore) in ragione, rispettivamente, dell'insorgere e del cessaredella situazione di emergenza».

Pertanto, prosegue la Corte costitu-zionale «il venir meno della struttura commissariale, per il cui tra-mite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, in-tegra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rap-porti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cuiriconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legi-slativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono.

Irapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'eser-cizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale(sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio incisodalla situazione emergenziale, sul quale - in assenza di detta situa-7 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026zione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte diNumero di raccolta generale 22978/2026eventi calamitosi di minor rilevanza: lettere a e b del commDaat a1 p udbbeliclalozio ne 09/07/2026art. 2 della legge n. 225 del 1992) - opera l'ente territorialmentecompetente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzio-nali (legislative, regolamentari e amministrative).

Ed è perciò ragio-nevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che resi-duano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancorasull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente inbase all'ordinario sistema di competenze».

Del resto, continua laCorte costituzionale, «come si evince dal disposto di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, il subentro delleregioni ordinariamente competenti in rapporti giuridici sorti nellafase dell'emergenza, e nei processi pendenti ad essi relativi, è ac-compagnato, infatti, dal parallelo subentro degli stessi enti territorialinella contabilità speciale, già intestata al Commissario delegato o alsoggetto altrimenti individuato (rivestente un ruolo di rappresen-tante) dell'ente subentrante”.

Nello stesso senso si era già pronun-ciata la Cassazione con la sentenza n. 28970 del 18.10.2023, con laquale ha statuito che “In tema di successione tra enti pubblici, all'Uf-ficio del "Commissario delegato per il definitivo superamento delcontesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel territorio della RegioneCalabria", già previsto dall'art. 5 della l. n. 225 del 1992 (nel testoratione temporis vigente) e soppresso in virtù di d.p.c.m. n. 4011del 2012, è subentrata, in tutti i rapporti sostanziali attivi e passivigià facenti capo alla struttura commissariale, compresi i procedi-menti giurisdizionali pendenti, la Regione Calabria, avendo quest'ul-tima, quale ente territoriale ordinariamente competente, partecipatoalla designazione - così soddisfacendo la condizione prevista per ilsubentro ai sensi dell'art. 1, comma 422, secondo periodo, della l. n.147 del 2013 - del titolare dell'Ufficio in questione, mediante indica-zione dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimentodell'incarico”.8 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026La citata pronuncia evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1,Numero di raccolta generale 22978/2026comma 422, della l. n. 147 del 2013, si realizza “una fattiDsaptae pcubiebli cadziio ne 09/07/2026successione universale” tra i due Enti, con conseguente applicazionedell'art. 110 c.p.c. e che “La stessa Corte costituzionale ha chiaritoche “il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite loStato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra ilpresupposto di una necessitata successione nei rapporti da questaposti in essere e che risultino ancora in atto, la cui riconduzione alfenomeno della successione universale è scelta legislativa non incon-grua rispetto alle premesse che la sorreggono”.

Da ciò deriva che,trattandosi di una “scelta legislativa” il subentro tra i due soggettipubblici è automatico, tanto che, sul piano processuale, non è ne-cessaria alcuna interruzione, come peraltro già realizzatosi in ana-loga situazione relativa ad Equitalia.In merito, la Corte di cassazione ha statuito che “In tema di ri-scossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapportigiuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1,comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016,pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "inuniversum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza so-luzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività dellariscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta lanecessità d'interruzione del processo in relazione a quanto dispostodagli artt. 299 e 300 c.p.c.” (Cass. n. 15911 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Pertanto, la Corte di appello non si è attenuta a detti principi,trascurando di valutare la chiamata in giudizio della Regione da partedel [OSCURATO:PERSONA], quale successore in virtù dell'art. 1, comma 422, dellal. n. 147 del 2013, una volta venuto meno il Commissario di governoper l'emergenza rifiuti nella Regione [OSCURATO:SOCIETA], pur riconoscendo lapossibilità per la odierna ricorrente di rivalersi nei confronti di dettaRegione.9 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 22978/20265.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il ricorso va accolto e laData pubblicazione 09/07/2026sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Sa-lerno, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legitti-mità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvioalla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche perla decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, in data 10.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 3 in liquidazione,in persona del [OSCURATO:PERSONA], e per la Gestione del RamoRifiuti del [OSCURATO:PERSONA], in persona dello stesso [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di pro-cura speciale in calce al controricorso-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA]Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-poreNumero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026-intimata-Numero di raccolta generale 22978/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 24Da7ta/ p2u0bb2lic4az,io ne 09/07/2026depositata il 22.3.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione, il [OSCURATO:PERSONA] di Bacino SA 3 convenivadavanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la Presidenza del Consiglio deiMinistri, quale avente causa del Commissario di Governo all'emer-genza rifiuti, deducendo di essere stato convenuto in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento del compenso professionale ma-turato per l'attività di progettazione e direzione dei lavori, nonché dicoordinamento della sicurezza per il completamento dell'impianto ditrattamento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Polla (€150.426,33), come da convenzione stipulata in data 16.4.2002.2. Con sentenza n. 291/2009, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di-chiarava la propria incompetenza funzionale e territoriale in favoredel Tribunale di Salerno, ex artt. 6 del R.D. n. 1611 del 1933 ed art.25 c.p.c., avendo il [OSCURATO:PERSONA] – BacinoSA 3 evocato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aisensi degli artt. 106, 167, comma 2, 269, comma 2, c.p.c.3. Il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva n. 4706/2016 “rigettava la domanda di pagamento diretto delle spettanzeoggetto di causa nei confronti del Principato, confermando lalegittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] SA3, in quanto soggetto cheaveva provveduto a conferire gli incarichi al professionista, salval'eventuale rilevanza interna - ai fini della manleva - dell'obbligo difinanziamento dei lavori, assunto dal Commissario di Governo”.4. Con sentenza definitiva n. 1748/2022, lo stesso Tribunale diSalerno così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto,2 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026condannava il [OSCURATO:PERSONA] – Bacino SA 3Numero di raccolta generale 22978/2026al pagamento della somma di euro 147.209,88, oltre oneri Ddatia lpeubgbgliceaz,io ne 09/07/2026a titolo di compenso professionale maturato dall'ing. Principato, alnetto dell'acconto percepito; 2) rigettava la domanda di manlevaspiegata dal [OSCURATO:PERSONA] – Bacino SA 3nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendoche, per effetto dell'art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013, fosselegittimata passiva, rispetto alla pretesa azionata dal convenuto, laRegione [OSCURATO:SOCIETA], quale Ente subentrato allo Stato nella gestionedell'emergenza rifiuti; 3) condannava il [OSCURATO:PERSONA] SportivoMeridionale – Bacino SA 3 alla refusione delle spese processuali infavore dell'ing. Principato; 4) condannava il [OSCURATO:PERSONA] – Bacino SA alla refusione delle spese processualisostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 5) poneva de-finitivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] –Bacino SA 3 le spese della consulenza tecnica d'ufficio.5. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il ConsorzioCentro [OSCURATO:PERSONA] – Bacino SA 3, con atto di citazione no-tificato il 28 ottobre 2022 anche alla Regione [OSCURATO:SOCIETA], quale suc-cessore a titolo universale della Presidenza del Consiglio dei Ministriper la gestione dell'emergenza rifiuti, impugnando sia la parte dellasentenza che aveva accolto la domanda principale sia la parte cheaveva respinto la domanda di manleva.6. Con sentenza n. 247/2024, pubblicata in data 22.3.2024, laCorte d'Appello di Salerno riformava la sentenza del Tribunale diSalerno, affermando la fondatezza dell'azione di manleva e, perl'effetto, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri a tenereindenne il [OSCURATO:PERSONA] dal pagamento della somma di € 96.059,12,oltre accessori di legge, in favore dell'ing. Principato.7. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso percassazione avverso detta ultima pronuncia, formulando due motividi impugnazione.3 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/20268. Si è costituiro il [OSCURATO:PERSONA] sportivo meridionale - BacinoNumero di raccolta generale 22978/2026SA 3 in liq., depositando controricorso. Data pubblicazione 09/07/20269. Le altre parti sono rimaste intimate.10. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, si denunzia la violazionee/o falsa applicazione dell'art. 328 c.p.c., per avere il Giudice di se-condo grado omesso di statuire sulla domanda di manleva diretta-mente nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA] (in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.). In particolare, la ricorrente lamenta chela Corte d'appello di Salerno, una volta rilevato che l'atto di appelloera stato notificato dal [OSCURATO:PERSONA] anche alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] -rimasta tuttavia contumace - ed avendo accertato che, in forza delloart. 1, comma 422, della l. n. 147 del 2013, vi era stata unasuccessione a titolo universale della Regione [OSCURATO:SOCIETA] nei rapportigiuridici prima facenti capo al Commissario straordinario, avrebbedovuto statuire sulla domanda di manleva direttamente nei confrontidella Regione medesima, per cui, non avendolo fatto, è incorsa nellaviolazione dell'art. 328 c.p.c.2. Con il secondo motivo, si denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 1372, comma 2, c.c. e delle ordinanze commis-sariali n. 39/2001 e n. 71/2002 (in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3,c.p.c.). La ricorrente specifica che “nessun fondamento riveste lapretesa di "manleva" rispetto ad eventuali riconoscimenti di spettan-ze relative al progetto esecutivo "generale", dell'importo di E/mld.6,7, affidato dal [OSCURATO:PERSONA] in data 18.11.99 con nota prot. 1313,ovvero con Delibera n. 95 del 27.7.1997 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Vallo di Diano. Conriferimento a tale progettazione, infatti, non si rinviene in atti alcunimpegno di finanziamento da parte della citata Struttura commissa-riale. Né, d'altra parte, alcuna obbligazione in capo alla predetta4 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026Struttura commissariale può derivare dal "disciplinare d'incarico" delNumero di raccolta generale 22978/202616.4.2002, intervenuto unicamente tra il [OSCURATO:PERSONA] de quo Deadta pilu bpblricoaz-ione 09/07/2026fessionista”. Pertanto, secondo la prospettazione difensiva del ricor-rente “L'avversa domanda di manleva erroneamente accolta dallasentenza qui impugnata, dunque, non era suscettibile di accoglimen-to nel merito in quanto infondata e, di conseguenza, la statuizionedel Giudice di secondo grado viola, come detto, l'art. 1372, comma2, c.c., nonché le citate Ordinanze commissariali n. 39/2001 e n.71/2002”.3. I due motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente pos-sono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.La ricorrente sostanzialmente lamenta la mancata interruzionedel procedimento a seguito del subentro della Regione [OSCURATO:SOCIETA] intutti i rapporti attivi e passivi, ai sensi dell'art. 1, comma 422, dellal. n. 147 del 2013 (“422. Alla scadenza dello stato di emergenza, leamministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati an-che ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi,nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivantidalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggettinominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Ledisposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle soleipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della mede-sima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministra-zioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti daglistessi designati”) e l'estraneità al contratto concluso tra l'ingegnerePrincipato ed il [OSCURATO:PERSONA] nonché di avere già corrisposto quanto do-vuto in base alle citate ordinanze commissariali.5 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/20264. La Suprema Corte, con la pronuncia n. 12018 del 3.5.2024 inNumero di raccolta generale 22978/2026tema di successione tra enti pubblici, ha espressamente aDfaftea rpumbbalictaozio ne 09/07/2026che “all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza nel bacinoidrografico del fiume Sarno, già previsto dall'art. 5 della l. n. 225 del1992 (nel testo ratione temporis vigente) e soppresso in virtù delloart. 1, comma 422, della l. n. 147 del 2013, è subentrata, in tutti irapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla strutturacommissariale, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, laRegione [OSCURATO:SOCIETA], avendo quest'ultima, quale ente territoriale or-dinariamente competente, attribuito con la l.r. n. 8 del 2004 le stessefunzioni all'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo”. Lastessa S.C., in sede motivazionale, specifica espressamente che“l'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Dispo-sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delloStato - legge di stabilità 2014 - ), - comma poi abrogato con la leggen. 1 del 2018, che ha istituito la nuova protezione civile - , statuisceche «alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e glienti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art.5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giuri-sdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del codice di proce-dura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cuiall'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della citatalegge n. 225 del 1992», con la precisazione che «le disposizioni dicui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cuii soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 225del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti or-dinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”. Lavicenda esaminata con detta decisione, peraltro, riguarda la RegioneCampania, presente anche in questo giudizio e, per quanto la fatti-6 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 22978/2026specie concreta risulti essere diversa, il regime applicabile risulta es-Data pubblicazione 09/07/2026sere lo stesso in ragione della analoga situazione di emergenza edella normativa applicabile in tema di successione tra enti pubblici,una volta venuta meno il motivo di detta situazione. In merito, inol-tre, è intervenuta anche la Corte Costituzionale, richiamata espres-samente dalla Corte di Cassazione, con la citata pronuncia, per sta-bilire che “La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che «con ladichiarata cessazione della emergenza, per un verso, viene effetti-vamente meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altroverso, nei rapporti da questa posti in essere, ragionevolmente èchiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente,in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenzedell'ente stesso) dei rapporti in questione». Ha precisato, infatti, laCorte costituzionale che «quanto al primo profilo, va rilevato che èpur vero (come deducono le ricorrenti) che gli atti dei commissaridelegati a fronteggiare emergenze di Protezione civile “possono qua-lificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato […] fina-lizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunitàlocali” […]. Vero è anche, però, che la funzione statale, che qui vienein rilievo, è una funzione temporanea, che si origina e si elide (nascee muore) in ragione, rispettivamente, dell'insorgere e del cessaredella situazione di emergenza». Pertanto, prosegue la Corte costitu-zionale «il venir meno della struttura commissariale, per il cui tra-mite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, in-tegra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rap-porti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cuiriconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legi-slativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. Irapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'eser-cizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale(sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio incisodalla situazione emergenziale, sul quale - in assenza di detta situa-7 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026zione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte diNumero di raccolta generale 22978/2026eventi calamitosi di minor rilevanza: lettere a e b del commDaat a1 p udbbeliclalozio ne 09/07/2026art. 2 della legge n. 225 del 1992) - opera l'ente territorialmentecompetente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzio-nali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è perciò ragio-nevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che resi-duano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancorasull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente inbase all'ordinario sistema di competenze». Del resto, continua laCorte costituzionale, «come si evince dal disposto di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, il subentro delleregioni ordinariamente competenti in rapporti giuridici sorti nellafase dell'emergenza, e nei processi pendenti ad essi relativi, è ac-compagnato, infatti, dal parallelo subentro degli stessi enti territorialinella contabilità speciale, già intestata al Commissario delegato o alsoggetto altrimenti individuato (rivestente un ruolo di rappresen-tante) dell'ente subentrante”. Nello stesso senso si era già pronun-ciata la Cassazione con la sentenza n. 28970 del 18.10.2023, con laquale ha statuito che “In tema di successione tra enti pubblici, all'Uf-ficio del "Commissario delegato per il definitivo superamento delcontesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel territorio della RegioneCalabria", già previsto dall'art. 5 della l. n. 225 del 1992 (nel testoratione temporis vigente) e soppresso in virtù di d.p.c.m. n. 4011del 2012, è subentrata, in tutti i rapporti sostanziali attivi e passivigià facenti capo alla struttura commissariale, compresi i procedi-menti giurisdizionali pendenti, la Regione Calabria, avendo quest'ul-tima, quale ente territoriale ordinariamente competente, partecipatoalla designazione - così soddisfacendo la condizione prevista per ilsubentro ai sensi dell'art. 1, comma 422, secondo periodo, della l. n.147 del 2013 - del titolare dell'Ufficio in questione, mediante indica-zione dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimentodell'incarico”.8 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026La citata pronuncia evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1,Numero di raccolta generale 22978/2026comma 422, della l. n. 147 del 2013, si realizza “una fattiDsaptae pcubiebli cadziio ne 09/07/2026successione universale” tra i due Enti, con conseguente applicazionedell'art. 110 c.p.c. e che “La stessa Corte costituzionale ha chiaritoche “il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite loStato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra ilpresupposto di una necessitata successione nei rapporti da questaposti in essere e che risultino ancora in atto, la cui riconduzione alfenomeno della successione universale è scelta legislativa non incon-grua rispetto alle premesse che la sorreggono”. Da ciò deriva che,trattandosi di una “scelta legislativa” il subentro tra i due soggettipubblici è automatico, tanto che, sul piano processuale, non è ne-cessaria alcuna interruzione, come peraltro già realizzatosi in ana-loga situazione relativa ad Equitalia.In merito, la Corte di cassazione ha statuito che “In tema di ri-scossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapportigiuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1,comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016,pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "inuniversum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza so-luzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività dellariscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta lanecessità d'interruzione del processo in relazione a quanto dispostodagli artt. 299 e 300 c.p.c.” (Cass. n. 15911 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Pertanto, la Corte di appello non si è attenuta a detti principi,trascurando di valutare la chiamata in giudizio della Regione da partedel [OSCURATO:PERSONA], quale successore in virtù dell'art. 1, comma 422, dellal. n. 147 del 2013, una volta venuto meno il Commissario di governoper l'emergenza rifiuti nella Regione [OSCURATO:SOCIETA], pur riconoscendo lapossibilità per la odierna ricorrente di rivalersi nei confronti di dettaRegione.9 di 10Numero registro generale 12299/2024Numero sezionale 2598/2026Numero di raccolta generale 22978/20265. Alla luce di quanto sopra, dunque, il ricorso va accolto e laData pubblicazione 09/07/2026sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Sa-lerno, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legitti-mità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvioalla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche perla decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile, in data 10.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino10 di 10
Sentenza Cassazione n. 22978/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris