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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 28675/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/06/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta, per gli imputati, la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 13 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 16 maggio 2018 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 110 cod. pen. e 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, perché detenevano nel furgone tre colli di kg 520 di tle di contrabbando. [21

2. Ricorrono per cassazione gli imputati per motivazione apparente sull'elemento soggettivo perché non erano consapevoli dell'oggetto del trasporto (primo motivo), per violazione di legge e vizio di motivazione perché era stata disattesa la tesi difensiva in modo apodittico (secondo motivo).

Nelle conclusioni scritte replicano alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.

Gli imputati sono stati arrestati per il trasporto di 520 chili di tle confezionati in tre colli sigillati e si sono difesi affermando che ritenevano in buona fede di trasportare pentole.

I Giudici di merito non hanno creduto a tale versione difensiva perché i ricorrenti, pur essendo trasportatori professionisti, non sono stati in grado di rendere informazioni precise sui loro committenti stranieri.

Nel ricorso per cassazione sono state riprodotte le medesime censure già esaminate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale.

Gli imputati hanno chiesto infatti una rivalutazione del compendio probatorio al di fuori del perimetro cognitivo del giudice di legittimità, riproponendo la versione alternativa già ritenuta non credibile dalla Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.

Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proci pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. u,91 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/06/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta, per gli imputati, la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 13 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 16 maggio 2018 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 110 cod. pen. e 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, perché detenevano nel furgone tre colli di kg 520 di tle di contrabbando. [21 2. Ricorrono per cassazione gli imputati per motivazione apparente sull'elemento soggettivo perché non erano consapevoli dell'oggetto del trasporto (primo motivo), per violazione di legge e vizio di motivazione perché era stata disattesa la tesi difensiva in modo apodittico (secondo motivo). Nelle conclusioni scritte replicano alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Gli imputati sono stati arrestati per il trasporto di 520 chili di tle confezionati in tre colli sigillati e si sono difesi affermando che ritenevano in buona fede di trasportare pentole. I Giudici di merito non hanno creduto a tale versione difensiva perché i ricorrenti, pur essendo trasportatori professionisti, non sono stati in grado di rendere informazioni precise sui loro committenti stranieri. Nel ricorso per cassazione sono state riprodotte le medesime censure già esaminate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. Gli imputati hanno chiesto infatti una rivalutazione del compendio probatorio al di fuori del perimetro cognitivo del giudice di legittimità, riproponendo la versione alternativa già ritenuta non credibile dalla Corte di appello con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proci pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. u,91 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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