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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 luglio 1981

Cassazione n. 10566/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/09/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal P.M. nella persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte per il ricorrente dal difensore di fiducia, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 6 settembre 2022 il Tribunale di Campobasso, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Larino in data 25 luglio 2022 che aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in relazione al reato di rapina aggravata.2.

Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo difensore di fiducia deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria, alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari e relativamente alla adeguatezza della misura.

Deduce che il Tribunale, in punto di gravità indiziarla, si era limitato a richiamare quanto evidenziato nell' ordinanza genetica e che gli elementi indicati dai giudici di merito apparivano insufficienti; che quanto alle esigenze cautelari la motivazione era meramente apparente e che relativamente alla proporzionalità ed adeguatezza della misura il Tribunale del riesame non aveva chiarito per quale ragione non era possibile fare ricorso alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3.

Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità e, comunque, della manifesta infondatezza delle censure proposte.

3.1. Va osservato che il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

Nella specie l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.

Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Rileva il Collegio che i giudici del riesame - le cui argomentazioni vanno lette unitamente all' ordinanza genetica richiamata - hanno esaminato la condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] ricostruita attraverso un compendio indiziario connotato della necessaria gravità tratto dalla ricostruzione effettuata in fase di indagini dalla P.G. da cui era emerso che: il ricorrente, a distanza di pochi minuti dalla rapina presso la filiale termolese della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, aveva consumato un bevanda presso un bar sito nelle immediate vicinanze del luogo della rapina per, poi, acquistare, sempre nell'immediatezza e nelle vicinanze, un intero abbigliamento 'di ricambio', indossandolo immediatamente ed era stato visto avere la disponibilità di svariate banconote di euro cinquanta di taglOidentico rispetto a quelle di cui si era impossessato in banca; successivamente, a distanza di circa un paio di mesi, lo stesso soggetto che si aggirava, con fare sospetto, presso la sede di altro istituto bancario, con attività esplorativa @ era stato o bloccato ed identificato su segnalazione di uno stesso testimone del precedente episodio delittuoso.

Tale ricostruzione non risulta per nulla inficiata dalle generiche considerazioni del ricorrente che lamenta carenze nelle indagini senza considerare che l'attuale e sufficiente assetto indiziario è già idoneo a sorreggere la misura applicata.

3.2. Sotto altro profilo occorre considerare che a fronte della motivazione del provvedimento impugnato congrua e corretta in diritto (vedi ff. 8-9)isecondo cui la detenzione in carcere appariva l'unica misura idonea vista la personalità dell' indagato e la sua propensione a delinquere, non potendosi disporre quella degli arresti domiciliari sia accompagnati dal cosiddetto "braccialetto elettronico", il ricorrente non ha dedotto elementi sufficienti ad incrinare il ragionamento dei giudici di merito.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila.

4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma-l-ter disp. att. cod. proc. pen.- che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma-i-ter disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/09/2022 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal P.M. nella persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte per il ricorrente dal difensore di fiducia, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 6 settembre 2022 il Tribunale di Campobasso, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Larino in data 25 luglio 2022 che aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato in relazione al reato di rapina aggravata.2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato a mezzo difensore di fiducia deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria, alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari e relativamente alla adeguatezza della misura. Deduce che il Tribunale, in punto di gravità indiziarla, si era limitato a richiamare quanto evidenziato nell' ordinanza genetica e che gli elementi indicati dai giudici di merito apparivano insufficienti; che quanto alle esigenze cautelari la motivazione era meramente apparente e che relativamente alla proporzionalità ed adeguatezza della misura il Tribunale del riesame non aveva chiarito per quale ragione non era possibile fare ricorso alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità ed aspecificità e, comunque, della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Va osservato che il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Rileva il Collegio che i giudici del riesame - le cui argomentazioni vanno lette unitamente all' ordinanza genetica richiamata - hanno esaminato la condotta delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] ricostruita attraverso un compendio indiziario connotato della necessaria gravità tratto dalla ricostruzione effettuata in fase di indagini dalla P.G. da cui era emerso che: il ricorrente, a distanza di pochi minuti dalla rapina presso la filiale termolese della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, aveva consumato un bevanda presso un bar sito nelle immediate vicinanze del luogo della rapina per, poi, acquistare, sempre nell'immediatezza e nelle vicinanze, un intero abbigliamento 'di ricambio', indossandolo immediatamente ed era stato visto avere la disponibilità di svariate banconote di euro cinquanta di taglOidentico rispetto a quelle di cui si era impossessato in banca; successivamente, a distanza di circa un paio di mesi, lo stesso soggetto che si aggirava, con fare sospetto, presso la sede di altro istituto bancario, con attività esplorativa @ era stato o bloccato ed identificato su segnalazione di uno stesso testimone del precedente episodio delittuoso. Tale ricostruzione non risulta per nulla inficiata dalle generiche considerazioni del ricorrente che lamenta carenze nelle indagini senza considerare che l'attuale e sufficiente assetto indiziario è già idoneo a sorreggere la misura applicata. 3.2. Sotto altro profilo occorre considerare che a fronte della motivazione del provvedimento impugnato congrua e corretta in diritto (vedi ff. 8-9)isecondo cui la detenzione in carcere appariva l'unica misura idonea vista la personalità dell' indagato e la sua propensione a delinquere, non potendosi disporre quella degli arresti domiciliari sia accompagnati dal cosiddetto "braccialetto elettronico", il ricorrente non ha dedotto elementi sufficienti ad incrinare il ragionamento dei giudici di merito. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. 4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma-l-ter disp. att. cod. proc. pen.- che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma-i-ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così dec
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