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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40470/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato01 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata riguardo al delitto di tenttao furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando, col primo motivo,la violazione di legge quanto allla mancata declaratoria di prescrizione del reato, il cui termine sarebbe maturato prima della sentenza di secondo grado non potendosi tenere conto della contestata recidiva; col secondo motivo si è doluto della mancanza di motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. (Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020 Ud. (dep. 17/12/2020 ) Rv. 280059.Massime precedenti Conformi: N. 50995 del 2019 Rv. 278058 - 01, N. 21704 del 2019 Rv. 275821 - 01, N. 4178 del 2019 Rv. 274899 - 01, N. 8079 del 2017 Rv. 269129.

Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e specifica.

Quanto al secondo motivo la difesa reitera pedissequamente la doglianza già avanzata in grado di appello, omettendo di considerare che la Corte territoriale, nel negare l'esclusione della recidiva,ha fatto corretto e logico riferimento alla presenza di più precedenti specifici per delitti contro il patrimonio, annotando che la perpetrazione del delitto per cui è giudizio è significativa della perdurante pericolosità sociale della giudicabile e di un aggravamento della stessa.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore t - [OSCURATO:PERSONA] de Gregori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato01 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata riguardo al delitto di tenttao furto aggravato dalla violenza sulle cose. Avverso il provvedimento l'imputata ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando, col primo motivo,la violazione di legge quanto allla mancata declaratoria di prescrizione del reato, il cui termine sarebbe maturato prima della sentenza di secondo grado non potendosi tenere conto della contestata recidiva; col secondo motivo si è doluto della mancanza di motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. (Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020 Ud. (dep. 17/12/2020 ) Rv. 280059.Massime precedenti Conformi: N. 50995 del 2019 Rv. 278058 - 01, N. 21704 del 2019 Rv. 275821 - 01, N. 4178 del 2019 Rv. 274899 - 01, N. 8079 del 2017 Rv. 269129. Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e specifica. Quanto al secondo motivo la difesa reitera pedissequamente la doglianza già avanzata in grado di appello, omettendo di considerare che la Corte territoriale, nel negare l'esclusione della recidiva,ha fatto corretto e logico riferimento alla presenza di più precedenti specifici per delitti contro il patrimonio, annotando che la perpetrazione del delitto per cui è giudizio è significativa della perdurante pericolosità sociale della giudicabile e di un aggravamento della stessa. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore t - [OSCURATO:PERSONA] de Gregori
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