Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:174
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0379
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 marzo 2021 (
1
)
Causa C‑379/19
DNA – [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LJ,
IG,
JH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE della [OSCURATO:PERSONA] che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica (MCV) – Effetti giuridici dell’MCV e delle relazioni redatte dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di esso – Procedimenti penali in materia di corruzione – Decisioni della Corte costituzionale che escludono le prove ottenute dai servizi di intelligence o avvalendosi della loro collaborazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Primato del diritto dell’Unione – Procedimenti disciplinari nei confronti di giudici»
I.
Introduzione
1.
Le decisioni di un giudice costituzionale nazionale che dichiarino incostituzionale la partecipazione dei servizi di intelligence nazionali all’esecuzione di misure di sorveglianza tecnica disposte nel quadro di un’indagine penale e impongano l’esclusione dal procedimento penale delle prove così ottenute sono compatibili con il diritto dell’Unione?
2.
Questa è, in sostanza, la questione che si pone nel caso di specie. Tuttavia, la presente causa solleva anche varie altre questioni che ho avuto il privilegio di trattare in conclusioni già presentate, in particolare nella causa Asociația «Forumul Judecătorilor din România» e a. (
2
), nonché in conclusioni parallele alla presente causa, segnatamente nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (
3
). Pertanto, ai fini della presente causa, mi baserò sull’analisi già condotta in tali conclusioni.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Diritto primario
3.
Le pertinenti disposizioni di diritto dell’Unione di cui al Trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della [OSCURATO:PERSONA] all’Unione europea (in prosieguo: il «trattato di adesione») (
4
) e di cui all’Atto relativo alle condizioni di adesione della Bulgaria e della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«atto di adesione») (
5
) sono riprodotte ai paragrafi da 5 a 8 delle conclusioni AFJR.
2.
Diritto derivato
4.
La decisione 2006/928/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (in prosieguo: la «decisione sull’MCV») (
6
) è stata adottata, ai sensi del suo considerando 5, sulla base degli articoli 37 e 38 dell’atto di adesione.
5.
Conformemente al considerando 6 della decisione sull’MCV, «[l]e questioni in sospeso, che riguardano la responsabilità e l’efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare applicare la legge, giustificano l’istituzione di un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione».
6.
L’articolo 1 della decisione sull’MCV stabilisce che, ogni anno, la [OSCURATO:PERSONA] riferisce alla [OSCURATO:PERSONA] sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell’allegato di tale decisione. Ai sensi dell’articolo 2, la [OSCURATO:PERSONA] trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta nel giugno 2007, le proprie osservazioni e conclusioni in merito alla relazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], e, in seguito, in funzione dell’evoluzione della situazione e almeno ogni sei mesi. L’articolo 3 stabilisce che la decisione sull’MCV «entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso». Ai sensi dell’articolo 4, gli Stati membri sono destinatari della decisione sull’MCV.
7.
L’allegato della decisione sull’MCV contiene i «[p]arametri di riferimento di cui all’articolo 1 che la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare». Il primo, terzo e quarto parametro ivi stabiliti prevedono, rispettivamente, che la [OSCURATO:PERSONA] debba: «[g]arantire una maggiore trasparenza e una maggiore efficienza dei procedimenti giudiziari, in particolare potenziando la capacità e la responsabilità del Consiglio superiore della magistratura (...)»; «[s]ulla base dei progressi già compiuti, continuare a condurre indagini professionali e imparziali su accuse di corruzione ad alto livello»; e «[a]dottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare all’interno delle amministrazioni locali».
B.
Diritto rumeno
1.
Codice di procedura penale
8.
Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, della Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (legge n. 135/2010 che istituisce il codice di procedura penale; in prosieguo: il «codice di procedura penale»), «le prove ottenute illegalmente non possono essere utilizzate nell’ambito del procedimento penale». Conformemente al paragrafo 3 della stessa disposizione, «la nullità dell’atto che dispone l’assunzione o l’ammissione di prove o mediante il quale le prove sono acquisite determina l’esclusione di tali prove».
9.
L’articolo 142, paragrafo 1, del codice di procedura penale, nella versione anteriore alla decisione n. 51 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «Corte costituzionale»), del 16 febbraio 2016 (in prosieguo: la «decisione n. 51/2016»), rubricato «Esecuzione del mandato di sorveglianza tecnica», disponeva che «il pubblico ministero effettua la sorveglianza tecnica o dispone che essa sia effettuata dall’organo inquirente, da agenti di polizia specializzati o da altri organi specializzati dello Stato».
10.
L’articolo 142, paragrafo 1, del codice di procedura penale, nella versione successiva alla decisione n. 51/2016 della Corte costituzionale, come modificato dal decreto d’urgenza n. 6/2016, prevede che «il pubblico ministero effettua la sorveglianza tecnica o dispone che essa sia effettuata dall’organo inquirente o da agenti di polizia specializzati».
11.
L’articolo 281 del codice di procedura penale, rubricato «Nullità assolute», prevede quanto segue:
«1. È causa di nullità assoluta la violazione delle disposizioni concernenti i seguenti elementi:
(…)
b)
competenza ratione materiae o ratione personae degli organi giurisdizionali, qualora la decisione sia stata pronunciata da un organo di grado inferiore rispetto all’organo competente;
(…)
2. La nullità assoluta è rilevabile d’ufficio o su richiesta delle parti.
3. La violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), può essere invocata in ogni stato e grado del procedimento.
(…)».
2.
Legge n. 303/2004
12.
Ai sensi dell’articolo 99, lettera ș), della Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (legge n. 303/2004 sullo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri; in prosieguo, la «legge n. 303/2004») (
7
), il «mancato rispetto delle decisioni della [Corte costituzionale] (…)» costituisce un illecito disciplinare.
III.
Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
13.
Il 22 agosto 2016, la Direcția Națională Anticorupție – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «pubblico ministero») ha avviato un procedimento penale nei confronti di quattro persone, gli imputati nel procedimento principale. Gli imputati sono accusati di reati di corruzione.
14.
Nell’ambito della fase dell’udienza preliminare, il primo e il secondo imputato hanno chiesto al giudice dell’udienza preliminare, tra l’altro, di escludere, conformemente alla decisione n. 51/2016 della Corte costituzionale, le prove acquisite dai verbali di registrazione delle intercettazioni dal materiale probatorio, ritenendole illegittime.
15.
Con ordinanza del 27 gennaio 2017, il giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto la domanda. Tale giudice ha constatato la legittimità dell’acquisizione di tali prove. Esso ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati. Inoltre, ha dichiarato che la decisione n. 51/2016 non era applicabile al caso di specie, poiché produceva effetti soltanto per il futuro.
16.
L’impugnazione proposta dagli imputati avverso l’ordinanza del giudice del 27 gennaio 2017 è stata respinta il 10 maggio 2017 dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Tale giudice ha ritenuto che la decisione n. 51/2016 non era applicabile alle misure di sorveglianza tecnica disposte nel corso del procedimento di cui trattasi, essendo stata pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] (Gazzetta ufficiale) dopo l’assunzione delle prove nella fase delle indagini penali. Tale giudice ha osservato che, ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 4, della Costituzione rumena, le decisioni della Corte costituzionale sono vincolanti a partire dalla data di pubblicazione e producono effetti giuridici soltanto per il futuro. La decisione nella fase dell’udienza preliminare era diventata quindi definitiva, senza l’esclusione di alcun mezzo di prova assunto nel corso delle indagini penali.
17.
Nel corso del giudizio, vari imputati hanno chiesto al giudice di verificare se il pubblico ministero avesse collaborato con il [OSCURATO:PERSONA] de Informații (servizio rumeno di intelligence; in prosieguo: l’«SRI») nella fase delle indagini penali, sulla base di protocolli conclusi tra il Parchetul de pe lângă [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) e l’SRI. Inoltre, vari imputati hanno chiesto, sulla base della decisione n. 302 del 4 maggio 2017 della Corte costituzionale (in prosieguo: la «decisione n. 302/2017»), la dichiarazione di nullità assoluta delle misure di esecuzione dei mandati di sorveglianza e l’esclusione dal materiale probatorio di tutti i verbali di registrazione dei risultati di tali misure di sorveglianza.
18.
Gli imputati hanno parimenti invocato la decisione n. 26 del 16 gennaio 2019 della Corte costituzionale (in prosieguo: la «decisione n. 26/2019»), con la quale è stata constatata l’esistenza di un conflitto giuridico di natura costituzionale tra la Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia e il Parlamento della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e tra l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia; in prosieguo: l’«ACCG») e gli altri organi giurisdizionali, dall’altro, derivante dai protocolli stipulati dalla Procura presso l’ACCG e dall’SRI.
19.
Su richiesta del giudice, il pubblico ministero ha comunicato che, nel procedimento in esame, nove mandati di sorveglianza tecnica erano stati eseguiti con il supporto tecnico dell’SRI. A seguito della pubblicazione della decisione n. 51/2016 sono stati eseguiti altri due mandati, ma senza l’intervento dell’SRI.
20.
Il giudice del rinvio ritiene di doversi pronunciare, in via prioritaria, sulla domanda di esclusione delle prove assunte durante la fase delle indagini penali prima di poter proseguire il procedimento. Ciò sarebbe fondamentale per garantire che l’intero procedimento penale non sia viziato da elementi di prova che potrebbero essere stati ottenuti illegalmente.
21.
In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se [l’MCV], istituito dalla [decisione sull’MCV], e i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo, siano vincolanti per lo Stato rumeno.
2)
Se l’articolo 2 [TUE], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], debba essere interpretato nel senso che l’obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA], di rispettare i requisiti imposti dalle relazioni elaborate nel quadro [dell’MCV], istituito con la [decisione sull’MCV], rientri nell’obbligo dello Stato membro di rispettare i principi dello Stato di diritto, anche per quanto riguarda l’astensione di una Corte costituzionale, istituzione politico-giurisdizionale, dall’intervenire al fine di interpretare la legge e di stabilire le modalità concrete e obbligatorie secondo le quali deve essere applicata da parte degli organi giurisdizionali, competenza esclusiva attribuita all’autorità giudiziaria, e al fine di introdurre nuove disposizioni legislative, competenza esclusiva attribuita all’autorità legislativa. Se il diritto dell’Unione imponga la rimozione degli effetti di una decisione siffatta adottata da una corte costituzionale. Se il diritto dell’Unione osti a una norma di diritto nazionale che regolamenta la responsabilità disciplinare del magistrato il quale disapplichi la decisione della [Corte costituzionale], nel contesto della questione sollevata.
3)
Se il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»], come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione, sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA],
C‑64/16
,
EU:C:2018:117
), osti a che le competenze dei giudici siano sostituite con decisioni della [Corte costituzionale] ([decisione n. 51/2016, decisione n. 302/2017 e decisione n. 26/2019]), con la conseguenza di rendere imprevedibile il procedimento penale (applicazione retroattiva) e impossibile interpretare la legge e applicarla al caso concreto. Se il diritto dell’Unione europea osti a una norma di diritto nazionale che regolamenta la responsabilità disciplinare del magistrato il quale disapplichi la decisione della [Corte costituzionale], nel contesto della questione sollevata».
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
22.
Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte di giustizia e, in subordine, del procedimento accelerato di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La domanda di applicazione del procedimento d’urgenza è stata respinta con decisione della Corte del 13 giugno 2019. La domanda di procedimento accelerato è stata parimenti respinta, con decisione del presidente della Corte del 17 giugno 2019.
23.
Con lettera del 27 giugno 2019, il giudice del rinvio ha informato la Corte che, con decisione del 18 giugno 2019, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto l’impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso la sospensione del procedimento principale, decisa e disposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza del 7 maggio 2019, al fine di proporre le presenti questioni pregiudiziali. La decisione della Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha disposto la prosecuzione del procedimento nella parte in cui riguarda questioni diverse da quelle sottoposte alla Corte in via pregiudiziale.
24.
In risposta a un quesito posto dalla Corte, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha risposto, con lettera del 26 luglio 2019, che intendeva mantenere le questioni proposte. Il giudice del rinvio ha precisato che, anche se il procedimento principale non è più sospeso, ai sensi delle norme nazionali esso non potrà pronunciarsi sugli elementi di prova oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi fintantoché la Corte non avrà risposto alle questioni proposte.
25.
Nella medesima lettera, il giudice del rinvio ha altresì informato la Corte che l’Inspecția judiciară (Ispettorato giudiziario, [OSCURATO:PERSONA]) aveva avviato un’indagine disciplinare nei confronti del giudice del rinvio sulla base dell’articolo 99, lettera ș), della legge n. 303/2004, secondo il quale il mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale costituisce un illecito disciplinare.
26.
Con decisione del presidente della Corte del 18 settembre 2019, è stata disposta la trattazione della presente causa in via prioritaria.
27.
Il primo e il secondo imputato, il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte.
28.
Il primo e il secondo imputato, il pubblico ministero, il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto per iscritto ai quesiti posti dalla Corte.
V.
Analisi
29.
Le presenti conclusioni sono articolate come esposto nel prosieguo. In primo luogo, mi occuperò delle eccezioni sollevate dalle parti interessate per quanto concerne la ricevibilità delle questioni pregiudiziali (A). In secondo luogo, esporrò brevemente le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione applicabili alla presente causa (B). In terzo luogo, procederò all’esame del merito delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte (C).
A.
Ricevibilità delle questioni pregiudiziali
30.
Il primo e il secondo imputato e il governo polacco sostengono che le questioni proposte nella presente causa siano irricevibili.
31.
Il primo e il secondo imputato sostengono, sulla base della sentenza nella causa Cilfit (
8
), che la prima questione sia irricevibile, poiché la risposta a tale questione sarebbe ovvia. Inoltre, essi sostengono che sia evidente che l’interpretazione richiesta alla Corte non presenta alcun collegamento con l’oggetto del procedimento principale. A loro avviso, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in realtà, di pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni della Corte costituzionale di cui trattasi al fine di essere esentato dall’obbligo di applicare tali decisioni. Per quanto concerne la terza questione, il primo e il secondo imputato sostengono che le questioni proposte non presentano alcun collegamento con la decisione da adottare nel procedimento principale. A loro avviso, in realtà, esse mirerebbero a garantire al giudice del rinvio immunità dal procedimento disciplinare nazionale.
32.
Il governo polacco, che ha presentato osservazioni soltanto per quanto concerne la terza questione, ritiene che tale questione sia irricevibile, poiché, da un lato, l’Unione non dispone di competenza nel settore dell’organizzazione giudiziaria e, dall’altro, i procedimenti penali di cui al procedimento principale hanno carattere puramente interno.
33.
A mio avviso, nessuna di tali eccezioni può essere accolta.
34.
In primo luogo, il fatto che la corretta applicazione del diritto dell’Unione possa imporsi con evidenza nell’ambito del procedimento principale può effettivamente incidere sull’obbligo degli organi giurisdizionali di ultima istanza di sottoporre una questione alla Corte (
9
) o, in alternativa, sul modo in cui quest’ultima sarà trattata dalla Corte (
10
). Tuttavia, allo stato attuale del diritto dell’Unione, tale tema non è pertinente ai fini della ricevibilità di una questione pregiudiziale.
35.
In secondo luogo, per quanto concerne il collegamento fra l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio e l’oggetto del procedimento principale, tale giudice ha spiegato il motivo per cui ritiene «necessaria» una risposta della Corte. Infatti, esso ha sottolineato che, al fine di pronunciare una decisione nel merito, è tenuto a statuire sulla domanda di esclusione degli elementi di prova presentati nella fase delle indagini penali. A tal fine, il giudice del rinvio ritiene necessario accertare se le sentenze della Corte costituzionale che impongono l’esclusione di tali elementi di prova siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nelle questioni pregiudiziali proposte.
36.
In terzo luogo, il primo e il secondo imputato sostengono altresì che il giudice del rinvio miri in realtà ad ottenere l’immunità dal procedimento disciplinare. Tale argomento può essere inteso come una contestazione indiretta della ricevibilità della terza parte della seconda questione e della seconda parte della terza questione. Infatti, con entrambe tali questioni si chiede se il diritto dell’Unione osti, nel contesto specifico della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a una disposizione di diritto nazionale ai sensi della quale il mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale comporti il sorgere della responsabilità disciplinare del giudice del rinvio.
37.
Nella causa Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto che la mera circostanza che i giudici all’origine delle domande di pronuncia pregiudiziale fossero stati oggetto, a seguito di tali domande, di un’indagine disciplinare preliminare non era rilevante sotto il profilo della ricevibilità. Le controversie di cui a tali procedimenti, nell’ambito delle quali la Corte era stata adita in via pregiudiziale, non vertevano su tale circostanza (
11
).
38.
Tuttavia, tali considerazioni sono state effettuate nel contesto di un rinvio pregiudiziale che aveva il
solo scopo
di valutare la compatibilità delle disposizioni concernenti i procedimenti disciplinari con il diritto dell’Unione, fermo restando che i procedimenti principali in tali cause
non presentavano alcun altro collegamento
con il diritto dell’Unione. È in tale specifico contesto che la Corte ha dichiarato che la questione pregiudiziale proposta in siffatte circostanze non poteva essere considerata necessaria ai fini della decisione delle controversie dinanzi al giudice nazionale (
12
).
39.
La presente causa, tuttavia, è diversa. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi solleva varie questioni pregiudiziali, mediante le quali si chiede l’interpretazione di fonti del diritto dell’Unione chiaramente individuate, e che, pertanto, sono di per sé stesse già ricevibili. In tale contesto, anche se è evidente che il giudice del rinvio non adotterà una decisione giurisdizionale sulla propria responsabilità disciplinare, le questioni proposte con riguardo a tale problema non sono affatto, a mio avviso, prive di rilevanza.
40.
La questione dell’eventuale responsabilità disciplinare, indipendentemente dal fatto che sorga anteriormente o posteriormente alla proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, derivante dal mero fatto che tale domanda sia stata proposta, essendo suscettibile di contrastare indirettamente con l’opinione giuridica di un altro attore nazionale, segnatamente un organo giurisdizionale di rango superiore, diviene strettamente interconnessa con il merito di tale domanda. In una situazione del genere, le questioni vertenti sul regime di responsabilità disciplinare dei giudici che hanno proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale sono, a mio avviso, «necessarie» ai fini della decisione della controversia di cui al procedimento principale per una ragione abbastanza semplice: se la responsabilità disciplinare dei giudici nazionali sorgesse per effetto della proposizione, da parte di tali giudici, di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia (
13
) è probabile che non sarebbero proposte molte questioni. Pertanto, una risposta della Corte è suscettibile di produrre un impatto decisivo sull’eventuale decisione del giudice di mantenere o ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale e, soprattutto, sulla successiva applicazione nel procedimento principale della risposta fornita dalla Corte (
14
).
41.
Peraltro, la possibilità che sia instaurato un procedimento disciplinare, lungi dall’essere puramente teorica, si è effettivamente concretizzata, nel caso di specie, per quanto concerne il giudice del rinvio, poiché l’Ispettorato giudiziario ha avviato un’indagine disciplinare preliminare direttamente connessa alla domanda di cui trattasi (
15
).
42.
Le considerazioni che precedono dimostrano che non spetta alla Corte pronunciarsi su singoli casi di disciplina giudiziaria, così come non le spetta nemmeno, in generale, applicare il diritto dell’Unione ai casi concreti. Tuttavia, rientra indubbiamente nel ruolo della Corte pronunciarsi su questioni strutturali e sistemiche di diritto nazionale che incidono e si ripercuotono in modo evidente sui giudici nazionali che intendano avvalersi della prerogativa ad essi direttamente attribuita dall’articolo 267 TFUE.
43.
In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento dedotto dal governo polacco, concernente l’assenza di competenza dell’Unione nel settore dell’organizzazione giudiziaria, occorre ricordare che gli Stati membri hanno l’obbligo di rispettare i requisiti derivanti dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché da qualsiasi altra fonte applicabile di diritto dell’Unione, compresa, nel caso di specie, la decisione sull’MCV. È quindi sufficiente constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale verte, di fatto, sull’interpretazione del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 2 e dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché della decisione sull’MCV, sicché la Corte è competente a pronunciarsi su tale domanda nella sua interezza (
16
).
44.
Di conseguenza, ritengo che nessuno degli argomenti dedotti sia idoneo a sollevare dubbi per quanto concerne la competenza della Corte o la ricevibilità delle questioni proposte nella presente causa.
B.
Diritto dell’Unione applicabile
45.
Il giudice del rinvio ha formulato le sue questioni invocando la decisione sull’MCV, l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE nonché l’articolo 47 della Carta. A mio avviso, e conformemente all’approccio adottato in cause precedenti e parallele (
17
), ritengo che, ai fini della presente causa, la fonte pertinente di diritto dell’Unione sia la decisione sull’MCV, che attiva e dispiega la portata della Carta, in particolare dell’articolo 47 della stessa.
46.
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è applicabile quando un organo nazionale
può
pronunciarsi, in qualità di giurisdizione, su questioni riguardanti l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione (
18
). Per quanto concerne tale disposizione, il giudice del rinvio, che è l’organo giurisdizionale la cui indipendenza potrebbe eventualmente essere pregiudicata dalle sentenze della Corte costituzionale di cui trattasi nella presente causa, è un organo giurisdizionale nazionale che può essere chiamato a pronunciarsi, in quanto giurisdizione, su questioni riguardanti l’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione.
47.
Ai fini della presente causa non risulta necessario procedere ad un’analisi distinta dell’articolo 2 TUE. Lo Stato di diritto, in quanto parte dei valori sui quali l’Unione si fonda, è tutelato dalla garanzia del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un processo equo, i quali, a loro volta, hanno fra le loro componenti essenziali il principio di indipendenza dei giudici. L’articolo 7 della Carta e l’articolo 19 TUE offrono un’espressione più specifica a tale dimensione del valore dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE (
19
).
48.
Nelle loro risposte ai quesiti sottoposti dalla Corte, la [OSCURATO:PERSONA], il governo rumeno e il pubblico ministero hanno sostenuto che, a loro avviso, la decisione sull’MCV è applicabile al procedimento principale.
49.
Concordo.
50.
La decisione sull’MCV è pertinente ai fini del presente procedimento in virtù, da un lato, dell’ampia portata dei parametri di riferimento di cui all’allegato di tale decisione e, dall’altro, della portata delle sentenze della Corte costituzionale di cui trattasi nel procedimento principale, del loro impatto sistemico sull’efficacia del sistema giudiziario e, più in generale, sulla lotta contro la corruzione. Infatti, l’allegato della decisione sull’MCV contiene i «[p]arametri di riferimento di cui all’articolo 1 che la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare». Il primo, terzo e quarto parametro ivi previsti prevedono, rispettivamente: «[g]arantire una maggiore trasparenza e una maggiore efficienza dei procedimenti giudiziari (…)»; «[s]ulla base dei progressi già compiuti, continuare a condurre indagini professionali e imparziali su accuse di corruzione ad alto livello»; e «[a]dottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare all’interno delle amministrazioni locali».
51.
La presente causa verte sui potenziali effetti di varie decisioni della Corte costituzionale che, conducendo all’esclusione di taluni elementi di prova, possono incidere sull’efficienza dei procedimenti giudiziari (parametro di riferimento 1). Inoltre, il procedimento principale riguarda specificamente reati di corruzione, il che indica che le sentenze di tale Corte potrebbero avere effetti anche sulla lotta alla corruzione, oggetto dei parametri di riferimento 3 e 4 della decisione sull’MCV. Vi è quindi un robusto nesso materiale tra l’oggetto della presente causa e la decisione sull’MCV.
52.
Il fatto che la presente causa riguardi decisioni di una Corte costituzionale, e non atti adottati dal potere esecutivo o legislativo, è irrilevante. Il carattere sistemico delle decisioni di un giudice costituzionale, che hanno un valore generale e che, chiaramente, stabiliscono norme di carattere generale che modificano il contesto legislativo, rende tali decisioni non distinguibili, dal punto di vista dei loro effetti, dalle azioni del legislatore o di altri attori politici dotati di poteri regolamentari.
53.
Inoltre, il fatto che le decisioni della Corte costituzionale di cui alle presenti conclusioni rientrino nell’ambito di applicazione dell’MCV significa che esse costituiscono «attuazione» della decisione sull’MCV, e dunque, al contempo, del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. L’articolo 47 della Carta costituisce, ai fini della presente causa, la disposizione più specifica per garantire che la Corte possa fornire una risposta utile al giudice del rinvio.
C.
Valutazione
54.
Al fine di rispondere alle questioni proposte nella presente causa, inizierò esponendo brevemente il contesto normativo nazionale (1). In secondo luogo, mi occuperò della prima e della seconda questione, vertenti sugli effetti giuridici della decisione sull’MCV e delle relazioni sull’MCV (2). In terzo luogo, esaminerò la terza questione, concernente il principio dell’indipendenza dei giudici (3). In quarto e ultimo luogo, concluderò con alcune osservazioni in merito all’impatto del principio del primato del diritto dell’Unione sull’applicazione ai giudici di sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale (4).
1.
Contesto giuridico nazionale
55.
Il 4 febbraio 2009 e l’8 dicembre 2016, la Procura presso l’ACCG e l’SRI, il servizio nazionale di intelligence rumeno, hanno firmato due protocolli che affidavano all’SRI il compito di eseguire misure tecniche di sorveglianza, quali intercettazioni di comunicazioni, sulla base dell’articolo 142 del codice di procedura penale.
56.
Con la sua decisione n. 51/2016, statuendo su un’eccezione di incostituzionalità, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’espressione «o da altri organi specializzati dello Stato» di cui all’articolo 142 del codice di procedura penale. Tale giudice ha ritenuto, in particolare, che l’espressione in questione era priva di chiarezza, precisione e prevedibilità. Essa non consentiva l’identificazione degli organi incaricati dell’esecuzione di misure che comportano un elevato grado di intrusione nella vita privata delle persone.
57.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 4, della Costituzione rumena, la Corte costituzionale ha dichiarato l’inapplicabilità della decisione n. 51/2016 alle sentenze passate in giudicato alla data della sua pubblicazione e la sua applicabilità alle cause pendenti.
58.
A seguito di tale decisione, l’articolo 142, paragrafo 1, del codice di procedura penale è stato modificato dal decreto d’urgenza n. 6/2016. Il nuovo testo di tale disposizione precisa che il pubblico ministero ha il potere di effettuare la sorveglianza tecnica o di disporre che tale sorveglianza sia effettuata dall’organo inquirente o da agenti di polizia specializzati, sopprimendo l’espressione «o da altri organi specializzati dello Stato».
59.
Con la decisione n. 302/2017, statuendo su un’eccezione di incostituzionalità, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 281, paragrafo 1, lettera b), del codice di procedura penale, nella parte in cui tale disposizione non includeva tra i casi di nullità assoluta quelli in cui l’organo responsabile per l’avvio del procedimento penale non è competente ratione materiae e ratione personae.
60.
Con la decisione n. 26/2019, la Corte costituzionale ha constatato l’esistenza di un conflitto giuridico di natura costituzionale tra il pubblico ministero presso l’ACCG e il Parlamento, da un lato, e tra l’ACCG e gli altri organi giurisdizionali, dall’altro. Tale conflitto derivava dalla stipulazione, fra la Procura presso l’ACCG e l’SRI, dei protocolli del 4 febbraio 2009 e dell’8 dicembre 2016, nonché dall’esercizio di un controllo parlamentare inadeguato sulle attività dell’SRI. Detto giudice ha constatato, in particolare, che le disposizioni dei protocolli violavano il diritto a un processo equo e il diritto alla vita privata e familiare previsti dalla Costituzione rumena. La decisione n. 26/2019 ha imposto agli organi giurisdizionali l’obbligo di applicare le decisioni n. 51/2016 e n. 302/2017 e di verificare, nelle cause pendenti, l’esistenza di una violazione delle norme concernenti la competenza ratione personae o ratione materiae dell’organo inquirente.
2.
Decisione sull’MCV e relazioni
61.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se la decisione sull’MCV e i requisiti formulati nelle relazioni elaborate sulla base di essa siano vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA]. Con la prima e la seconda parte della seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, imponga alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di rispettare i requisiti imposti dalle relazioni sull’MCV e se imponga altresì alla Corte costituzionale di astenersi dall’adottare decisioni con cui interpreta il diritto nazionale e stabilisce le modalità obbligatorie secondo le quali esso deve essere applicato da parte degli organi giurisdizionali. Il giudice del rinvio chiede inoltre se, in tali circostanze, esso sia tenuto a disapplicare le decisioni della Corte costituzionale.
62.
Tali questioni dovrebbero essere esaminate congiuntamente. Esse sono caratterizzate da due profili. Da un lato, esse vertono sulla natura e sugli effetti giuridici di tali strumenti. Dall’altro, esse riguardano la questione se le decisioni costituzionali di cui alla presente causa siano conformi, di fatto, a tali strumenti.
63.
In primo luogo, ricordo che ho affrontato nel dettaglio la questione della natura degli effetti giuridici della decisione sull’MCV e delle relazioni adottate sulla base di essa nelle mie conclusioni AFJR (
20
). Ho suggerito che la decisione sull’MCV è giuridicamente vincolante per la [OSCURATO:PERSONA]. Ho altresì ritenuto che la decisione sull’MCV rende applicabile la Carta: il fatto che l’adozione e l’applicazione di norme nazionali rientri nell’ambito di applicazione della decisione sull’MCV significa che tali norme rientrano anche nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (
21
).
64.
Orbene, le relazioni sull’MCV e le raccomandazioni ivi contenute non sono giuridicamente vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA]. Tali relazioni devono essere, tuttavia, tenute debitamente in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto degli sforzi da compiere per adempiere i propri obblighi di rispettare i parametri di riferimento stabiliti nell’allegato della decisione sull’MCV, tenuto conto del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE (
22
).
65.
Quest’ultimo punto solleva un’altra conseguenza importante, anch’essa pertinente nella presente causa: poiché le relazioni sull’MCV non contengono obblighi giuridici vincolanti, esse non possono essere di per sé oggetto di esecuzione dinanzi ai giudici nazionali. Pertanto, i giudici nazionali non possono, alla luce del diritto dell’Unione, fondarsi sulle raccomandazioni contenute nelle relazioni sull’MCV per escludere l’applicazione di disposizioni di diritto nazionale che essi ritengano contrarie a siffatte raccomandazioni (
23
).
66.
In secondo luogo, per quanto concerne gli aspetti di merito, si pone l’interrogativo se la decisione sull’MCV osti all’adozione delle decisioni costituzionali di cui trattasi. Al riguardo, sono state avanzate due linee argomentative principali.
67.
In primo luogo, dal tenore letterale della seconda questione proposta emerge che la Corte costituzionale ha interpretato la legge e ha stabilito le modalità concrete e obbligatorie secondo le quali deve essere applicata da parte degli organi giurisdizionali, competenza esclusiva attribuita all’autorità giudiziaria. In tale questione si afferma altresì che le azioni di tale giudice hanno introdotto nuove disposizioni legislative, competenza esclusiva attribuita all’autorità legislativa. Siffatto argomento suggerisce, in sostanza, che la Corte costituzionale non abbia tenuto conto della separazione dei poteri e che le sue decisioni abbiano inciso sulle prerogative degli altri attori statali, in particolare del potere giudiziario.
68.
In secondo luogo, nelle sue risposte ai quesiti posti dalla Corte, il pubblico ministero ha sostenuto che, poiché le decisioni della Corte costituzionale di cui al procedimento principale hanno portato all’esclusione di tutti gli elementi di prova ottenuti con il supporto tecnico dell’SRI, ciò pregiudica in modo significativo la lotta contro la corruzione ad alto livello. Tale situazione priverebbe i giudici ordinari della facoltà di accertare, in ciascun caso, se la partecipazione dell’SRI abbia comportato una violazione dei diritti fondamentali.
69.
Il primo e il secondo imputato sostengono, nelle loro risposte ai quesiti posti dalla Corte, che non è stato dedotto alcun elemento che consenta di ritenere che tali decisioni della Corte costituzionale contrastino con gli obiettivi enunciati nei parametri di riferimento di cui all’allegato della decisione sull’MCV.
70.
A mio avviso, gli argomenti ai sensi dei quali le decisioni della Corte costituzionale di cui trattasi costituirebbero una violazione degli obblighi posti in capo alla [OSCURATO:PERSONA] dalla decisione sull’MCV sono privi di qualsiasi fondamento.
71.
Occorre sottolineare che, anche se soggetto al regime, certamente speciale, della decisione sull’MCV, uno Stato membro conserva la sua autonomia istituzionale di base per quanto concerne la scelta e l’assetto delle sue istituzioni e procedure nazionali. Detta autonomia include anche la scelta degli organi deputati a effettuare, in forza del diritto nazionale, una sorveglianza tecnica che possa essere utilizzata come mezzo di prova nell’ambito di un procedimento penale. Essa comprende, naturalmente, anche l’organizzazione e le competenze dei servizi di intelligence nazionali.
72.
Inoltre, la decisione sull’MCV e gli obblighi ai sensi della Carta resi applicabili da tale decisione non si riducono all’obbligo della realizzazione (in un certo senso meccanica) dei parametri di riferimento di cui all’allegato della decisione sull’MCV. Essi comportano altresì un’esigenza accresciuta di rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, della legalità e dello Stato di diritto. Del resto, è probabilmente lecito supporre che uno Stato membro non sarebbe stato assoggettato al regime speciale dell’MCV se la situazione esistente fosse stata già ideale.
73.
In sintesi, la decisione sull’MCV mira certamente a promuovere l’efficienza (giudiziaria) e la lotta contro la corruzione, ma tali obiettivi devono essere raggiunti nell’ambito (o
soprattutto
nell’ambito) di un sistema funzionale che rispetti il suo contesto giuridico e i diritti fondamentali delle persone interessate. Sarebbe inesatto (e molto pericoloso) pensare che lo scopo della decisione sull’MCV consista semplicemente nella massimizzazione di un valore (efficacia misurata con il numero di condanne definitive) (
24
) a scapito di altri valori egualmente importanti (
25
).
74.
In tale contesto, volendo commentare le decisioni costituzionali in questione, si potrebbe affermare che esse attuano, di fatto, gli obiettivi e i parametri di riferimento previsti nell’allegato della decisione sull’MCV, ma
non certamente
che ne costituiscono una violazione. Semplificando, non ritengo vi sia nulla di problematico in una decisione costituzionale nazionale che dichiari che, dal punto di vista del diritto e delle garanzie costituzionali nazionali, i servizi di intelligence nazionali non devono partecipare alle indagini penali.
75.
Infatti, conformemente alle osservazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] in passato su tale questione, sarebbe indubbiamente motivo di preoccupazione il fatto che i servizi di intelligence nazionali partecipino sistematicamente a indagini penali. La relazione della commissione del 2018 sull’MCV ha evidenziato i problemi sollevati dai protocolli con l’SRI (
26
). Inoltre, nella relazione della [OSCURATO:PERSONA] del 2019 sull’MCV si fa riferimento alle decisioni della Corte costituzionale in questione, sottolineando che «l’obiettivo dovrebbe essere l’istituzione di un quadro giuridico in cui i servizi di intelligence siano sottoposti ad un’appropriata supervisione democratica, in cui i reati possano, nel più completo rispetto dei diritti fondamentali, essere effettivamente oggetto di indagini e di sanzioni adeguate e in cui i cittadini possano avere la certezza che venga garantita l’indipendenza del potere giudiziario» (
27
).
76.
Pertanto, si può semplicemente ribadire che il diritto dell’Unione, ivi compreso il meccanismo dell’MCV, di portata effettivamente assai ampia, non disciplina affatto le modalità di esecuzione delle misure di sorveglianza tecnica nell’ambito dei procedimenti penali, né il ruolo o le competenze dei servizi di intelligence nazionali. In tale contesto, un giudice costituzionale nazionale è indubbiamente in grado di escludere taluni attori o organi dall’autorizzazione a eseguire misure tecniche di sorveglianza.
77.
Il fatto che siffatta decisione costituzionale avrà ripercussioni procedurali sui procedimenti penali in corso e futuri in materia di corruzione è una conseguenza necessaria e logica. Nella causa Dzivev, la Corte ha riconosciuto la necessità di detta conseguenza sotto forma di una «regola di esclusione» di elementi di prova acquisiti illegalmente, anche in casi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE (
28
). Lo stesso deve necessariamente valere, a fortiori, per il regime, molto più generico, della decisione sull’MCV.
78.
Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione, nonché alla prima e alla seconda parte della seconda questione, nei seguenti termini:
–
La decisione 2006/928 è giuridicamente vincolante. Le relazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’MCV non sono giuridicamente vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tali relazioni devono essere tenute debitamente in considerazione da tale Stato membro nel contesto degli sforzi da compiere per adempiere i propri obblighi di rispettare i parametri di riferimento stabiliti nell’allegato della decisione sull’MCV, tenuto conto del requisito di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
–
Gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] di realizzare gli obiettivi stabiliti nella decisione sull’MCV non ostano a decisioni del giudice costituzionale nazionale che dichiarino incostituzionale l’esecuzione, da parte dei servizi di intelligence nazionali, di misure di sorveglianza tecnica nel contesto del procedimento penale e impongano l’esclusione da siffatto procedimento di qualsiasi elemento di prova in tal modo ottenuto.
3.
Principio dell’indipendenza dei giudici
79.
Con la prima parte della terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta alla decisione n. 51/2016, alla decisione n. 302/2017 e alla decisione n. 26/2019 della Corte costituzionale.
80.
Il giudice del rinvio ritiene che gli effetti combinati delle decisioni n. 51/2016, n. 302/2017 e n. 26/2019 di tale corte incidano sulle competenze dei giudici ordinari. Esse condurrebbero all’esclusione di prove nei casi in cui l’SRI è stato coinvolto nell’esecuzione di mandati di sorveglianza, privando i giudici ordinari della possibilità di procedere a una valutazione concreta alla luce delle circostanze particolari di ciascun caso. Il giudice del rinvio ritiene altresì che, imponendo l’applicazione di tale giurisprudenza alle cause pendenti, le decisioni costituzionali menzionate produrrebbero effetti retroattivi, rendendo imprevedibile l’esito di un procedimento penale. Ad avviso del giudice del rinvio, ciò potrebbe pregiudicare l’indipendenza dei giudici.
81.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che il giudice del rinvio sia vincolato dalle decisioni della Corte costituzionale non pregiudica, di per sé, la sua indipendenza, fintantoché la Corte costituzionale stessa si conformi ai requisiti di indipendenza dei giudici. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non vi è nulla che indichi che la Corte costituzionale, e in particolare le decisioni costituzionali in questione, non rispettino i requisiti di indipendenza e di imparzialità dei giudici derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta.
82.
Condivido quest’ultima tesi.
83.
In primo luogo, nulla nella presente causa o nelle cause parallele ha rivelato motivi strutturali in base ai quali la Corte costituzionale nazionale potrebbe essere considerata non indipendente. In particolare nelle conclusioni [OSCURATO:PERSONA], alle quali non posso che fare riferimento anche ai fini della presente causa, ho suggerito che non vi è nulla nella composizione, nello status e nelle competenze della Corte costituzionale che possa dare adito a dubbi per quanto attiene all’indipendenza e all’imparzialità di tale giudice (
29
). Inoltre, non sono stati dedotti elementi o argomenti idonei a rivelare manipolazioni, elusioni o sviamenti delle normali procedure previste dal diritto nazionale (
30
).
84.
Tali considerazioni sono valide anche nel presente contesto. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi non contiene elementi ulteriori che impongano di modificare tale conclusione per quanto attiene al contesto specifico delle decisioni della Corte costituzionale di cui al procedimento principale.
85.
In secondo luogo, le preoccupazioni specifiche espresse dal giudice del rinvio, secondo cui la Corte costituzionale avrebbe invaso le competenze del potere giudiziario, nella misura in cui le sue decisioni comporterebbero una minaccia per l’indipendenza dei giudici ordinari, non appaiono fondate. Nulla indica che, dichiarando incostituzionali alcuni aspetti specifici di talune disposizioni del codice di procedura penale, nelle sue decisioni n. 51/2016 e n. 302/2017, o constatando, nella decisione n. 26/2019, un conflitto di natura costituzionale, la Corte costituzionale abbia agito al di fuori dell’ambito delle sue competenze o abbia altrimenti messo a repentaglio l’indipendenza dei giudici ordinari.
86.
In terzo luogo, non risulta neppure che l’applicazione degli effetti delle decisioni della Corte costituzionale di cui trattasi alle cause pendenti, nonostante le misure di sorveglianza siano già state eseguite conformemente alle disposizioni precedentemente ritenute costituzionali, equivarrebbe a un’applicazione retroattiva della giurisprudenza tale da mettere in pericolo il principio di legalità. Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esclusione di elementi di prova fondati su tali mandati di sorveglianza non lede i diritti individuali. Peraltro, il fatto che una nuova interpretazione del diritto adottata da un organo giurisdizionale supremo o costituzionale sia applicabile, salvo espressa indicazione contraria, a tutte le cause future e pendenti è alquanto comune (
31
).
87.
Così, in sintesi, ciò che sembra essere al centro delle preoccupazioni espresse dal giudice del rinvio è, in realtà, un disaccordo sull’approccio giuridico specifico adottato dal giudice costituzionale nazionale, che istituisce alcune limitazioni per il giudice del rinvio. Tuttavia, ciò non può essere interpretato, di per sé, come una minaccia strutturale all’indipendenza di tale giudice. L’«indipendenza dei giudici» non dovrebbe essere confusa con l’insularità della giustizia o con un’assenza di controllo del potere giudiziario. Infatti, i giudici godono del privilegio dell’indipendenza ai fini della loro imparzialità, ma operano nei limiti della legge, e nel quadro di un sistema in cui i controlli e gli equilibri costituzionali sono esercitati da altri poteri dello Stato.
88.
Tuttavia, è vero che quanto precede vale soltanto per le strutture e le istituzioni degli Stati membri che, a loro volta, si collochino all’interno di (ciò che potremmo considerare) «regole del gioco dello Stato di diritto». Riconosco che è impossibile seguire tali norme (ordinarie) in tempi (eccezionali), in sistemi nazionali in cui altre istituzioni non operano più nel rispetto di tali regole. Pertanto, il rispetto dell’autorità istituzionale formale di un’altra istituzione (giudiziaria) è garantito nella
misura in cui
tale istituzione si conformi essa stessa alle garanzie strutturali di indipendenza e di imparzialità (
32
).
89.
Di conseguenza, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima parte della terza questione nei seguenti termini: il principio di diritto dell’Unione dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non osta a decisioni del giudice costituzionale nazionale che dichiarino incostituzionale l’esecuzione, da parte dei servizi di intelligence nazionali, di misure di sorveglianza tecnica nel contesto del procedimento penale e impongano l’esclusione da siffatto procedimento di qualsiasi elemento di prova in tal modo ottenuto.
4.
Sanzioni disciplinari per il mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale
90.
Nell’ambito della seconda e della terza questione, il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti a una norma di diritto nazionale che regolamenta la responsabilità disciplinare del magistrato il quale disapplichi una decisione della Corte costituzionale nel contesto di una causa in cui è stata proposta una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.
91.
Tale questione è motivata dal fatto che, ai sensi dell’articolo 99, lettera ș), della legge n. 303/2004, il mancato rispetto, da parte di un giudice, di una decisione della Corte costituzionale costituisce un illecito disciplinare. Tuttavia, a differenza delle conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], in cui il giudice del rinvio ha proposto una questione analoga in previsione della possibilità di discostarsi, in una fase successiva, dalla giurisprudenza costituzionale nazionale eventualmente incompatibile (senza essere esposto a un procedimento disciplinare per tale motivo) (
33
), la situazione di cui alla presente causa si colloca in una fase posteriore.
92.
Con lettera del 26 luglio 2019, il giudice del rinvio ha informato la Corte dell’avvio di un’indagine disciplinare preliminare ad opera dell’Ispettorato giudiziario nei confronti del giudice del rinvio, sulla base dell’articolo 99, lettera ș), della legge n. 303/2004. Risulta che l’avvio di tale indagine sia stato motivato dal contenuto della decisione di rinvio nella presente causa, in cui il giudice adotta una posizione critica nei confronti della giurisprudenza della Corte costituzionale, ponendo in discussione la sua competenza e il carattere vincolante delle sue decisioni (
34
).
93.
Nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ho tentato di collocare nel suo contesto corretto la giurisprudenza della Corte sui limiti ammissibili della «disobbedienza giudiziaria». Ho suggerito, in sostanza, che il diritto dell’Unione riserva uno spazio per la discussione giuridica razionale della corretta interpretazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali (senza prendere in considerazione la gerarchia giudiziaria formale). Da un lato, ciò implica che qualsiasi organo giurisdizionale nazionale debba poter applicare il diritto dell’Unione e, qualora lo reputi necessario, sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Dall’altro lato, tuttavia, purché tali norme minime siano rispettate, limitandosi a invocare il diritto dell’Unione, un giudice nazionale non si libera totalmente dei vincoli normalmente applicabili all’esercizio della funzione giurisdizionale nazionale, ivi compresa la gerarchia giudiziaria nazionale e la normativa in materia di responsabilità disciplinare (
35
).
94.
Tuttavia, se è vero, di fatto, che il giudice nazionale è passibile di procedimento disciplinare
per il solo fatto
di aver proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale, in cui ha posto in discussione il parere giuridico di un giudice costituzionale nazionale, in tal caso, a mio avviso, qualsiasi dibattito sull’equilibrio adeguato tra le esigenze sistemiche del diritto nazionale e del diritto dell’Unione deve considerarsi chiuso. Il diritto dell’Unione osta in modo categorico a che i giudici siano sottoposti a un procedimento disciplinare nazionale
per il solo fatto
di essersi avvalsi del diritto loro conferito dall’articolo 267 TFUE (
36
).
95.
È sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto dell’Unione osta a disposizioni nazionali che espongano i giudici nazionali al rischio di procedimenti disciplinari per il fatto di aver proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte (
37
). Ciò significa che la mera prospettiva di poter essere oggetto di procedimenti disciplinari per il fatto di aver proposto una domanda o di aver deciso di mantenerla successivamente alla sua introduzione è atta a pregiudicare l’effettivo esercizio, da parte dei giudici nazionali interessati, della facoltà e delle funzioni degli organi giurisdizionali nazionali nel contesto dell’articolo 267 TFUE (
38
). Inoltre, non essere esposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari per aver esercitato una tale facoltà di adire la Corte costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici (
39
).
96.
Di conseguenza, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza parte della seconda questione e alla seconda parte della terza questione nei seguenti termini: l’articolo 267 TFUE e il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta, ostano all’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice per il solo fatto che tale giudice abbia investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale in cui si interroga sulla giurisprudenza del giudice costituzionale nazionale e solleva la possibilità di disapplicarla.
VI.
Conclusione
97.
Suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente:
–
Alla prima questione e alla prima e alla seconda parte della seconda questione occorre rispondere nei seguenti termini:
–
La decisione 2006/928/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione è giuridicamente vincolante. Le relazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nell’ambito del meccanismo di cooperazione e verifica non sono giuridicamente vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tali relazioni devono essere tenute debitamente in considerazione da tale Stato membro nel contesto degli sforzi da compiere per adempiere i propri obblighi di rispettare i parametri di riferimento stabiliti nell’allegato della decisione 2006/928, tenuto conto del requisito di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
–
Gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] di realizzare gli obiettivi stabiliti nella decisione 2006/928 non ostano a decisioni del giudice costituzionale nazionale che dichiarino incostituzionale l’esecuzione, da parte dei servizi di intelligence nazionali, di misure di sorveglianza tecnica nel contesto del procedimento penale e impongano l’esclusione da siffatto procedimento di qualsiasi elemento di prova in tal modo ottenuto.
–
Alla prima parte della terza questione si deve rispondere come segue: il principio di diritto dell’Unione dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non osta a decisioni del giudice costituzionale nazionale che dichiarino incostituzionale l’esecuzione, da parte dei servizi di intelligence nazionali, di misure di sorveglianza tecnica nel contesto del procedimento penale e impongano l’esclusione da siffatto procedimento di qualsiasi elemento di prova in tal modo ottenuto.
–
Alla terza parte della seconda questione e alla seconda parte della terza questione occorre rispondere come segue: l’articolo 267 TFUE e il principio dell’indipendenza dei giudici, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano all’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice per il solo fatto che tale giudice abbia investito la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale in cui si interroga sulla giurisprudenza del giudice costituzionale nazionale e solleva la possibilità di disapplicarla.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
)
C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19 e C‑355/19
,
EU:C:2020:746
, alle quali farò riferimento come alle «conclusioni AFJR». V. anche le mie conclusioni, presentate nello stesso giorno, nella causa [OSCURATO:PERSONA] – Ministerul Finanțelor Publice (
C‑397/19
,
EU:C:2020:747
).
(
3
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (cause riunite C‑357/19 e C‑547/19), alle quali farò riferimento come alle «conclusioni [OSCURATO:PERSONA]». V. anche le mie conclusioni, presentate nello stesso giorno, nella causa FQ e a. (cause riunite C‑811/19 e C‑840/19).
(
4
)
GU 2005, L 157, pag. 11
.
(
5
)
GU 2005, L 157, pag. 203
.
(
6
)
GU 2006, L 354, pag. 56
.
(
7
)
[OSCURATO:PERSONA] al României
, parte I, n. 826 del 13 settembre 2005.
(
8
) Sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (
283/81
,
EU:C:1982:335
, punto
16
).
(
9
) Determinando, eventualmente, l’applicazione dell’eccezione al dovere dei giudici di ultima istanza di richiedere una pronuncia pregiudiziale, poiché l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non dà adito a ragionevoli dubbi – v. sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (
283/81
,
EU:C:1982:335
, punti da
16
a
20
).
(
10
) V. articolo 99 del regolamento di procedura.
(
11
) Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punto
54
).
(
12
) Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punti da
45
a
53
).
(
13
) Riconosco indubbiamente che, dal punto di vista tecnico, l’«actus reus» o l’«elemento oggettivo» dell’illecito disciplinare di cui all’articolo 99, lettera ș), della legge n. 303/2004 (citato supra, al paragrafo 12 delle presenti conclusioni), non consiste nel «proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia», bensì nel «mancato rispetto delle decisioni della Corte costituzionale». Tuttavia, questi due elementi si sovrappongono in presenza di una domanda proposta alla Corte
al fine di
accertare la validità di una tesi giuridica contenuta in una decisione della Corte costituzionale.
(
14
) V., per quanto concerne l’effetto delle sanzioni disciplinari sulle prerogative garantite agli organi giurisdizionali nazionali dall’articolo 267 TFUE, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov (
C‑614/14
,
EU:C:2016:514
, punti
24
e
25
).
(
15
) V., a contrario, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (
C‑658/18
,
EU:C:2020:572
, punti da
73
a
75
).
(
16
) V. in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, punto
74
), o del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑272/19
,
EU:C:2020:535
, punti
40
e
41
).
(
17
) V. paragrafi da 173 e 224 delle conclusioni AFJR e paragrafi da 79 a 85 delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA].
(
18
) Sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] (
C‑64/16
,
EU:C:2018:117
, punto
40
); del 24 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (
C‑619/18
,
EU:C:2019:531
, punto
51
); del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, punto
83
); o del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punto
34
). Il corsivo è mio.
(
19
) V., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (
C‑619/18
,
EU:C:2019:531
, punto
47
e giurisprudenza ivi citata), e del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, punto
167
).
(
20
) V. paragrafi da 145 a 172 delle conclusioni AFJR.
(
21
) V. paragrafi da 186 e 202 delle conclusioni AFJR e paragrafo 85 delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA].
(
22
) V. paragrafi da 160 a 167 delle conclusioni AFJR.
(
23
) Paragrafo 168 delle conclusioni AFJR.
(
24
) In tale contesto, posso sottolineare che, a mio avviso, la giurisprudenza della Corte mira all’«efficacia strutturale» (conseguire la corretta applicazione del meccanismo in questione), ma non necessariamente all’«efficacia individuale» (nel senso che debba essere garantita, in ciascun caso concreto, una condanna, a qualsiasi costo) – v. anche le mie conclusioni nella causa X (Mandato di arresto europeo nei confronti di un cantante) (
C‑717/18
,
EU:C:2019:1011
, paragrafo
86
).
(
25
) Naturalmente, tale questione non si limita alla decisione sull’MCV, ma emerge in modo significativo anche in altri settori di diritto dell’Unione, quali l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE – v., per considerazioni analoghe nel contesto di un’interpretazione bilanciata di tale disposizione, i paragrafi da 173 a 176 delle conclusioni parallele [OSCURATO:PERSONA].
(
26
) Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del Meccanismo di cooperazione e verifica, [COM(2018) 851 final, del 13 novembre 2018, pag. 2].
(
27
) Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del Meccanismo di cooperazione e verifica, [COM(2019) 499 final, del 22 ottobre 2019, pag. 3]. V. anche la relazione tecnica di accompagnamento [SWD(2019) 393 final, pag. 12].
(
28
) Sentenza del 17 gennaio 2019, Dzivev e a. (
C‑310/16
,
EU:C:2019:30
, punti da
33
a
41
).
(
29
) V. paragrafi da 215 a 222 delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA].
(
30
) V. paragrafi da 225 a 229 delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA]. V. anche, più in generale, i paragrafi da 242 a 248 delle conclusioni AFJR.
(
31
) Nei sistemi europei, tanto di civil law quanto di common law, la
retroattività incidentale
, derivante dal fatto che un’interpretazione giuridica produce effetti ex tunc, rappresenta, di fatto, la regola, mentre la
modifica per i casi futuri
, costituisce l’eccezione, che deve essere espressamente prevista, limitando gli effetti temporali di tale decisione – v., ad esempio, il capitolo concernente «[OSCURATO:PERSONA]» in Arden M.,
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2015, pagg. da 267 a 272. Lo stesso vale per i procedimenti dinanzi alla Corte, in cui la limitazione degli effetti temporali di una decisione (e, dunque, la limitazione dell’applicabilità della sentenza della Corte ai soli casi futuri) deve essere specificamente richiesta (ed è raramente concessa) – v., ad esempio, Barents R.,
Remedies and Procedures before the EU [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2016, pagg. da 454 a 458.
(
32
) V., per un esempio in cui tali garanzie non sono più soddisfatte, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, punti da
142
a
152
).
(
33
) V. paragrafo 233 delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA].
(
34
) V. supra, paragrafi 25 e 41 delle presenti conclusioni.
(
35
) V. paragrafi da 235 a 243 delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA].
(
36
) Come già chiarito ai paragrafi da 36 a 42 delle presenti conclusioni, non spetta alla Corte pronunciarsi su singoli casi di responsabilità disciplinare. Così, mentre il diritto dell’Unione osta, in generale, a che il procedimento disciplinare sia utilizzato in determinati modi, tale affermazione non può, naturalmente, tener conto dell’infinita molteplicità dei casi concreti, in cui una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale potrebbe dare luogo ad
altri
motivi per l’avvio di un’indagine disciplinare. Per questa ragione, pongo volutamente particolare enfasi sull’espressione
per il solo fatto che
. V. anche paragrafi 244 e 245 delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA].
(
37
) V. sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punto
58
).
(
38
) Ibidem, punti 57 e 58.
(
39
) Sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punto
59
). V., anche, in tal senso, sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov (
C‑614/14
,
EU:C:2016:514
, punto
25
), e ordinanza del 12 febbraio 2019, RH (
C‑8/19 PPU
,
EU:C:2019:110
, punto
47
).