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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 18987/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, oltreché essere costituito in delle mere doglianze in punto di fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 474 cod. pen. in mancanza della riproduzione di marchi aziendali è manifestamente infondato in quanto la circostanza che i personaggi di fantasia riprodotti costituiscano oggetto di un marchio registrato è stata ricavata dal notorio come evidenziato dalla Corte d'appello - si veda pag. 5 - la quale fa corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui il reato di commercio di prodotti con segni falsi la riproduzione di un personaggio di fantasia tutelato da marchio registrato, ancorché non fedele, ma espressiva di una forte somiglianza, quando sia possibile rilevare una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore (Sez. 2, n. 9362 del 13/02/2015, Iervolino, Rv. 262841-01; Sez. 2, n. 20040 del 20/04/2011, Ferrantino, Rv. 250157-01); considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 474 cod. pen. per non avere ritenuto la grossolanità del falso è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui • configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Assane, Rv. 275814-01); ritenuto che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge per avere la Corte ritenuto configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 648 e 474 cod. pen. è manifestamente infondato, poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (S.U. n. 23427 del 09/05/2001, Ndaye, 218771-01); vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente il 27 febbraio 2024 che, reiterando in relazione all'erronea applicazione dell'art. 474 cod. pen. ed in particolare, sulla grossolanità del falso, non aggiunge nulla di decisivo al fine di superare le predette cause di inammissibilità; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, oltreché essere costituito in delle mere doglianze in punto di fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 474 cod. pen. in mancanza della riproduzione di marchi aziendali è manifestamente infondato in quanto la circostanza che i personaggi di fantasia riprodotti costituiscano oggetto di un marchio registrato è stata ricavata dal notorio come evidenziato dalla Corte d'appello - si veda pag. 5 - la quale fa corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui il reato di commercio di prodotti con segni falsi la riproduzione di un personaggio di fantasia tutelato da marchio registrato, ancorché non fedele, ma espressiva di una forte somiglianza, quando sia possibile rilevare una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore (Sez. 2, n. 9362 del 13/02/2015, Iervolino, Rv. 262841-01; Sez. 2, n. 20040 del 20/04/2011, Ferrantino, Rv. 250157-01); considerato che il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 474 cod. pen. per non avere ritenuto la grossolanità del falso è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di cui all'art.474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui • configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Assane, Rv. 275814-01); ritenuto che l'ultimo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge per avere la Corte ritenuto configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 648 e 474 cod. pen. è manifestamente infondato, poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (S.U. n. 23427 del 09/05/2001, Ndaye, 218771-01); vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente il 27 febbraio 2024 che, reiterando in relazione all'erronea applicazione dell'art. 474 cod. pen. ed in particolare, sulla grossolanità del falso, non aggiunge nulla di decisivo al fine di superare le predette cause di inammissibilità; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 mar
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