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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07796/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eiee OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di tentato furto in abitazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio a carico dell'imputato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Soprattutto, il motivo si risolve in una rilettura delle fonti di prova, alle quali viene dato un significato diverso da quello, logico e esente da vizi di organicità, fornito dai giudici di merito.

Si tratta di operazione non consentita in sede di giudizio di legittimità.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge e la mancanza della motivazione in ordine diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con la detenzione domiciliare, è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (quali una accentuata capacità a delinquere ed una spiccata insensibilità al comando normativo) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione di diniego della pena sostitutiva.

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eiee OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di tentato furto in abitazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio a carico dell'imputato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Soprattutto, il motivo si risolve in una rilettura delle fonti di prova, alle quali viene dato un significato diverso da quello, logico e esente da vizi di organicità, fornito dai giudici di merito. Si tratta di operazione non consentita in sede di giudizio di legittimità. 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge e la mancanza della motivazione in ordine diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con la detenzione domiciliare, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (quali una accentuata capacità a delinquere ed una spiccata insensibilità al comando normativo) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione di diniego della pena sostitutiva. 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
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