CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 32276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6737/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 2645/2025 depositata il 20/02/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che fosse [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 6737/2025 Cron. Rep. C.C. 21/10/2025 C.C. 14/4/2022 condannata al pagamento della somma di euro 92.750,44, asseritamente dovuta per l’illecita escussione di una garanzia. A sostegno della domanda l’attore ha esposto, tra l’altro, di essere stato socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., poi dichiarata fallita, il cui oggetto sociale era costituito dalla commercializzazione di abbigliamento per bambine prodotto dalla società convenuta. Nel contratto stipulato tra le parti era stato pattuito, tra l’altro, che la società ECML procurasse alla società [OSCURATO:SOCIETA] una garanzia per i pagamenti dovuti, rappresentata da una fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, a copertura del pagamento delle forniture di merci. La fideiussione era stata prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 150.000, ma l’Istituto di credito aveva ottenuto, da parte dell’attore, la prestazione di una “controgaranzia”, per la medesima somma, mediante accensione di un conto corrente, sempre presso la medesima Agenzia di Fregene (Roma) della Unicredit, sul quale l’Ameri aveva depositato la somma di euro 150.000, con saldo vincolato in pegno a favore della stessa [OSCURATO:PERSONA]. In seguito, essendosi trovata la società ECML in difficoltà economiche, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva escusso la fideiussione bancaria per la somma di euro 92.750,44; dopo di che Unicredit, tentato inutilmente il recupero della somma nei confronti della ECML (poi fallita), aveva esercitato il diritto di rivalsa nei confronti dell’attore, controgarante, per la somma versata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Tutto ciò premesso, l’attore ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che l’escussione della fideiussione era avvenuta in modo abusivo ed illegittimo e lamentando di aver subito un danno ingiusto a causa dell’escussione del pegno su conto corrente fornito in garanzia a Unicredit, da ritenere effetto pressoché automatico – attesi i rapporti bancari sottostanti sopra descritti –della condotta illecita della società [OSCURATO:SOCIETA]. L’attore ha precisato di aver radicato la causa a Roma perché il fatto illecito asseritamente riconducibile alla società convenuta, e cioè l’escussione eseguita nei suoi confronti nella qualità di terzo danneggiato, era avvenuta presso l’Agenzia di Fregene della Banca. Si è costituita in giudizio la società convenuta, eccependo preliminarmente in rito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Arezzo ai sensi dell’art. 20 del codice di rito, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. ed aver rigettato la prova testimoniale articolata sia da parte attrice che da parte convenuta, disposta la precisazione delle conclusioni, con sentenza del 20 febbraio 2025 ha dichiarato la propria incompetenza, per essere competente il Tribunale di Arezzo, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite. Ha osservato il Tribunale che, per costante giurisprudenza, la competenza territoriale spetta, secondo il disposto dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., al giudice del domicilio del creditore risultante al tempo della richiesta di adempimento, allorquando si tratti di obbligazione pecuniaria liquida della quale il titolo possa consentire la determinazione dell’ammontare, ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine di discrezionalità ai fini della competenza. Ciò premesso quel Giudice, richiamati i fori di cui all’art. 20 cit., ha affermato che nel caso di specie l’illecito che individuava il forum commissi delicti era da identificare nel luogo in cui era stata escussa la polizza fideiussoria dalla [OSCURATO:SOCIETA], ovvero in Arezzo. 2. Contro l’ordinanza del Tribunale ha proposto regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi. La [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto, chiedendo che venga affermata la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 20 cod. proc. civ., per erronea qualificazione della convenuta [OSCURATO:SOCIETA] come creditrice. Assume il ricorrente che la sentenza sarebbe incorsa in errore perché, muovendo dalla premessa che la società convenuta fosse creditrice della somma che Unicredit le avrebbe dovuto versare a seguito dell’escussione della fideiussione bancaria prestata dalla medesima banca, ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., nel senso che il domicilio del creditore doveva essere individuato in Arezzo. In realtà, invece, la domanda giudiziale avrebbe ad oggetto la pretesa risarcitoria che l’attore ha nei confronti della società convenuta perché, a seguito dell’escussione illecita della fideiussione, la Banca avrebbe poi fatto valere la garanzia del ricorrente. Ciò significa che l’obbligazione dedotta in giudizio «è solamente quella risarcitoria per il fatto illecito asseritamente compiuto da [OSCURATO:SOCIETA]: la quale, in tale prospettiva, non può che rilevare quale debitrice dell’attore Ameri, creditore della somma da risarcirsi». 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.20 cod. proc. civ., per erronea determinazione del forum commissi delicti. Osserva il ricorrente, innanzitutto, che la contestazione della competenza ai sensi dell’art. 20 cit. deve avvenire secondo tutti i criteri ivi indicati, cioè il forum commissi delicti e il forum destinatae solutionis. Nel caso in esame, trattandosi di danno derivante da illecito, per fatto dannoso vanno intesi sia il comportamento che l’evento dannoso; e il danno subito dal ricorrente consiste nell’escussione della garanzia da lui prestata da parte di Unicredit, a sua volta determinata dall’escussione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], per cui il luogo dove il danno si è determinato sarebbe Fregene, sede della filiale Unicredit dove era depositata la somma lasciata in pegno dall’attore. In pratica, secondo il ricorrente, tutti i criteri di collegamento conducono all’individuazione del foro competente nel Tribunale di Roma; nel caso in esame, infatti, non sarebbe esatto che la condotta dannosa e il danno subito dall’attore si siano verificati in luoghi diversi, «perché non solo il secondo, ma anche la prima – e cioè l’indebita domanda di escussione della fideiussione prestata dalla Filiale di Fregene di Unicredit –deve ritenersi localizzata e perfezionatasi nel luogo in cui la banca l’ha ricevuta (Fregene), trattandosi di atto recettizio». 3. [OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzitutto, che dal controllo degli atti processuali – possibile e doveroso, poiché nella decisione dei regolamenti di competenza questa Corte non è vincolata ai motivi proposti dalla parte ricorrente, ma giudica della questione con riferimento a tutte le norme regolatrici ed è giudice anche del fatto (v. già Sezioni Unite n. 14569 del 2002, secondo cui: Avendo l'istanza di regolamento di competenza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza. ) – e merge che la società [OSCURATO:SOCIETA] ha formulato l’eccezione di incompetenza per territorio in modo incompleto. Tale eccezione, infatti, deve riguardare, a pena d’inammissibilità, tutti i possibili fori alternativi. Nel caso in esame, invece, la convenuta si è limitata a contestare, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., che il foro di Roma fosse da considerare competente quale forum commissi delicti, ma nulla ha eccepito in relazione ai fori di cui all’art. 19 cod. proc. civ., cioè quello della sede della persona giuridica e quello dove la stessa ha «uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda». Solo nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., e quindi tardivamente, la [OSCURATO:SOCIETA] ha richiamato anche l’art. 19 cit., affermando che la propria sede legale era in Arezzo (non risulta, peraltro, che abbia mai contestato l’altro citato foro di cui all’art. 19). D’altra parte, l’art. 4.9 del contratto intercorso tra le parti dispone sì che la competenza spetti al Tribunale di Arezzo, ma non con una clausola di competenza esclusiva; il che obbligava la società convenuta, appunto, alla contestazione di tutti i fori alternativi. 4. Il rilievo che precede è sufficiente all’accoglimento del regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA], peraltro , ritiene opportuno osservare, esclusivamente a fini nomofilattici, che, ove pure la contestazione dei fori alternativi fosse stata completa, la decisione del Tribunale di Roma dovrebbe comunque ritenersi errata. Il Tribunale, infatti, ha supportato la declinatoria di competenza impugnata in questa sede con una ricostruzione della vicenda che non trova alcuna corrispondenza nei fatti di causa. Come molto bene è stato evidenziato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, non è esatto affermare, volendo fare applicazione dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., che nel caso in esame «il luogo del domicilio del creditore al tempo dell’escussione della fideiussione correva in Arezzo». A leggere bene i fatti di causa così come prospettati, infatti, il creditore non è la società convenuta, ma l’attore. L’Ameri ha convenuto la società [OSCURATO:SOCIETA] prospettando un fatto dannoso da questa compiuto, consistente nell’avere essa illegittimamente escusso – in tesi, naturalmente – la garanzia a prima richiesta prestata da Unicredit. La quale Banca, a sua volta, ha escusso la garanzia prestata dall’attore consistente nel deposito vincolato in pegno, determinando in tal modo il danno da lui asseritamente sofferto. Ne consegue che il fatto dannoso rilevante per l’attore è la seconda escussione, e non la prima; quindi, essendo l’Ameri il presunto creditore, non poteva assumere alcuna rilevanza la sede della società [OSCURATO:SOCIETA], che è considerata la parte debitrice. Il che dimostra l’errato capovolgimento di prospettiva compiuto dal Tribunale per giustificare la declinatoria di competenza, posto che l’escussione della garanzia da parte di Unicredit è avvenuta pacificamente presso la sede di Fregene, cioè nel circondario del Tribunale di Roma. 5. Il regolamento di competenza, pertanto, è accolto, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. A tale esito segue la condanna dell’intimata al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147. P.Q.M La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma ; fissa per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione di deposito della presente e condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate in