CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28655/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso o [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Pescara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen., commesso in Pescara il 18 aprile 2018 (per essersi impossessato di n. 6 confezioni di profumo, prelevate dagli scaffali del punto vendita "AcquaSapone"), ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva e rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione e euro 154 di multa. 2. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la erronea applicazione della legge penale in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore osserva che la Corte di Appello aveva dato atto che la persona offesa non era stata in grado di ricordare nulla né dell'episodio, né della persona fermata, ma aveva solo riferito .di aver sporto querela cui aveva allegato fotogrammi estratti dal filmato della telecamera di videosorveglianza; che l'agente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l'Ass. [OSCURATO:PERSONA], non chiamato a testimoniare, aveva riconosciuto senza ombra di dubbio nelle sembianze di Filali l'autore del fatto. La prova della responsabilità, dunque, sarebbe stata fondata su una inammissibile testimonianza de relato da parte del teste di polizia giudiziaria. 2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 89 cod. pen. per non avere la Corte di Appello riconosciuto il vizio parziale di mente. La Corte di appello, come già il giudice di primo grado, aveva rigettato la richiesta di perizia, in ragione della mancanza in atti di elementi tali da far dubitare della capacità di intendere e di volere dell'imputato. Il difensore ricorda che in altra perizia (allegata al ricorso) disposta in un procedimento penale coevo, Filali era stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere in quanto affetto da disturbo di personalità afferente al cluster B in associazione di disturbo da abuso di sostanze. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art.99 cod. pen. con riferimento al riconoscimento della recidiva. La Corte aveva confermato la sussistenza della recidiva facendo leva sui plurimi precedenti penali e rilevando che, in ragione della loro epoca di commissione, il fatto per cui si procede doveva essere considerato espressione di accresciuta responsabilità penale, ma non aveva indicato quale fosse tale epoca di commissione.2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla recidiva . Sotto il primo profilo, il difensore osserva che la Corte avrebbe valorizzato i precedenti penali, sia ai fini del riconoscimento della recidiva, sia al fine di negare la concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., non tenendo conto che tali precedenti erano in realtà espressione del disagio economico e sociale dell'imputato. La concessione di dette attenunati- prosegue il difensore- varrebbe ad adeguare la pena alla non rilevante gravità del fatto, facendo in modo che essa sia rispettosa del principio di ragionevolezza, di cui la congruità costituisce elemento essenziale. 2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. Il difensore lamenta che la pena irrogata sia eccessiva e non adeguata alla gravità dei fatti e lamenta, altresì, che la Corte avrebbe motivato in ordine alla sua determinazione con formule di stile. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. A norma dell'art. 195 comma 1 cod. proc. pen., qualora il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone , il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre. Il comma successivo dello stesso articolo prevede che, anche di ufficio, il giudice possa disporre la testimonianza delle persone a cui altri testi si siano riferiti per la conoscenza dei fatti. Non sussistendo, pertanto, un divieto assoluto di testimonianza indiretta, questa Corte ha già chiarito che nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259; Sez 5 n. 50346 del 22/10/2014, Palau, Rv. 261316). Nel caso in esame il teste di Polizia giudiziaria Ciccottelli ha riferito a dibattimento del riconoscimento effettuato dal collega assistente di PS [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato attraverso la visione delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza presente nel locale e riversate su CD: non essendovi stata richiesta di sentire il teste de relato, la testimonianza resa dal teste Ciccottelli appare pienamente utilizzabile, sicché la sentenza della Corte non appare censura bile. 3.11 secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente ha allegato al ricorso per cassazione la perizia disposta in procedimento coevo con cui l'imputato, nella stessa epoca di commissione del reato per cui procede, era stato ritenuto parzialmente capace di intendere e di volere, ma non ha dato prova e neppure dedotto di avere prodotto tale documento davanti al giudice di appello. Ne consegue che il giudizio espresso dalla Corte di Appello, per cui sulla base degli atti non vi fossero elementi che rendevano necessario sondare la sussistenza della capacità di intendere e di volere di Falili, non appare sindacabile. 4.11 terzo motivo è manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l'ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere. Il motivo, di contro, è meramente avversativo e non contrappone alla motivazione della sentenza impugnata alcun valido argomento, se non quello, del tutto irrilevante ai fini della compiutezza della motivazione, della mancata indicazione della data delle condanne a suoi carico, ricavabile dal certificato del casellario in atti. 5. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati. Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Inoltre in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffic:iente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal cliudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 395156 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi: da un lato la pena è stata determinata in misura pari al minimo edittale, sicché non era richiesto alcun particolare onere motivazionale, dall'altro il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. così come il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza è stato giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo e con i gravi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi