CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato FABIO D'ALESSIO;- ricorrente –controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]',[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata –avverso la sentenza n. 655/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,depositata il 11/03/2022 R.G.N. 2692/2016;Numero registro generale 20632/2022Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 20075/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.1.La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 655 del 2022, pubblicatal’11 marzo 2022, confermando la sentenza resa in primo grado dalTribunale di Benevento, ha rigettato la domanda di accertamento negativosvolta dall'attuale parte ricorrente nei confronti dell'INAIL. La Corte dimerito ha ritenuto fondata la pretesa contributiva avanzata dall’Istituto inriferimento allo svolgimento, presso lo stabilimento produttivo dellasocietà ricorrente, di attività concernente la produzione di alcune vernicida esterno comportanti l’esposizione al rischio silicosi per alcuni lavoratoridell’azienda. All’esito dell’istruttoria svolta, la Corte territoriale ha ritenutointegrato tale rischio e conseguentemente dovuto il premio supplementareper la silicosi evaso, per tardiva denuncia in relazione agli anni dal 2008 al2012 e pari ad euro 3.980,49.2. La Corte ha ritenuto accertata la predetta produzione (e la conseguenteesposizione al rischio per alcuni giorni all’anno) in quanto confermata daltitolare dell’azienda, accertato in sede di accertamento ispettivo ed infinealla luce delle analisi effettuate sui campioni prelevati.3. Avverso tale sentenza ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso affidato adue motivi, cui resiste, con controricorso l’INAIL.4.Il Pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.5. All’esito della trattazione svolta in occasione dell’adunanza cameraledell’11 giugno 2026, la Corte ha riservato giorni sessanta per il depositodella motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la Società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 111 Cost. e 118 disp att c.p.c.Nell’ambito di tale profilo di doglianza la ricorrente evidenzia di averNumero registro generale 20632/2022Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 20075/2026Data pubblicazione 16/06/2026presentato ampie deduzioni fattuali e giuridiche volte a contestare lasussistenza, in concreto, del rischio silicotico, con relativa allegazione diparte, ivi compresa una perizia giurata. A fronte di siffatte prove, la Corteterritoriale avrebbe erroneamente valutato le medesime pervenendo,inoltre, ad una decisione munita di una motivazione insufficiente in quantoinidonea ad individuare l’iter logico seguito, dalla medesima Corte, perassumere la decisione.2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione degli artt.2697 e 2700 c.c.; del d.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2, 153, 154 e 155;nonché la violazione dei principi in tema di formazione e valutazione delleprove (Artt. 244 e ss. c.p.c. e artt. 115 e 166 c.p.c.). Osserva che la Corteterritoriale ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni rese dallegale rappresentante della società in sede di accertamento ispettivo,senza assumere le prove per testi e l’accertamento tecnico d’ufficio che lamedesima Società aveva richiesto. In tal modo, osserva la ricorrente, laCorte territoriale avrebbe di fatto operato un sostanziale ribaltamentodell’onere della prova, posto a carico della medesima Società, in violazionedell’art. 2697 c.c. ed avrebbe altresì attribuito al verbale ispettivo unvalore probatorio, analogo agli atti cui venga attribuito valore fino aquerela di falso, che lo stesso non poteva avere.3. Il primo motivo è, nel complesso, inammissibile e comunque infondato.3.1 La Corte territoriale ha evidenziato di aver ritenuto accertatal’esposizione al rischio silicosi di alcuni lavoratori alla luce dell’istruttoriacompiuta in primo grado e dei rilievi tecnici svolti nel corso dellamedesima, i quali hanno dato prova dell’effettiva esistenza, seppure perpochi giorni all’anno, del rischio silicotico nella produzione di alcune vernicida esterno. Di seguito ha evidenziato la correttezza della quantificazionedel premio supplementare silicosi effettuata dall’Inail alla luce delle pocheeffettive occasioni di produzione di vernici al quarzo svolte dall’azienda eNumero registro generale 20632/2022Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 20075/2026Data pubblicazione 16/06/2026delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’azienda che hariferito circa la presenza dei lavoratori.3.2 Ciò premesso deve preliminarmente rilevarsi come sono denunciabiliex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, le sole fattispecie di motivazione assente,apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessaed incomprensibile, tale da determinare una violazione costituzionalmenterilevante ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 4965 del 2018), ancheesse non sussistenti nell'iter argomentativo e decisionale della Corte dimerito: ipotesi, questa, non ravvisabile nel caso in esame ove è statochiaramente esplicitato, con adeguate argomentazioni, gli elementi inbase ai quali si è ritenuta accertata la lavorazione ed il rischio silicosiconnesso al premio maggiorato oggetto di contestazione. Relativamente alvizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art.111 Cost., esso sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n.25866 del 2010 e n. 1763 del 2022): anche questa ipotesi non èravvisabile nel caso de quo. Inoltre, va sottolineato che la valutazionedelle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come lascelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee asorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegatidalle parti (Cass. n. 16467/2017).3.3 Né, sotto altro profilo, appare ammissibile la censura articolata nelprimo motivo di ricorso in relazione alla ricorrenza di un errore percettivoed all’evidente discrasia che, a detta della ricorrente, sussisterebbe tra “gliNumero registro generale 20632/2022Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 20075/2026Data pubblicazione 16/06/2026processuale”. In disparte la palese inammissibilità del predetto profilo,derivante dal fatto che il ricorso non chiarisce, in alcun modo, in cosaconsisterebbe tale errore percettivo ma si limita a contestaregenericamente le considerazioni spese dalla Corte territoriale, deve altresìrilevarsi come esso tenda, in sostanza, a contrastare l'apprezzamentodelle risultanze istruttorie compiuto dalla Corte territoriale e ad ottenereun inammissibile riesame nel giudizio di legittimità. Per costantegiurisprudenza di legittimità la valutazione delle risultanze probatorie,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tuttele deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata (fra tante, Cass. nn.17702 del 2015, 13485 del 2014).4. Parimenti inammissibile ed infondato è il secondo motivo di ricorso.4.1 Non ricorre, in primo luogo, la violazione dell’art. 2697 c.c. la quale,come è noto, sussiste allorquando il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravaresecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni (fra tante, Cass. n. 26769 del 2018).Orbene nel caso di specie, come risulta evidente dalla motivazione, laCorte territoriale non ha effettuato alcun ribaltamento dell’onereprobatorio ma, piuttosto, si è limitata a valutare gli elementi emersi nelcorso della fase istruttoria tra i quali le affermazioni rese, in relazione, trale altre cose, all’attività produttiva, dal legale rappresentante della societàNumero registro generale 20632/2022Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 20075/2026Data pubblicazione 16/06/2026in sede di accesso ispettivo e, senza attribuire al contenuto delcorrispondente verbale, alcun valore di prova fino a querela di falso, haviceversa attribuito rilievo al compendio probatorio emerso dagli atti,compreso il verbale ispettivo, la cui valutazione è stata compiutaunitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte.4.2 Non ricorre, altresì la violazione dell’115 c.p.c. per la quale occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza cheegli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale2020) e la doglianza per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile ormai, ai sensi del novellato art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.U.n.8053 del 2014 e numerose successive conformi).4.3 Anche in questo caso il motivo, peraltro, al di là della formaleintitolazione, si risolve, inammissibilmente, nella richiesta di rivalutazionedel compendio istruttorio alla stregua del quale la Corte di merito,Numero registro generale 20632/2022Numero sezionale 2872/2026Numero di raccolta generale 20075/2026Data pubblicazione 16/06/2026conformemente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, ha ritenutointegrato l’aggravamento del rischio di produzione e dunquecorrettamente contestato dall’Istituto l’aumento del premio.4.4 Deve inoltre rammentarsi come i verbali redatti dai funzionari deglienti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno pienaprova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza oda loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che iverbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioniprovenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materialeprobatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamentealle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (fra tante,Cass. n. 9251 del 2010).5.- Al rigetto del ricorso segue coerente la condanna alle spese, liquidatecome in dispositivo.6. Ai sensi dell'art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso ex art13, co. 1, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.800,00 per compensiprofessionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 percento.Ai sensi dell'art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente,dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 giugno 2026.La PresidenteGabriella Marchese