CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23931/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a LANUSEI avverso la sentenza del 13/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; udite le difese: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno illustrato i motivi d'impugnazione e hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per mezzo dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 13/05/2021 della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari- che ha riformato la sentenza in data 18/05/2016 del Tribunale di Sassari, ritenendo il reato ascritto al capo B) assorbito in quello contestato al capo C) e rideterminando la pena loro inflitta per i reati di rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione. Deducono: 2. [OSCURATO:PERSONA] Battista. 2.1. "Inosservanza degli artt. 454, c. 2, e 178, c. 1, lettera c), c.p.p., in relazione all'art. 606, lettera c), c.p.p.". Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che il deposito tardivo degli atti d'indagine determina la nullità del decreto di rinvio a giudizio o del decreto di giudizio immediato e degli atti successivi, con conseguente nullità delle sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di appello. In ciò censura le sentenze di merito che, al contrario, hanno ritenuto che il deposito tardivo degli atti d'indagine comportasse soltanto la loro inutilizzabilità. 2.2. "Inosservanza degli artt. 454, c. 2, 268, commi 5 e 6, e 191 c.p.p., in relazione all'art. 606, c. 1, lettera c), c.p.p.. Contraddittorietà della motivazione del Tribunale in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni depositate dal PM dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, in relazione all'art. 606, c. 1, lettera e), c.p.p.. Illogicità della motivazione della Corte di appello in ordine alla ritenuta esistenza di traccia delle intercettazioni nel fascicolo del Pubblico Ministero, in relazione all'art. 606, c. 1, lettera e), c.p.p.". Il ricorrente premette che i supporti contenenti le intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite e le relative trascrizioni venivano depositate dal Pubblico ministero un mese dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, senza che ne fosse dato avviso alle difese. Aggiunge che veniva così sollevata eccezione di inutilizzabilità davanti al Tribunale, che la rigettava sul presupposto della tassatività delle ipotesi di inutilizzabilità, così come previste dall'art. 271 cod.proc.pen.; che l'eccezione veniva riproposta davanti alla Corte di appello, che la rigettava sia per la già enunciata tassatività, sia perché «nel fascicolo risultava comunque traccia di tutte le indagini espletate e del contenuto delle intercettazioni», citando Sentenza di questa Corte n. 15242 del 06/04/2006 (Sez. 2, Castriotta, Rv. 233815 - 01). Sulla base di ciò deduce l'erroneità delle decisioni dei giudici di merito che, nell'escludere il ricorrere di una delle ipotesi di inutilizzabilità tipizzate, non hanno considerato l'esistenza della inutilizzabilità c.d. funzionale, che si era bensì configurata per l'illegittimo operato del Pubblico ministero. Con riguardo alla decisione del Tribunale, si evidenzia la contraddittorietà della motivazione, che ha negato la sanzione dell'inutilizzabilità pur riconoscendo che gli atti andavano depositati prima dell'esercizio dell'azione penale e -per di più- in contrasto con la decisione presa in relazione ai DVD portanti i tracciamenti del GPS, che -invece- venivano dichiarati inutilizzabili proprio perché depositati tardivamente. Con specifico riguardo alla decisione della Corte di appello, si denuncia l'illogicità della motivazione, che fa riferimento alla possibilità che le difese potessero intuire i contenuti degli atti di indagine, ancor di più ove si consideri che ciò viene affermato in relazione ai contenuti del fascicolo del Pubblico ministero, inaccessibile al giudicante. Osserva, ancora, che la Corte di appello, nell'enfatizzare «la possibilità per le parti di "difendersi e di richiedere se del caso l'ascolto diretto delle intercettazioni" (...) non si avvede della circostanza che richieste simili erano state formulate dalla difesa al G.i.p. di Nuoro, inizialmente procedente, senza alcun esito, come pure risulta dal verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dai documenti ivi acquisiti», con conseguente travisamento della realtà processuale. Rimarca, infine, l'incidenza delle intercettazioni sull'affermazione di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] e la loro decisività. 2.3. "Illogicità della motivazione e travisamento delle dichiarazioni dei testimoni Mulas (udienza dibattimentale del 20.5.2015) e Deliperi (udienza dibattimentale del 18.3.2015) circa l'identità tra il luogo dove Sette incontrava i suoi presunti complici e il fondo di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 606, c. 1, lettera e), c.p.p.". Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il travisamento delle risultanze probatorie in relazione all'ubicazione del luogo di occultamento delle armi e alla localizzazione del terreno, con specifico riguardo alle dichiarazioni di Mulas, Deliperi e Murgia oltre che sul tracciamento del GPS, al cui riguardo si rimarca come fossero stati dichiarati inutilizzabili dal Tribunale. A sostegno dell'assunto vengono compendiate le risultanze probatorie e le motivazioni delle sentenze di merito sul punto. 2.4. "Illogicità della motivazione e travisamento delle trascrizioni dei progressivi n. 7219, RIT 469/13, e n. 463, RIT 477/13, in relazione all'art. 606, c. 1, lettera e), c.p.p.. Mancanza di motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata, in ordine all'incompatibilità dei luoghi descritti nella conversazione n. 463, RIT 477/13 e il fondo in uso a [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p.". Il ricorrente denuncia il travisamento dei contenuti delle intercettazioni di cui ai progressivi indicati nell'intitolazione. Tali contenuti vengono allegati ai fini della verifica della fondatezza dell'assunto. Osserva che le informazioni travisate hanno condizionato il percorso probatorio delle pronunce di merito. Anche in questo caso, vengono compendiate le risultanze probatorie e le motivazioni delle sentenze di merito, specificandosi che i medesimi rilievi erano stati sviluppati con il gravame, ma che non era stata registrata alcuna risposta da parte della Corte di appello. 2.5. "Erronea applicazione dell'art. 110 c.p., in relazione all'art. 606, c. 1 lettera b), c.p.p.. Mancanza di motivazione sul concorso di [OSCURATO:PERSONA] al reato di cui al capo a) dell'imputazione, in relazione all'art. 606, c. 1, lettera e), c.p.p.". A tale proposito si sostiene che «nella ricostruzione del fatto storico e nella valutazione del quadro indiziario, entrambe le sentenze manifestano una totale indifferenza probatoria, sia in relazione alla condotta descritta al capo a) che in ordine alla consapevolezza del ricorrente dell'uso -da parte del Sette- cui erano destinate le armi asseritamente consegnate. In altre parole, su questi profili la motivazione delle sentenze è inesistente, posto che non viene indicato o prospettato alcun elemento o argomento che consenta di desumere l'esistenza del mandato ipotizzato e/o una adesione del [OSCURATO:PERSONA] ai piani del Sette». Sono pervenute memorie a ulteriore sostegno del ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] Pietro. 3.1. "Violazione e falsa applicazione degli artt, 8, 9, 16 c.p.p. comma 3, e 56 c. p.". Il ricorrente richiama il principio di diritto con il quale è stato affermato che la competenza per territorio deve essere determinata sulla base della contestazione iniziale così come formulata dal Pubblico ministero fino all'apertura del dibattimento e non può essere determinata a posteriori sulla base di un'attività interpretativa della contestazione effettuata in sentenza. Denuncia, quindi, l'erroneità della sentenza della Corte di appello, che ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale ritenendo che l'aggravante di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 895 del 1967 fosse elemento costitutivo e circostanza aggravante specifica del tentativo di rapina contestato al capo A), che -così- risulta più grave del reato in materia di armi contestato al capo B), ritenendo la diminuente di cui all'art. 7 della Legge n. 895 del 1967. Precisa che la Corte di appello «afferma che ravvisata nella tentata rapina il reato di maggiore gravità la competenza per territorio del Tribunale di Sassari sarebbe determinata dall'ultimo atto esecutivo ovvero il trasporto delle armi da impiegare per l'esecuzione del delitto, che veniva accertato in Comune di Bonorva pertanto in territorio del Comune di Sassari". A tale ultimo proposito la difesa denuncia la violazione dell'art.12 cod.proc.pen. perché «se per determinare l'esistenza della tentata rapina deve essere utilizzata la condotta del trasporto della armi da impiegare per l'esecuzione del delitto, la competenza del giudice va determinata utilizzando i criteri che stabiliscono la competenza territoriale per quel reato e per quella condotta», che, nel caso di specie, sarebbe il Tribunale di Nuoro. Aggiunge che il criterio di determinazione della competenza in base alla prioritaria iscrizione della notizia di reato, così come prevista dall'art. 9, comma 3, cod.proc.pen. è assolutamente sussidiario, ed è applicabile solo quando siano inapplicabili i criteri indicati dall'art. 8 e 9, commi 1 e 2 , cod.proc.pen. Denuncia anche la violazione dell'art. 8, comma 3, cod.proc.pen., in quanto la competenza andava determinata avendo riguardo al luogo in cui aveva inizio la consumazione del reato, ovvero la consegna delle armi a Sette, nel Comune di Orgosolo, nella giurisdizione del Tribunale di Nuoro. Il ricorrente specifica ulteriormente che, anche considerando il tentativo di rapina quale reato di riferimento, considerando il porto dell'arma come ultimo atto, si dovrebbe fare riferimento al momento in cui l'arma è stata ricevuta, ossia nel luogo dove quel reato è venuto a esistere. Si afferma, dunque, che in ogni caso il Tribunale competente è quello di Nuoro. 3.2. "Violazione dell'art. 56 cp nel combinato disposto 628, primo e terzo comma, numero 1, cod.pen.". In questo caso si assume che tutti gli atti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] sono meramente preparatori e che questi -globalmente considerati- non rivelano che [OSCURATO:PERSONA] avesse realmente intenzione di portare a compimento il progetto criminoso, difettando anche l'aggressione al bene tutelato dalla norma, visto che quando è stato arrestato si trovava a 80 chilometri dal luogo della progettata rapina. 3.3. "Violazione dell'art. 81 c.p.". Con l'ultimo motivo di ricorso il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione con la condanna riportata nel procedimento n. 3318 del 2014 r.g.n.r. per una rapina commessa all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a tre pistole semiautomatiche e del relativo munizionamento detenute in località Coda e Serra. Evidenzia come tali armi siano le medesime dell'odierno procedimento. 4. [OSCURATO:PERSONA] Roberto. 4.1. Erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione per la violazione dei diritti di difesa in relazione al decreto che ha disposto il giudizio. A sostegno dell'eccezione di nullità la difesa rappresenta di avere chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato condizionato e che l'istanza veniva rigettata; che il G.i.p. emetteva decreto di giudizio immediato a trenta giorni e che la difesa rappresentava che non aveva i termini per depositare la lista testimoniale; che ...". s... ...._., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la difesa rappresentava che in quella data aveva contestuali impegni in altre sedi giudiziarie; che il 6/10/2014 depositava istanza di differimento per impossibilità oggettiva; che l'istanza veniva rigettata.; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] reiterava tutte le eccezioni per il tramite di un collega; che le eccezioni venivano ancora reiterate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Denuncia, quindi, l'omessa pronuncia della Corte di appello sulla dedotta nullità. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del tentativo di rapina al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e al concorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], al pari di [OSCURATO:PERSONA] e sostanzialmente per le medesime ragioni, dubita che nel caso in esame possa configurarsi il tentativo di rapina, ricavato sulla base di mere supposizioni fondate sull'ascolto di intercettazioni. A sostegno dell'assunto vengono illustrati gli orientamenti di legittimità in tema di tentativo e compendiati gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria. 4.3. Difetto di motivazione in relazione al reato in materia di armi e alla ricettazione. A tal proposito la difesa richiama la memoria depositata il 24/04/2014 davanti al Tribunale e sottolinea come il Tribunale e la Corte di appello non motivino sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulle armi e sulla ricettazione se non in maniera ipotetica e presuntiva, non considerando che l'imputato -in linea di massima- non conosceva nessuno dei soggetti di Orgosolo, mentre il PM non ha svolto nessuna indagine per smentire tale assunto difensivo. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e in riferimento alla mancata riduzione della pena per effetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato illegittimamente rigettata. Il ricorrente si duole della mancata riduzione della pena nella sua massima estensione avendo riguardo al ruolo marginale rivestito da [OSCURATO:PERSONA]. Si assume, inoltre, che la Corte di appello ha esaurito in due righe la motivazione spesa in risposta alla censura relativa alla mancata riduzione della pena per effetto della illegittima negazione del rito abbreviato. Aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] ha reso ampie dichiarazioni per ricostruire la sua verità processuale, spiegando che non aveva commesso nessun reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni che si vanno di seguito a illustrare. Vengono esaminate in via preliminare le questioni che possono astrattamente produrre effetti sulla posizione di tutti i ricorrenti. .,/)\V...,5•J'n •n n., 2. La prima questione da esaminare è l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sotto due profili: a) in primo luogo, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha applicato in maniera errata il criterio fissato dall'art. 16, comma 1, cod.proc.pen., perché il reato più grave non è stato individuato sulla base della mera lettura della contestazione così come contenuta nell'imputazione, ma in forza di un'interpretazione soggettiva del giudice; b) in secondo luogo, il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente applicato il criterio stabilito dall'art. 8, comma 4, cod.proc.pen., perché l'ultimo atto esecutivo del delitto tentato doveva essere individuato nel porto delle armi e non nel trasporto delle stesse. Secondo il ricorrente ciò implica che ai fini della individuazione della competenza territoriale occorre fare riferimento al criterio previsto per tale delitto, che è un reato permanente. Da ciò conclude che, la regola da applicare è quella stabilita dall'art. 8, comma 3, cod.proc.pen., ossia il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione e, dunque, Orgosolo, dove sono state consegnate le armi. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. 2.1. Con riguardo al primo profilo, va rilevato come la Corte di appello - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa- abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili», (così, fra molte, Sez. 1, Sentenza n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 - 01). In forza di ciò, la Corte di appello ha individuato il reato più grave facendo esclusivo riferimento alla contestazione così come formulata dal Pubblico ministero, rilevando come le pistole semiautomatiche fossero state qualificate nel capo d'imputazione come armi comuni, così dovendosi tenere in considerazione la pena comminata dall'art. 4, comma 1, Legge 2 ottobre 1967, n. 895, correlato con l'art. 7 della stessa Legge che applica una riduzione di un terzo quando i reati di illegittima detenzione e porto in luogo pubblico abbiano a oggetto un'arma comune da sparo. Va ulteriormente precisato che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 4, comma 2, Legge n. 895 del 1967. A tale proposito, va ricordato che tale norma prevede un aggravamento della pena quando il porto in luogo pubblico dell'arma è commesso da persone travisate o da più persone riunite, quando è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale e quando è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto. Nel caso in esame è contestato in fatto che il reato di porto di arma in luogo pubblico è stato commesso da più persone riunite. Proprio sulla base di tale evenienza la difesa sostiene che occorre fare riferimento alla pena di cui all'art. 4, comma 2, Legge n. 895 del 1967, che per tale ipotesi -come visto- commina una pena più grave di quella stabilita per il tentativo di rapina aggravata. L'assunto difensivo, però, non tiene conto della clausola di salvezza prevista dalla stessa norma, che esclude che possa applicarsi la pena aggravata quando "il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso". La Corte di appello ha fatto corretta applicazione della clausola di salvezza, considerando che il porto dell'arma era circostanza aggravante specifica del tentativo di rapina contestato al capo A), così che non poteva darsi luogo all'aumento di pena previsto dall'art. 4, comma 2, lettere a), Legge n. 895 del 1963. Da ciò cp consegue che i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che il reato più grave fosse il tentativo di rapina e non il porto dell'arma, tanto più in considerazione della riduzione di pena prevista dall'art. 7 Legge n. 895 del 1967, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo in esame sotto il primo profilo. 2.2. L'eccezione è manifestamente infondata anche sotto il secondo profilo. Come anticipato, il ricorrente -in linea subordinata- sostiene che la competenza per territorio vada stabilita in relazione al reato di porto di armi anche nel caso in cui si ritenga quale reato più grave il tentativo di rapina aggravata. Tanto viene sostenuto sulla base del seguente ragionamento: nel caso di reato tentato la competenza si stabilisce avendo riguardo all'ultimo atto diretto al compimento del reato, ai sensi dell'art. 8, comma 4, cod.proc.pen.; nel caso in esame l'ultimo atto diretto al compimento della rapina è il trasporto dell'arma, scoperto dai Carabinieri nel territorio del Comune di Bonorva, situato nel Circondario del Tribunale di Sassari; il trasporto mette in evidenza la detenzione e il porto in luogo pubblico dell'arma, che sono reati permanenti e, quindi, al fine di stabilire la competenza si deve guardare all'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, cod.proc.pen.; l'inizio del trasporto si è realizzato nel territorio di Orgosolo, nel Circondario del Tribunale di Nuoro, ove si assume -perciò- radicata la competenza. 2.3. In realtà l'interpretazione offerta dal ricorrente poggia su di una lettura errata della norma sulla competenza in caso di reato tentato. Va preliminarmente ricordato che la questione viene posta in via subordinata, in esito alla soluzione del primo profilo, relativo alla individuazione del reato più grave. Si è già detto a tal proposito che i giudici di merito hanno correttamente indicato quale reato più grave il tentativo di rapina contestato al capo A) che, dunque, va tenuto in considerazione ai fini della individuazione del giudice competente. Bisogna, quindi richiamare il tenore dell'art. 8, comma 4, cod.proc.pen., che -in caso di reato tentato- individua la competenza facendo riferimento al luogo in cui «è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto». L'elemento preso in considerazione dal legislatore al fine della individuazione della competenza è, dunque, l'ultimo "atto" posto in essere dall'agente o dagli agenti nella prospettiva della perpetrazione del delitto prefigurato e in relazione al quale l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Va ulteriormente precisato che tale atto va inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato costituente il parametro di riferimento per l'individuazione della competenza, restando indifferente che esso sia astrattamente riconducibile ad altra ipotesi di reato. Da ciò discende che l'interpretazione offerta dal ricorrente diverge dal contenuto dalla norma, in quanto anziché prendere in considerazione l'ultimo "atto" naturalisticamente inteso e diretto a commettere il delitto, prende quale termine di riferimento "il reato" eventualmente configurabile in relazione a tale atto e muta i criteri di individuazione della competenza, spostandoli calibrandoli in funzione di tale "nuovo" reato. In forza di tale interpretazione, si assiste a una sostituzione del reato di riferimento e alla norma sulla competenza conseguentemente applicabile, giacché il tentativo di rapina (reato più grave) e il criterio stabilito dall'art. 8, comma 4, cod.proc.pen., vengono fatti decadere in favore del reato di detenzione o porto il luogo pubblico di arma comune da sparo (reato meno grave) e dell'art. 8, comma 3, cod.proc.pen.. così pervenendosi all'ulteriore aberrante risultato di considerare quale parametro di riferimento (non il reato più grave, ma) il reato (meno grave) che già era stato a tal fine escluso, in applicazione dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen.. La Corte di appello -invece- ha fatto corretta applicazione delle regole sulla competenza, osservando che l'ultimo atto diretto al compimento della rapina è stato il trasporto dell'arma, interrotto nel territorio di Bonorva, cui si compiva -dunque- l'ultimo atto finalisticamente orientato alla perpetrazione del delitto, in un ambito compreso nel Circondario del Tribunale di Sassari, che, dunque, è stato legittimamente individuato quale giudice competente. Da ciò la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il secondo motivo da esaminare è quello sollevato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Questione sollevata, anche in questo caso, sotto due diversi profili: a) In primo luogo, si sostiene che il tardivo deposito degli atti d'indagine non importa soltanto la loro inutilizzabilità, ma anche la nullità del decreto di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti, ivi comprese le sentenze di primo e di secondo grado. b) In secondo luogo, si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto l'utilizzabilità delle intercettazioni facendo esclusivo riferimento alle ipotesi previste dall'art. 271 cod.proc.pen. e non anche all'ipotesi dell'inutilizzabilità funzionale, così ipotizzando una sorta di conoscenza intuitiva dei contenuti degli atti d'indagine, in quanto richiamati negli atti depositati dal Pubblico ministero e non tenendo conto che gli atti erano stati più volte richiesti, senza esito, nel corso del procedimento. 3.1. La questione così come posta sotto il primo profilo è manifestamente infondata, avendo riguardo al principio di diritto secondo il quale «il mancato deposito, unitamente alla richiesta di decreto di giudizio immediato, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità dello stesso decreto, in quanto non espressamente prevista, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi», (Sez. 1, Sentenza n. 37289 del 21/06/2018, fantini, Rv. 273860 - 01); analogamente, si è affermato che «il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate (nella specie, atti relativi alle intercettazioni telefoniche) non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dalla norma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio», (Sez. 1 - , Sentenza n. 4071 del 04/05/2018 Ud., dep. il 2020, Rumbo, Rv. 278583 - 02). 3.2. Sotto il secondo profilo va richiamato il seguente principio di diritto: In tema di giudizio immediato, gli atti di indagine acquisiti prima dell'esercizio dell'azione penale, ma non depositati dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta ex art. 454 cod. proc. pen. (nella specie, intercettazioni telefoniche effettuate in un diverso procedimento) sono utilizzabili a condizione che, in caso di ammissione della prova che su di essi si fonda, sia garantito all'imputato il diritto pieno ed effettivo al contraddittorio, mediante la legittimazione all'esercizio postumo di facoltà difensive non tempestivamente esercitate per cause indipendenti dalla sua volontà. (Sez. 3 - , Sentenza n. 39076 del 03/12/2021 Ud., dep. il 2022, Bosina, Rv. 283765 - 03). Nella sentenza ora menzionata, in motivazione è stato spiegato che: «Le prove inutilizzabili sono (solo) quelle vietate dalla legge (art. 190 cod. proc. perì.) o acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge stessa (art. 191 cod. proc. pen.). Poiché, nel giudizio ordinario, la prova si forma nel dibattimento, l'esistenza o meno del "corrispondente" atto di indagine nel fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato non incide di per sé sulla valutazione di utilizzabilità/inutilizzabilità della prova. In un solo caso, il legislatore ha sanzionato con l'inutilizzabilità la prova (rectius: gli atti di indagine) irritualmente acquisita nel corso delle indagini preliminari: si tratta degli atti di indagine compiuti dopo l'inutile scadenza del termine stabilito dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. E tuttavia, anche in quel caso, nulla impedisce al PM di indicare la prova nella relativa lista testimoniale dovendo il giudice solo verificare che essa non sia vietata dalle legge e non sia manifestamene superflua o irrilevante (artt.190, 495 cod. proc. pen.); la sanzione della inutilizzabilità può solo sterilizzare la possibilità dell'utilizzazione dell'atto di indagine ai fini delle contestazioni (ai sensi degli artt. 500 e 503 cod. proc. pen.) oppure della sua lettura. Insomma nessuna norma sanziona espressamente con l'inutilizzabilità la prova acquisita ai fini della decisione per il sol fatto che il relativo atto di indagine non sia stato oggetto di preventiva "discovery", non essendo previsto un espresso divieto in tal senso. Proprio l'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fornisce lo spunto per una ulteriore riflessione: se l'atto di indagine compiuto dopo la scadenza del termine (e tuttavia osteso in sede di esercizio dell'azione penale) non impedisce al PM di utilizzarlo ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento (seguendo al riguardo la stessa sorte processuale dell'attività integrativa di indagine), non si vede per quale ragione l'atto di indagine non depositato impedisca al PM di utilizzarlo ai fini delle proprie richieste di prova. Nemmeno l'utilizzazione dell'attività integrativa di indagine del pubblico ministero è espressamente subordinata dall'art. 430 cod. proc. pen. al deposito della relativa documentazione; la conoscibilità dell'atto (integrativo) di indagine non incide sulla valutazione della rilevanza e non superfluità della prova richiesta dal pubblico ministero, ma, come si vedrà (...), sul diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo della effettività del contraddittorio (nel senso che la violazione dell'obbligo di immediato deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine, è priva di specifica sanzione processuale, essendo demandato al giudice del merito il compito di impartire le opportune disposizioni affinché la difesa sia reintegrata nelle sue prerogative, previa adozione deglì opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità, cfr. Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Rv. 254029 - 01; secondo Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002, Rv. 221896 - 01, è sufficiente il deposito dell'atto, non essendo necessario l'avviso del suo deposito). E' errato, perciò, parlare di inutilizzabilità della prova: l'atto investigativo non osteso non vizia la prova in sé ma pone il diverso problema della legittimità della sua acquisizione (e formazione della prova) nel processo nel contraddittorio effettivo delle parti, questione che mal si presta ad essere ricondotta nell'ambito dei casi previsti dagli artt. 190 e 191 cod. proc. pen.. Non si tratta, infatti, di prove vietate dalle legge o acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge: il mancato deposito dell'atto di indagine nel fascicolo del pubblico ministero al momento dell'esercizio dell'azione penale (o anche successivamente, in caso di attività integrativa di indagine) non rende inutilizzabile ai fini della decisione la prova acquisita dal giudice perché tale omissione non costituisce, di per sé, condizione di «legittimità» dell'acquisizione stessa; tanto ciò è vero che «prova legittimamente acquisita» è anche quella assunta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. La preesistenza o meno nel fascicolo del PM dell'elemento di prova da quest'ultimo sollecitato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. non costituisce criterio di valutazione ai fini dell'ammissione officiosa della prova stessa; più in generale, si può affermare che tale criterio è estraneo alla valutazione di ammissibilità della prova ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen. Come già affermato dalla Corte di cassazione, il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591-01, secondo cui l'assegnazione al giudice di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale; si rimanda, più in generale, alle considerazioni svolte al § 4.24). La questione è diversa e coinvolge, come già detto, il diritto di difesa dell'imputato che non ha potuto compiutamente (ed effettivamente) essere esercitato in conseguenza della non completa ostensione delle prove a suo carico. La parziale (o omessa) "discovery" del materiale probatorio comporta indubbiamente, come già visto, una compressione del diritto di difesa dell'imputato e una possibile violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6, Convenzione EDU, rendendo non equo il processo. Ciò però non determina di per sé l'inutilizzabilità (tantomeno la nullità) della prova che il pubblico ministero chiede di acquisire al processo ma impone che venga ristabilita l'equità del processo stesso legittimando l'esercizio (postumo) di facoltà difensive non tempestivamente esercitate per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato; questi, dunque, ben potrà chiedere di essere ammesso alla controprova (art. 495, comma 2, cod. proc. pen.), che vengano ammesse prove non inserite nella lista testimoniale (art. 493, DJ', -----) comma 2, cod. proc. pen.) oppure, ancora, di essere restituito nel termine per esercitare facoltà difensive compresse dall'ostensione parziale della prova (come chiedere, per esempio, il giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato) o persino chiedere l'annullamento dell'atto introduttivo del giudizio (decreto che dispone il giudizio o di citazione diretta a giudizio nel caso in cui l'atto di indagine non osteso risultasse acquisito prima dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.). Il diritto al contraddittorio non ha una proiezione solo formale, ma anche sostanziale perché dà per scontata la partecipazione dell'imputato al processo nella piena consapevolezza e conoscenza delle fonti di prova a suo carico. Quando viene meno la sostanza, il rispetto della sola forma non tiene indenne l'atto dal vizio sanzionato dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Solo la violazione di queste prerogative difensive vizia la prova acquisita in violazione del diritto al contraddittorio. La prova acquisita al dibattimento sulla base di un atto di indagine non osteso, può dirsi "legittimamente acquisita", ai sensi dell'art. 526, cod. proc. pen., solo se l'imputato è stato posto in condizione di esercitare, in relazione a detta prova, i diritti che la mancata, tempestiva ostensione dell'atto di indagine gli aveva impedito di esercitare; in caso contrario la prova non può essere utilizzata ai fini della decisione, non perché vietata dalla legge o perché assunta in violazione di un divieto di legge, bensì perché illegittimamente acquisita in violazione del diritto al contraddittorio presidiato dalla nullità sancita dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. In termini generali, si può conclusivamente affermare che l'utilizzo, a fini di prova, di atti di indagine non ostesi dal pubblico ministero comporta, in caso di ammissione della relativa prova, la necessità di garantire il diritto dell'imputato al contraddittorio pieno ed effettivo ristabilendo l'equilibrio leso dal comportamento del pubblico ministero; solo il mancato ristabilimento di tale equilibrio rende il processo non equo e rende nulla la sentenza ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. In tema di giudizio immediato, il dovere di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari l'intero fascicolo processuale non consente al Pubblico Ministero selezioni di sorta; ma la tardiva trasmissione della documentazione dell'attività d'indagine non costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato nè si risolve in un evento limitativo o impeditivo dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Sotto il primo profilo rilevano il principio della tassatività della nullità e l'applicabilità al decreto che dispone il giudizio immediato dell'art. 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e l'assenza di effetti dannosi per l'imputato. Sotto il secondo profilo, che potrebbe far prospettare un'eventuale decadenza dal diritto di richiedere il giudizio abbreviato, l'imputato resta comunque tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione nel termine proprio al fine di instare per il giudizio abbreviato (Sez. 6, n. 5403 del 15/11/1994, Rv. 201816 - 01; .À.... p•J`,. ---, in senso analogo, in motivazione, Sez. 4, n. 4149 del 23/09/2009, dep. 2010, Rv. 246259 - 01).A tale riguardo si rileva come gli atti siano stati -in realtà- depositati, sia pure tardivamente». Nel caso in esame il contraddittorio delle parti sul contenuto delle intercettazioni è stato pieno, atteso che in relazione a esse sono state conferite dal Tribunale due perizie, l'una di trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali e l'altra fonica sulla voce di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale ha altresì disposto l'ascolto diretto di un'intercettazione. Il contenuto delle trascrizioni è stato così messo a disposizione delle parti, che su dì esse hanno avuto modo di dispiegare ampiamente il proprio diritto di difesa. Da ciò la manifesta infondatezza del motivo in esame sotto entrambi i profili siccome sollevati. 4. Va ancora esaminato il tema della configurabilità del tentativo, sollevato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso le argomentazioni difensive sono manifestamente infondate. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare reiteratamente che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato configurato il tentativo di rapina in un caso in cui gli agenti, in numero di tre, si erano posizionati davanti ad un ufficio postale ed uno di essi si accingeva a sfondare il vetro all'ingresso guidando un furgone puntato verso di esso e rinforzato nella parte anteriore con tubi metallici). (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012 - dep. 04/12/2012, D'Angelo e altri, Rv. 254106). Pertanto, hanno rilievo, nell'ambito della fattispecie di tentativo, non solo gli atti tipicamente inquadrabili nella fase esecutiva della condotta tipizzata, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, per le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l'azione abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obbiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad una soglia dell'iter criminis tale da rendere concettualmente implausibile un arresto della attività in corso di svolgimento in vista della realizzazione del delitto, con la conseguenza di rendere, ex ante prevedibile che la intera realizzazione del fatto sarà portata a compimento, a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontà del soggetto agente. (Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011 - dep. 11/10/2011, D'Alessandro, Rv. 251145). Ebbene, l'intervenuto approntamento di tutto il logistico necessario alla realizzazione del piano, quali l'approvvigionamento delle armi, la predisposizione di una base, di un piano di fuga e di un adeguato studio dell'obiettivo, il tutto a ridosso del giorno previsto per l'azione, rappresenta all'evidenza un iter ormai in avanzato stadio di realizzazione concreta che in alcun modo può essere semplicisticamente ricondotto alla sfera meramente programmatica e progettuale, avendo la condotta concretamente posta in essere dagli indagati già ampiamente raggiunto un livello propriamente esecutivo, interrotto solo dall'intervento delle forze dell'ordine che hanno operato l'arresto dei complici ed il sequestro delle armi e degli altri oggetti necessari per la consumazione del delitto. 5. Gli ulteriori motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Battista sono inammissibili perché propongono questioni non consentite, meramente reiterative di quelle sollevate con l'atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello con motivazione non censurabile. 5.1. In particolare, il ricorrente con il terzo e con il quarto dei motivi di ricorso denuncia il travisamento della prona e propone -rispettivamente- una rilettura delle dichiarazioni dei testimoni Mulas (udienza dibattimentale del 20.5.2015) e Deliperi (udienza dibattimentale del 18.3.2015) circa l'identità tra il luogo dove Sette incontrava i suoi presunti complici e il fondo di [OSCURATO:PERSONA]; una rilettura dei progressivi n. 7219, RIT 469/13, e n. 463, RIT 477/13, in relazione alla asserita incompatibilità dei luoghi descritti nella conversazione n. 463, RIT 477/13 e il fondo in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Tanto conduce a una doppia causa di inammissibilità. 5.1.1. Si deve ricordare, infatti, che «nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado», (Così, tra molte, Sez. 3 - , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). Tale condizione manca nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità dell'eccezione difensiva. 5.1.2. A ciò si aggiunge che le doglianze articolate nei motivi in esame non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile i o sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 5.2. Con il quinto motivo di ricorso la difesa denuncia l'omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione al contributo causale prestato da [OSCURATO:PERSONA] e alla sua consapevolezza circa la destinazione delle armi. Il motivo si espone a una triplice causa di inammissibilità. 5.2.1. Anzitutto, si mostra manifestamente infondata la denuncia di omessa motivazione con riguardo al contributo causale prestato da [OSCURATO:PERSONA], visto che la Corte di appello, in risposta ai motivi di appello, ha più volte spiegato le ragioni dell'infondatezza delle deduzioni difensive e della conseguente conferma della responsabilità penale così come ritenuta dal giudice di primo grado. 5.2.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile là dove lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, in quanto essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 5.2.3. In terzo luogo, va rilevato come nell'atto di appello non risulti devoluta alcuna questione con specifico riguardo alla prova della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la destinazione delle armi, con conseguente interruzione della catena devolutiva a tale riguardo. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche per il restante motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Pietro, esposto con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 239 del 2015 del Tribunale di Sassari. La Corte di appello ha negato la possibilità di ritenere la continuazione osservando -tra l'altro- che i fatti non avevano nessuna contiguità temporale o logistica e che gli stessi dimostravano una certa propensione a delinquere piuttosto che l'unicità del disegno criminoso. La motivazione è corretta in quanto l'unicità del disegno criminoso necessaria per configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque da una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, ma le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 39222 del 26/02/2014, B. Rv. 260896 - 01). In tal senso, è stato affermato che «la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato», (Sez. 2, Sentenza n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01). Vale la pena ricordare che incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018, dep. Il 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01). 6.1. Ciò premesso, il motivo è -al contempo- manifestamente infondato e aspecifico. E' manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello è conforme ai principi di diritto sopra enunciati. E' aspecifico perché non indica gli elementi significativi dell'unicità del disegno criminoso, non essendo a tal fine sufficiente la mera evocazione dell'uso delle medesime armi in entrambi i fatti delittuosi. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 7. Inammissibili, infine, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Roberto. 7.1. Il primo motivo (relativo all'istanza di giudizio abbreviato e una serie di rinvii), il terzo motivo (relativo ai capi C e D) e il quarto motivo (relativo alle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e alla mancata riduzione della pena previsto per il giudizio abbreviato negato) sono la pedissequa riproduzione, parola per parola, degli identici motivi di appello, cui la Corte di merito ha dato puntuale risposta. A tale riguardo questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello; così che -in questa ipotesi- i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), cod.proc.pen.. 7.2. Con riguardo al primo motivo di ricorso, deve altresì rilevarsi che il motivo di appello 8così come il motivo di ricorso, che ne è la pedissequa riproduzione) si risolve nella elencazione di una serie di richieste (di ammissione al giudizio con rito abbreviato e di rinvio delle udienze) disattese dai giudici del merito. Elencazione che, però, si esaurisce in una mera descrizione fattuale dell'andamento processuale, priva di chiare censure alla sentenza di primo grado, così risultando già in primo grado aspecifico. Da qui un'ulteriore ragione di inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). Segue la declaratoria di inammissibilità