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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13295/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 59, comma 2, cod. pen. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa - come risulta dal motivo stesso, che riporta ampi brani di prove dichiarative - e, comunque, non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito la piena consapevolezza del ricorrente in relazione al quantitativo di cocaina - pari a diciannove chilogrammi, trasportato sul furgone condotto dallo stesso Grumo -, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato medesimo, il quale aveva riferito di aver effettuato cinque o sei viaggi per il trasporto di stupefacente, percependo la somma di sei-otto mila euro per ogni viaggio, compenso elevato che - come ritenuto dalla Corte in maniera non implausibile sul piano logico - trova giustificazione, appunto, nell'ingente quantitativo di droga trasportata, ed essendo inverosimile che, in considerazione del valore della merce, chi aveva affidato il carico al Grumo non lo avesse messo al corrente del quantitativo di sostanza stupefacente da trasportare e custodire; ritenuto che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, e quindi non censurabile in sede di legittimità - ribadito l'assenza dei presupposti per una mitigazione della pena in ragione della negativa condotta del ricorrente, il quale ha pervicacemente fornito generalità diverse, anche per tentare di guadagnarsi l'impunità, al momento del controllo dai carabinieri, al g.i.p. in sede di interrogatorio di garanzia e financo alla polizia penitenziaria durante l'esecuzione della custodia in carcere; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel richiamare le argomentazioni dedotte nel ricorso, non aggiunge elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 59, comma 2, cod. pen. e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa - come risulta dal motivo stesso, che riporta ampi brani di prove dichiarative - e, comunque, non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito la piena consapevolezza del ricorrente in relazione al quantitativo di cocaina - pari a diciannove chilogrammi, trasportato sul furgone condotto dallo stesso Grumo -, sulla base delle dichiarazioni dell'imputato medesimo, il quale aveva riferito di aver effettuato cinque o sei viaggi per il trasporto di stupefacente, percependo la somma di sei-otto mila euro per ogni viaggio, compenso elevato che - come ritenuto dalla Corte in maniera non implausibile sul piano logico - trova giustificazione, appunto, nell'ingente quantitativo di droga trasportata, ed essendo inverosimile che, in considerazione del valore della merce, chi aveva affidato il carico al Grumo non lo avesse messo al corrente del quantitativo di sostanza stupefacente da trasportare e custodire; ritenuto che il secondo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, e quindi non censurabile in sede di legittimità - ribadito l'assenza dei presupposti per una mitigazione della pena in ragione della negativa condotta del ricorrente, il quale ha pervicacemente fornito generalità diverse, anche per tentare di guadagnarsi l'impunità, al momento del controllo dai carabinieri, al g.i.p. in sede di interrogatorio di garanzia e financo alla polizia penitenziaria durante l'esecuzione della custodia in carcere; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel richiamare le argomentazioni dedotte nel ricorso, non aggiunge elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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