CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 09854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.11 Giudice di pace di Macerata con sentenza emessa il 23 giugno 2021 dichiarava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter D.Lgs. 286/98 contestatogli perchè, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio nazionale in violazione dell'ordine di espulsione, impartito dal Questore di Macerata in data 3 giugno 2020, fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 3 agosto 2020. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, il quale si duole di: a) violazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 274 del 2000 e vizio di motivazione per avere escluso il Giudice di pace la possibilità di proscioglimento dell'imputato per la non esiguità del danno o del pericolo derivante dal reato, ripetendo la stessa formula di legge senza fornire nessuna reale spiegazione e per avere valorizzato la non occasionalità della condotta in relazione ai precedenti penali o giudiziari. b) Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed omessa motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che non è stato in alcun modo giustificato. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. 1. Occorre premettere che la condotta di inosservanza, senza giustificato motivo, dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore, è stata accertata - secondo quanto risulta dalla contestazione - il 20 settembre 2011, ossia in epoca successiva all'entrata in vigore delle modifiche al testo del D.Lgs. n. 286/98, introdottè dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella L. 2 agosto 2011, n. 129, adottata dal legislatore italiano al fine di uniformare la legislazione interna alla direttiva 2008/115/CE e alle statuizioni della sentenza del 28 aprile 2011 della Corte di giustizia europea. 1.1 Pertanto, in modo appropriato il Giudice di pace ha ritenuto che l'imputato avesse violato il precetto di cui all'art. 14, comma 5-ter, poiché dagli atti richiamati nella stessa sentenza e dalla descrizione dell'esito dell'accertamento compiuto nei suoi confronti emerga la sua certa presenza nel territorio nazionale in un momento successivo alla scadenza del termine assegnatogli nel decreto di espulsione del Questore. 1.2 La sentenza impugnata ha ritenuto di escludere la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 34 D.Igs. n. 274 del 2000 a ragione dell'insussistenza dei presupposti applicativi anche per i plurimi precedenti di polizia, riportati dall'imputato. Tale giudizio, per quanto espresso in termini knojto sintetici, viene censurato per omessa motivazione, ma senza indicare le ragioni della trascurabile offensività del fatto, già rappresentate al giudice di merito ed illogicamente trascurate. Secondo l'interpretazione datane da questa Corte, la disposizione di cui all'art. 34 del decreto citato indica anche i criteri per poter applicare la relativa causa di proscioglimento, rappresentata dalla "particolare tenuità" del fatto, riconoscibile, non in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata, che ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza, indici che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie. Nel caso all'odierno vaglio, l'esame della reale dimensione offensiva della vicenda, al fine di verificare la possibilità di accogliere le conclusioni auspicate dalla difesa, è stato condotto con esito negativo, ma non immotivato. Per contro la difesa, non ha illustrato in ricorso nessun elemento positivo indicativo della minima offensività del fatto e della momentanea violazione della legge, che, per quanto esposto nell'imputazione, si è protratta per due mesi dal decreto di espulsione del Questore. 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ma trascura che la loro concessione non era stata specificamente richiesta ed il ricorso non indica nessun dato valutabile a tal fine, che sia comunque emerso e non sia stato valutato dal giudice di merito. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2022 Il Consigliere tensore Il Presidente M