CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1979
Cassazione n. 02010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stata esclusa la destinazione delle sostanze al proprio uso personale esclusivo. 2. Il ricorso è inammissibile. L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nello specifico, il ragionamento della Corte d'appello non presenta un tale vizio, avendo essa plausibilmente dato rilievo ad una pluralità di elementi indubbiamente sintomatici, laddove valutati in reciproca interazione tra loro (diversità delle sostanze, quantitativo superiore alla dose media giornaliera, distribuzione in vari posti nella stretta disponibilità dell'imputato, frazionamento in porzioni suscettibili d'immediato consumo, presenza di bilancini di precisione in posti non compatibili con l'uso domestico, qualità di assuntore abituale puramente asserita). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dice