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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 09891/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10447/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocatoCENTRONE CHIARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRIESTE n. 59/2022 depositata il01/02/2022.

R.g. n. 10447/2022 Ad. 28/03/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, n. 59 del 1/02/2022, con cui è stata accolta dal Tribunale l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché la mancata introduzione del giudizio di merito avrebbe dovuto determinare l’inammissibilità dell’opposizione e perché spettavano gli accessori di legge delle spese legali integranti il titolo esecutivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo reca censura di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato.

Il secondo mezzo deduce violazione dell’art. 545 cod.proc. c iv . , commi 8 e 9, nonché di violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617, 629 c od . p roc . c iv . e 111 Cost. in relazione all’art. 360 , comma 1,n. 4 cod. p roc . c iv .

Il terzo e ultimo motivo pone censura di violazione dell’art.474 e omessa applicazione dell’art. 287 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c od . p roc . c iv .

La sentenza è stata notificata in data 8/02/2022 e la ricorrente ha prodotta la copia notificata via pec; il ricorso è stato notificato il 11/04/2022, cadente di lunedì, ultimo giorno utile.

Il primo motivo è fondato.

La vicenda di merito concerne un’opposizione agli atti esecutivi avverso un precetto per spese legali, n ell’ambito di una procedura R.g. n. 10447/2022 Ad. 28/03/2023; estensore: C. Valle di pignoramento presso terzi nella quale il terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non risulta essere stato citato e nulla si rileva in tal senso dalla sentenza impugnata .

In mancanza di impugnazione deve essere tenuta ferma qui la qualifica dell’originario ricorso in termini di opposizione agli atti esecutivi contenuta nel provvedimento impugnato (di qui l’infondatezza della contestazione sollevata dalla parte controricorrente circa la natura dell’originario ricorso).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 – 01 ) nell’ espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.

L’accoglimento del primo mezzo comporta assorbimento dei restantimotivi.

La causa, in accoglimento del primo motivo, deve , pertanto, essere rimessa al primo giudice, indicato in dispositivo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questa fase.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Trieste in persona di diverso m agistrato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10447/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocatoCENTRONE CHIARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA alla piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRIESTE n. 59/2022 depositata il01/02/2022. R.g. n. 10447/2022 Ad. 28/03/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, n. 59 del 1/02/2022, con cui è stata accolta dal Tribunale l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché la mancata introduzione del giudizio di merito avrebbe dovuto determinare l’inammissibilità dell’opposizione e perché spettavano gli accessori di legge delle spese legali integranti il titolo esecutivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo reca censura di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato. Il secondo mezzo deduce violazione dell’art. 545 cod.proc. c iv . , commi 8 e 9, nonché di violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617, 629 c od . p roc . c iv . e 111 Cost. in relazione all’art. 360 , comma 1,n. 4 cod. p roc . c iv . Il terzo e ultimo motivo pone censura di violazione dell’art.474 e omessa applicazione dell’art. 287 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c od . p roc . c iv . La sentenza è stata notificata in data 8/02/2022 e la ricorrente ha prodotta la copia notificata via pec; il ricorso è stato notificato il 11/04/2022, cadente di lunedì, ultimo giorno utile. Il primo motivo è fondato. La vicenda di merito concerne un’opposizione agli atti esecutivi avverso un precetto per spese legali, n ell’ambito di una procedura R.g. n. 10447/2022 Ad. 28/03/2023; estensore: C. Valle di pignoramento presso terzi nella quale il terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non risulta essere stato citato e nulla si rileva in tal senso dalla sentenza impugnata . In mancanza di impugnazione deve essere tenuta ferma qui la qualifica dell’originario ricorso in termini di opposizione agli atti esecutivi contenuta nel provvedimento impugnato (di qui l’infondatezza della contestazione sollevata dalla parte controricorrente circa la natura dell’originario ricorso). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 – 01 ) nell’ espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. L’accoglimento del primo mezzo comporta assorbimento dei restantimotivi. La causa, in accoglimento del primo motivo, deve , pertanto, essere rimessa al primo giudice, indicato in dispositivo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questa fase. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Trieste in persona di diverso m agistrato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di
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