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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16472/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pratoi udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Prato ha disposto l'archiviazione - per particolare tenuità del fatto - del procedimento penale in cui il ricorrente era indagato per calunnia.

Un'archiviazione disposta all'esito della udienza celebrata per effetto della opposizione dell'indagato.

2. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

12.1. Si affronta in via preliminare il tema dell'interesse ad impugnare, in ragione delle conseguenze che il provvedimento di proscioglimento per particolare tenuità del fatto produce e, quindi, dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; si evidenzia al riguardo come il ricorrente sia un avvocato, che il reato sarebbe stato commesso durante un'arringa difensiva e come l'archiviazione, disposta ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., comporti il rischio concreta di un'azione disciplinare.

La calunnia per cui si procede avrebbe ad oggetto la falsa incolpazione di alcuni carabinieri che avrebbero inserito volontariamente circostanze false in un determinato atto.

2.2. Ciò premesso, si deduce che: - l'assistito di [OSCURATO:PERSONA], un vice ispettore della Polizia di Stato, nel processo in cui la calunnia sarebbe stata commessa, era imputato per il reato di corruzione, per avere accettato da un privato la promessa di alcuni buoni carburante, che sarebbero stati emessi da un determinato supermercato; - nel processo vi sarebbe stata la prova che detti buoni carburanti in realtà non sarebbero mai esistiti; - [OSCURATO:PERSONA], nel corso della sua arringa difensiva, aveva rimarcato i profili di falsità della nota della polizia giudiziaria, che attenevano, da una parte, alla affermata esistenza dei buoni e all'uso di essi da parte del pubblico agente e, dall'altra, alla errata indicazione della carta di circolazione del veicolo, asseritamente utilizzato per fare il pieno di carburante; - il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto fondate le argomentazioni del ricorrente in ordine alla oggettiva inesistenza dei buoni carburante ma, tuttavia, aveva anche considerato dette argomentazioni non decisive perché l'oggetto della imputazione di corruzione ineriva alla prova del patto corruttivo e non anche alla sua esecuzione attraverso la dazione dei buoni in questione; - nella richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto si sarebbe inoltre valorizzata, ai fini della prova del reato di calunnia, la non pertinenza delle argomentazioni spese dal ricorrente.

2.3. Sulla base di tale quadro di riferimento, sostiene il ricorrente che il richiamo in sede di arringa alle falsità, di cui si è detto - riferibili al fatto obiettivo che non vi fosse stata vendita di buoni carburante presso il supermercato - fu in realtà compiuto solo per dimostrare che non vi fosse la prova dell'accordo corruttivo.

Dunque, si sostiene, valutazioni senz'altro pertinenti perché relative alla prova del reato di corruzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è ammissibile ma infondato.

22. Quanto all'ammissibilità, è utile innanzitutto evidenziare come nella specie non sia stata dedotta nessuna violazione del contraddittorio del procedimento di archiviazione che renda il provvedimento reclamabile ai sensi dell'art. 410 bis cod. pen.

Sotto altro profilo, quanto all'interesse ad agire, è noto come la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postuli un accertamento sulla sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale, nonché della responsabilità dell'indagato per la sua commissione (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Una decisione che comporta per l'indagato effetti in concreto sfavorevoli rispetto a quelli derivanti da un provvedimento di archiviazione dipendente dall'insussistenza di elementi idonei a sostenere un'accusa in sede penale (o altra che analogamente non comporti alcun accertamento sulla ricorrenza di un illecito penale o comunque sulla responsabilità dell'indagato per la relativa commissione).

Effetti sfavorevoli che, si è fatto notare in modo condivisibile, attengono: - alla valutazione sulla non abitualità del reato richiesta dal medesimo art. 131-bis cod. pen.

«il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è allora esattamente e solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla legale abitualità del comportamento», sicché «nella valutazione complessiva afferente al giudizio di abitualità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di giudizio ed illeciti accertati per così dire incidentalmente ex art. 131-bis» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, cit., in motivazione); - al fatto obiettivo che anche le pronunce emesse ai sensi dell' art. 131-bis cod. pen. devono essere iscritte nel casellario giudiziale e ciò al fine di consentire la valutazione del criterio della "non abitualità del comportamento" in futuri giudizi (Sez.

U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463); - all'ulteriore dato per cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità, costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento e del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 05) e di quello della non menzione di una successiva condanna nel certificato del casellario giudiziale (Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, Mustafà, non massimata).

In tale contesto la Corte di cassazione ha già chiarito che, in presenza della opposizione dell'indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, Maselli, Rv. 3287782; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076; sul tema cfr., anche, Sez. 5, n. 24704 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rossetti, Rv. 288352).

3. Il ricorso, come detto, è tuttavia infondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha spiegato come: a) il dato della esistenza obiettiva dei buoni carburante non assuma decisiva valenza in ragione del contenuto specifico della ipotesi accusatoria, che si limitava a fare riferimento ad un patto corruttivo fondato sulla mera promessa, senza attribuire rilievo alla effettiva esistenza e dazione dei buoni; b) le espressioni utilizzate dalle forze dell'ordine fossero rivelatrici solo di una mera ipotesi investigativa; c) le annotazioni relative alla autovettura fossero solo errate.

In tale contesto sono stati evidenziati il senso e la portata delle dichiarazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fondate invece sull'assunto costitutivo secondo cui, nel caso di specie, sarebbero state "costruite" prove e, più in generale, una "storia falsa" "i carabinieri hanno agito deliberatamente in maniera tale da scrivere una storia completamente diversa", " una storia falsa, ma totalmente falsa.

Affermazioni, ha osservato correttamente il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, obiettivamente gravi e del tutto sganciate anche solo da una denuncia, e, dall'altra, relative ad un fatto specifico e preciso.

4. Assume il ricorrente che le affermazioni proferite sarebbero state invece pertinenti ed espressione del mandato difensivo.

Si tratta di un assunto non condivisibile.

L'assoluta infondatezza delle accuse mosse dal ricorrente risulta essere stata, come detto, ben illustrata nel provvedimento di archiviazione adottato.

Nè può dubitarsi della sussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia, posto che l'intenzionalità dell'incolpazione e la precisa coscienza dell'innocenza della persona incolpata sono dati evincibili dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive della condotta dell'imputato, che non è stato in grado di supportare le gravi accuse rivolte ai carabinieri nemmeno attraverso un formale denuncia contenente una qualche seria e specifica allegazione; accuse, quindi, che non possono che essere state percepite dallo steso agente come "gratuite", in considerazione anche della sua specifica competenza professionale in materia.

Né l'imputato può invocare a sua discolpa, sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, la circostanza di avere agito nell'espletamento di un mandato difensivo.

Il difensore, infatti, può andare esente da responsabilità soltanto se la sua prestazione professionale a tutela dell'interesse del cliente non esorbiti dai limiti 4consentiti dalla legge e sia rigorosamente funzionale al corretto ed onesto espletamento del mandato conferitogli.

Il criterio di stretta correlazione funzionale tra la negazione del fatto e attività difensiva esige "che il falso addebito sia formulato in termini che non ecceda l'utilità, l'essenzialità per una efficace confutazione dell'accusa, indipendentemente dal grado di articolazione dell'indicazione accusatoria mendace" (Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, dep. 2015, Lizio, Rv. 262972).

La correlazione funzionale va cioè esclusa quando, come nel caso in esame, il contenuto dell'attività difensiva sia non necessitato, sia cioè non privo di ragionevoli alternative: l'attività difensiva deve essere contenutisticamente vincolata, una volta maturata: "L'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di ogni attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale" (così, Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, cit., e, più recentemente, Sez. 6, n. 48749 del 05/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 285637).

Nel caso di specie, la prova della insussistenza del patto corruttivo non richiedeva affatto la incolpazione nei riguardi dei carabinieri di reati così gravi.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il rico P.Q.Mio (.ht )/1A1:1 Dott.s' 'sa tí%‘ eppina Gin:mele j

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pratoi udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Prato ha disposto l'archiviazione - per particolare tenuità del fatto - del procedimento penale in cui il ricorrente era indagato per calunnia. Un'archiviazione disposta all'esito della udienza celebrata per effetto della opposizione dell'indagato. 2. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. 12.1. Si affronta in via preliminare il tema dell'interesse ad impugnare, in ragione delle conseguenze che il provvedimento di proscioglimento per particolare tenuità del fatto produce e, quindi, dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; si evidenzia al riguardo come il ricorrente sia un avvocato, che il reato sarebbe stato commesso durante un'arringa difensiva e come l'archiviazione, disposta ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., comporti il rischio concreta di un'azione disciplinare. La calunnia per cui si procede avrebbe ad oggetto la falsa incolpazione di alcuni carabinieri che avrebbero inserito volontariamente circostanze false in un determinato atto. 2.2. Ciò premesso, si deduce che: - l'assistito di [OSCURATO:PERSONA], un vice ispettore della Polizia di Stato, nel processo in cui la calunnia sarebbe stata commessa, era imputato per il reato di corruzione, per avere accettato da un privato la promessa di alcuni buoni carburante, che sarebbero stati emessi da un determinato supermercato; - nel processo vi sarebbe stata la prova che detti buoni carburanti in realtà non sarebbero mai esistiti; - [OSCURATO:PERSONA], nel corso della sua arringa difensiva, aveva rimarcato i profili di falsità della nota della polizia giudiziaria, che attenevano, da una parte, alla affermata esistenza dei buoni e all'uso di essi da parte del pubblico agente e, dall'altra, alla errata indicazione della carta di circolazione del veicolo, asseritamente utilizzato per fare il pieno di carburante; - il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto fondate le argomentazioni del ricorrente in ordine alla oggettiva inesistenza dei buoni carburante ma, tuttavia, aveva anche considerato dette argomentazioni non decisive perché l'oggetto della imputazione di corruzione ineriva alla prova del patto corruttivo e non anche alla sua esecuzione attraverso la dazione dei buoni in questione; - nella richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto si sarebbe inoltre valorizzata, ai fini della prova del reato di calunnia, la non pertinenza delle argomentazioni spese dal ricorrente. 2.3. Sulla base di tale quadro di riferimento, sostiene il ricorrente che il richiamo in sede di arringa alle falsità, di cui si è detto - riferibili al fatto obiettivo che non vi fosse stata vendita di buoni carburante presso il supermercato - fu in realtà compiuto solo per dimostrare che non vi fosse la prova dell'accordo corruttivo. Dunque, si sostiene, valutazioni senz'altro pertinenti perché relative alla prova del reato di corruzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è ammissibile ma infondato. 22. Quanto all'ammissibilità, è utile innanzitutto evidenziare come nella specie non sia stata dedotta nessuna violazione del contraddittorio del procedimento di archiviazione che renda il provvedimento reclamabile ai sensi dell'art. 410 bis cod. pen. Sotto altro profilo, quanto all'interesse ad agire, è noto come la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postuli un accertamento sulla sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale, nonché della responsabilità dell'indagato per la sua commissione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Una decisione che comporta per l'indagato effetti in concreto sfavorevoli rispetto a quelli derivanti da un provvedimento di archiviazione dipendente dall'insussistenza di elementi idonei a sostenere un'accusa in sede penale (o altra che analogamente non comporti alcun accertamento sulla ricorrenza di un illecito penale o comunque sulla responsabilità dell'indagato per la relativa commissione). Effetti sfavorevoli che, si è fatto notare in modo condivisibile, attengono: - alla valutazione sulla non abitualità del reato richiesta dal medesimo art. 131-bis cod. pen. «il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è allora esattamente e solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla legale abitualità del comportamento», sicché «nella valutazione complessiva afferente al giudizio di abitualità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di giudizio ed illeciti accertati per così dire incidentalmente ex art. 131-bis» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, cit., in motivazione); - al fatto obiettivo che anche le pronunce emesse ai sensi dell' art. 131-bis cod. pen. devono essere iscritte nel casellario giudiziale e ciò al fine di consentire la valutazione del criterio della "non abitualità del comportamento" in futuri giudizi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463); - all'ulteriore dato per cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità, costituendo un precedente giudiziario, può essere ritenuto ostativo al riconoscimento e del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 05) e di quello della non menzione di una successiva condanna nel certificato del casellario giudiziale (Sez. 5, n. 22356 del 21/05/2025, Mustafà, non massimata). In tale contesto la Corte di cassazione ha già chiarito che, in presenza della opposizione dell'indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, Maselli, Rv. 3287782; Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076; sul tema cfr., anche, Sez. 5, n. 24704 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rossetti, Rv. 288352). 3. Il ricorso, come detto, è tuttavia infondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha spiegato come: a) il dato della esistenza obiettiva dei buoni carburante non assuma decisiva valenza in ragione del contenuto specifico della ipotesi accusatoria, che si limitava a fare riferimento ad un patto corruttivo fondato sulla mera promessa, senza attribuire rilievo alla effettiva esistenza e dazione dei buoni; b) le espressioni utilizzate dalle forze dell'ordine fossero rivelatrici solo di una mera ipotesi investigativa; c) le annotazioni relative alla autovettura fossero solo errate. In tale contesto sono stati evidenziati il senso e la portata delle dichiarazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] fondate invece sull'assunto costitutivo secondo cui, nel caso di specie, sarebbero state "costruite" prove e, più in generale, una "storia falsa" "i carabinieri hanno agito deliberatamente in maniera tale da scrivere una storia completamente diversa", " una storia falsa, ma totalmente falsa. Affermazioni, ha osservato correttamente il [OSCURATO:PERSONA], da una parte, obiettivamente gravi e del tutto sganciate anche solo da una denuncia, e, dall'altra, relative ad un fatto specifico e preciso. 4. Assume il ricorrente che le affermazioni proferite sarebbero state invece pertinenti ed espressione del mandato difensivo. Si tratta di un assunto non condivisibile. L'assoluta infondatezza delle accuse mosse dal ricorrente risulta essere stata, come detto, ben illustrata nel provvedimento di archiviazione adottato. Nè può dubitarsi della sussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia, posto che l'intenzionalità dell'incolpazione e la precisa coscienza dell'innocenza della persona incolpata sono dati evincibili dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive della condotta dell'imputato, che non è stato in grado di supportare le gravi accuse rivolte ai carabinieri nemmeno attraverso un formale denuncia contenente una qualche seria e specifica allegazione; accuse, quindi, che non possono che essere state percepite dallo steso agente come "gratuite", in considerazione anche della sua specifica competenza professionale in materia. Né l'imputato può invocare a sua discolpa, sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, la circostanza di avere agito nell'espletamento di un mandato difensivo. Il difensore, infatti, può andare esente da responsabilità soltanto se la sua prestazione professionale a tutela dell'interesse del cliente non esorbiti dai limiti 4consentiti dalla legge e sia rigorosamente funzionale al corretto ed onesto espletamento del mandato conferitogli. Il criterio di stretta correlazione funzionale tra la negazione del fatto e attività difensiva esige "che il falso addebito sia formulato in termini che non ecceda l'utilità, l'essenzialità per una efficace confutazione dell'accusa, indipendentemente dal grado di articolazione dell'indicazione accusatoria mendace" (Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, dep. 2015, Lizio, Rv. 262972). La correlazione funzionale va cioè esclusa quando, come nel caso in esame, il contenuto dell'attività difensiva sia non necessitato, sia cioè non privo di ragionevoli alternative: l'attività difensiva deve essere contenutisticamente vincolata, una volta maturata: "L'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di ogni attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale" (così, Sez. 6, n. 14042 del 02/10/2014, cit., e, più recentemente, Sez. 6, n. 48749 del 05/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], RV. 285637). Nel caso di specie, la prova della insussistenza del patto corruttivo non richiedeva affatto la incolpazione nei riguardi dei carabinieri di reati così gravi. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il rico P.Q.Mio (.ht )/1A1:1 Dott.s' 'sa tí%‘ eppina Gin:mele j
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