CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16388/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toNICOLA TANA;- ricorrente -controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiANTONIO PULIATTI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 146/2022 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 05/01/2023 R.G.N. 18/2022;Numero registro generale 7874/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 16388/2026Data pubblicazione 26/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso per decreto monitorio [OSCURATO:PERSONA]Alessio, medicoesercente in convenzione il servizio di continuità assistenziale, deducendol’illegittimità della decurtazione del 30% degli emolumenti per“superfestivi”, “reperibilità”, “indennità assicurativa contro attivandalici/calamità naturali” e per “attività di assistenza pediatrica” di cuiall’[OSCURATO:PERSONA] (ADR) per la Medicina GeneraleConvenzionata del 2007 operata dall’ A.S.Re.M. sulla base della noncorretta applicazione del decreto del Commissario ad Acta per il PianoSanitario di Rientro n. 28 del 03.07.2012, chiedeva ingiungersi aquest’ultima di pagare in proprio favore la somma di euro 8.042,40 atitolo di differenze retributive per i suddetti emolumenti.Ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo, avverso lo stesso proponevaopposizione l’ A.S.Re.M., esponendo che in ragione dei motivi economiciche avevano determinato l’adozione del decreto n. 28/2012, ledecurtazioni delle remunerazioni indennitarie dei medici erano statepreviste in senso strutturale; con specifico riferimento alla “indennitàassicurativa contro atti vandalici/calamità naturali”, la A.S.Re.M.rappresentava che il medico nulla aveva a pretendere, avendo stipulatoapposita assicurazione kasko; da ultimo, l’odierna ricorrente segnalavache, con precedente ricorso, il medico aveva chiesto la condannadell’A.S.Re.M. al pagamento delle indennità ex art. 28 e 29 dell’ADR del2007, previa disapplicazione del decreto 64/2019, il cui fine era quello difar attivare, da parte di quest’ultima, le procedure di recupero dell’indebitopercepito da parte dei medici di medicina generale, come disposto dallaProcura della Corte dei conti.2. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezionedi duplicazione delle pretese, atteso che il precedente contenziosoriguardava diverso periodo temporale; nel merito, riteneva il primoNumero registro generale 7874/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 16388/2026Data pubblicazione 26/05/2026Giudice che in relazione alle voci di cui agli artt. 28 e 29 dell’ADR 2007 lasospensione pro futuro disposta con il decreto 64/2019 era stata originatadalla segnalazione della Procura Regionale della Corte dei conti che siriferiva genericamente alla “illegittima erogazione di denaro pubblico”, manon risultava dagli atti di causa che né il Commissario ad Acta né l’A.S.Re.M. avessero operato controlli di tipo contabile.Proponeva appello l’A.S.Re.M., censurando l’assunto del [OSCURATO:PERSONA] il quale il precedente contenzioso riguardava un diverso periodotemporale con riguardo al quale venivano rivendicate quelle indennità,lamentando omessa pronuncia sull’eccezione riguardante la polizza kaskoe la mancata dimostrazione da parte del medico di essere in possesso deirequisiti previsti dall’art. 29 dell’ADR.Proponeva autonomo appello anche il medico, censurando il capo dellasentenza di primo grado che aveva compensato le spese.3. La Corte d’appello di Campobasso, previa riunione degli appelli,accoglieva quello proposto dal medico e rigettava quello propostodall’A.S.Re.M., ritenendo infondato il motivo afferente alla duplicazionedella domanda del medico e dimostrato il diritto del medico a percepire leindennità reclamate.4. Propone ricorso l’ A.S.Re.M. con tre motivi cui Franca MariaD’Alessio resiste con controricorso.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Azienda denuncia la violazione dell’art. 39 cod.proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che ladomanda di pagamento da parte della A.S.Re.M delle indennità ex art. 28e 29 dell’ADR del 2007 formulata dalla dott.ssa D’Alessio nel ricorso perdecreto ingiunto non costituisca, per la diversità della causa petendi, unaduplicazione della domanda di condanna dell’A.S.Re.M. al pagamento diquelle indennità proposta dalla medesima in un precedente giudizio.Numero registro generale 7874/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 16388/2026Data pubblicazione 26/05/20262. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’erroneità dellasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il diritto delladott.ssa D’Alessio alla percezione dell’indennità ex art. 28 dell’ADR del2007 nonostante la polizza assicurativa (kasko) stipulata dall’A.S.Re.M agaranzia di tutti i rischi dei veicoli di appartenenza dei medici con essaconvenzionati utilizzati per l’espletamento del servizio, in violazionedell’art. 72, comma 2, dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplinadei rapporti con i medici di medicina generale del 2005, dell’art. 28dell’[OSCURATO:PERSONA] per la medicina generale nella RegioneMolise del 2007, nonché dell’art. 1418 cod. civ. in relazione all’art. 1325 n.2 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenzaimpugnata che ha riconosciuto sussistente il diritto della dott.ssa D’Alessioalla percezione dell’indennità ex art. 29 dell’ADR del 2007 ritenendoprovati per presunzione i presupposti previsti da tale norma per il suoriconoscimento, in violazione del ACN per la disciplina dei rapporti con imedici di medicina generale del 2005 con cui lo stesso art. 29 dell’ADR del2007 si pone in contrasto così da essere affetto da nullità, nonché inviolazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. con riferimento all’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.4. Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito illustrate.La domanda della dott.ssa D’Alessio di condanna dell’A.S.Re.M alpagamento delle indennità ex art. 28 e 29 a far data dall’adozione delrelativo ADR del 2007 che le contempla e disciplina, formulata nel proprioricorso datato 11.07.2019, include e contiene la domanda proposta dallamedesima nel successivo suo ricorso per decreto ingiuntivo tesa adottenere dalla A.S.Re.M. il pagamento (anche) di quelle indennità inriferimento al periodo, più limitato, dal 01/01/2016 al 31/12/2018.Nel ricorso per decreto ingiuntivo si sono richieste le indennità per“reperibilità”, per “indennità assicurativa contro atti vandalici/calamitànaturali” e per “attività di assistenza pediatrica” di cui all’AccordoNumero registro generale 7874/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 16388/2026Data pubblicazione 26/05/2026Decentrato Regionale per la [OSCURATO:PERSONA] del 2007,relative al periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018 (che sono state oggettodella condanna di cui al d.i. poi opposto).Nella precedente controversia (iscritta al n. r.g. 1181/2019 davanti alTribunale di Campobasso) si è chiesta la condanna dell’A.S.Re.M. a versarele indennità ex art. 28 e 29 “sia per il passato a far data dall’adozionedell’ADR 2007, nonché per il futuro ove dovessero continuare ledetrazioni” e quindi anche per il periodo compreso tra il 01.01.2016 e il31.12.2018.La sentenza di appello si limita a fare riferimento alla concretacondanna effettuata dal tribunale con la prima sentenza, per il passato,rispetto invece alla domanda posta a fondamento del ricorso per decretoingiuntivo per cui è causa, mentre il motivo correttamente pone aconfronto i due atti introduttivi.Con il precedente ricorso ordinario al Giudice del Lavoro del [OSCURATO:PERSONA] (iscritto al n. r.g. 1181/2019) la ricorrente, insieme conaltri medici esercenti in convenzione il servizio di continuità assistenziale,non si era limitata a chiedere la disapplicazione del decreto commissarialen. 64 del 14.05.2019 e del provvedimento prot. n. 46966 del 22.05.2019dell’A.S.Re.M emanato per darvi ottemperanza, ma aveva domandatoanche la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento delle indennità exartt. 28 e 29 dell’ADR 2007, sia per il passato a far data dall’adozione diquesto accordo decentrato regionale, sia per il futuro ove fosserocontinuate le decurtazioni.La domanda di cui al ricorso del 2019, che era certo di pagamento diquanto non corrisposto, aveva, dunque, riguardato anche il pagamento diquelle indennità in riferimento al periodo, più limitato, dal 01/01/2016 al31/12/2018, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo di cui al presenteprocedimento.Di tale richiesta si dà atto nella stessa sentenza di questa Corte -intervenuta nel giudizio del 2019 - Cass. n. 6500/2026 - in cui è detto cheNumero registro generale 7874/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 16388/2026Data pubblicazione 26/05/2026la domanda aveva riguardato le determinazioni con cui l’Azienda avevasospeso in via cautelativa le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA] il Molise del 2007 e l’erogazione delle indennità previste dagli artt. 28(indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali pari a euro1,70 per ogni ora di attività) e 29 (indennità di assistenza pediatrica pari aeuro 1,30 per ogni ora di attività), dando mandato per il recupero diquanto indebitamente percepito dai medici negli ultimi dieci anni, nonchéil provvedimento del Direttore Generale dell’ A.S.Re.M. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cheal decreto aveva dato esecuzione. La domanda, quindi, aveva riguardatoproprio le voci indennitarie di cui anche nel presente giudizio si discute onon corrisposte o corrisposte ed oggetto di recupero (ciò fino alla data deldeposito del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.) ma anche la restituzione diquanto trattenuto.Nell’odierno contenzioso si controverte della illegittimità delladecurtazione del 30% degli emolumenti per “superfestivi”, “reperibilità”,“indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali” e per“attività di assistenza pediatrica” di cui all’[OSCURATO:PERSONA](ADR) per la [OSCURATO:PERSONA] del 2007 operatadall’A.S.Re.M. sulla base della non corretta applicazione del decreto delCommissario ad Acta per il [OSCURATO:PERSONA] di Rientro n. 28 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si tratta sempre delle indennità per la continuità assistenzialerelativamente agli anni dal 2016 al 2018 già ricomprese nell’altradomanda.Ed allora rileva l’esistenza del giudicato esterno di cui a Cass. n.6500/2026 che, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalleparti, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anchenell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronunciadella sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essereassimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare laregola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituiscepatrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione diNumero registro generale 7874/2023Numero sezionale 1740/2026Numero di raccolta generale 16388/2026Data pubblicazione 26/05/2026giudicati contrastanti, conformemente al principio del ‘ne bis in idem’,corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzioneprimaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza dellesituazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (cfr. ex multisCass. n. 16847/2018).5. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dalla fondatezza delprimo.6. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti glialtri; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio essendo preclusa inradice l’introduzione del giudizio di merito, in forza del principio del‘ne bis in idem’.7. L’esito diverso dei giudizi di merito rispetto al presente dilegittimità, il sopravvenuto giudicato esterno e la stessa peculiarità dellasituazione consentono di compensare tra le parti le spese dell’interoprocesso. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa senza rinviola sentenza impugnata per l’inammissibilità dell’originaria domanda;compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 9 aprile 2026.La PresidenteIrene Tricomi