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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09522/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la successiva memoria con conclusioni del 29/01/2024 di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: si tratta di motivo non scrutinabile perché inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità; ritenuto che, con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.: si tratta di motivo del tutto aspecifico perché reitera pedissequamente censura di appello in relazione alla quale la Corte territoriale ha reso congrua ed argomentata motivazione (v. pag. 2); ritenuto che, con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in ordine all'eccessiva quantificazione della pena; si tratta di motivo non scrutinabile perché inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la successiva memoria con conclusioni del 29/01/2024 di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.: si tratta di motivo non scrutinabile perché inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità; ritenuto che, con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.: si tratta di motivo del tutto aspecifico perché reitera pedissequamente censura di appello in relazione alla quale la Corte territoriale ha reso congrua ed argomentata motivazione (v. pag. 2); ritenuto che, con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in ordine all'eccessiva quantificazione della pena; si tratta di motivo non scrutinabile perché inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09522/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris