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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24719/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del 27 maggio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e lesione personale aggravata, condannandolo alla pena di giustizia; in particolare, ha riqualificato il reato di rapina in quello di tentato furto aggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha ridotto la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. nel caso in c:ui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663) e comunque, per come formulato, il motivo risulta volto a sollevare censure in fatto; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito sul trattamento sanzionatorio motivazione adeguata e priva di contraddizioni o illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del 27 maggio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e lesione personale aggravata, condannandolo alla pena di giustizia; in particolare, ha riqualificato il reato di rapina in quello di tentato furto aggravato e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha ridotto la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. nel caso in c:ui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663) e comunque, per come formulato, il motivo risulta volto a sollevare censure in fatto; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito sul trattamento sanzionatorio motivazione adeguata e priva di contraddizioni o illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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