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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33883/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; /[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e nei concomitanti reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, con l'aggravante del metodo mafiose e della corrispondente finalità di agevolazione ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso a [OSCURATO:PERSONA], il 17 dicembre 2025, sulla pubblica via, in esito ad un agguato.

Secondo la ricostruzione giudiziale, la vittima, attirata sul luogo con uno stratagemma, vi si era recata a bordo di un piccolo motoveicolo.

Era quindi sopraggiunta una motocicletta [OSCURATO:PERSONA], con a bordo i due sicari, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dopo essere sceso, aveva esploso contro [OSCURATO:PERSONA] numerosi colpi di pistola, gli ultimi dei quali diretti alla testa del malcapitato, oramai steso a terra.

Era seguita la fuga maldestra di entrambi gli esecutori che, a causa di una caduta, erano stati costretti ad abbandonare il proprio mezzo di trasporto e parte del loro equipaggiamento.

In tale frangente, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche perso il borsello, nel quale erano custoditi i telefoni cellulari (sui quali verranno individuate le sue impronte digitali) e le chiavi di una vettura Citroén a lui in uso.

L'omicidio era stato deliberato dal clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di affermare la supremazia criminale del sodalizio, articolazione territoriale del clan Moccia, sui territori di Afragola, Acerra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in contrapposizione al gruppo Filippini, cui la vittima risultava affiliata.

3. Il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] si era articolato, in tesi accusatoria, validata dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame, nei seguenti comportamenti, sviluppatisi secondo le articolate modalità descritte nell'ordinanza in epigrafe e consapevolmente funzionali alla consumazione: l'avere l'indagato concorso a procurare l'[OSCURATO:PERSONA], utilizzata per l'agguato; l'essersi il medesimo interessato all'acquisto dei cellulari allo scopo impiegati; l'essersi il medesimo reso disponibile a fornire a [OSCURATO:PERSONA] gli indumenti necessari per camuffare le sue sembianze; l'essersi il medesimo recato, a crimine avvenuto, sul relativo luogo, su richiesta del fratello [OSCURATO:PERSONA], onde appurare cosa fosse realmente successo e le ragioni per le quali i sicari non avessero ancora dato notizie sull'esito della spedizione delittuosa.

24. Il compendio indiziario, a carico di [OSCURATO:PERSONA], risultava integrato da plurime intercettazioni di conversazioni, che avevano ripetutamente coinvolto l'indagato e ne dimostravano il suo fattivo coinvolgimento nell'occorso, nei termini sopra illustrati.

5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, ripreso e sviluppato in successiva memoria, è articolato in un unico motivo, distinto in più punti.

Vi si deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., il vizio di motivazione e il travisamento della prova dichiarativa.

5.1. Il ricorrente essenzialmente ripercorre il contenuto delle intercettazioni, riproducendolo in stralcio e sostenendo che esso smentirebbe la ricostruzione accusatoria.

In particolare, dalle conversazioni progr. 7836 e 7837 del 15 dicembre 2025 si apprenderebbe come [OSCURATO:PERSONA] sapesse che il fratello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si stessero adoperando, prima dell'omicidio, per procurarsi la motocicletta [OSCURATO:PERSONA]; ma emergerebbe, altresì, come l'indagato si fosse "tirato indietro", non avesse dato alcun seguito alle richieste di collaborazione e avesse manifestato la volontà di non essere coinvolto.

La conversazione progr. 7942 del 17 dicembre 2025 rivelerebbe come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero chiamato l'indagato perché procurasse al primo di loro una tuta nera, ma di nuovo il ricorrente avrebbe espresso la chiara intenzione di «rimanere fuori dai loro piani». [OSCURATO:PERSONA], di fatto, si sarebbe vestito non a casa di [OSCURATO:PERSONA], ma in altro luogo e con indumenti forniti da altra persona.

Dalle conversazioni progr. 7960, 7965 e 13295 del 17 dicembre 2025, successive al crimine, si ricaverebbe come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo l'omicidio, non avendo visto tornare gli esecutori materiali, avessero telefonato a [OSCURATO:PERSONA] per andare «a fare un giro» sul luogo; l'indagato, tuttavia, terrebbe una significativa "distanza" in questa interlocuzione, non comprendendo neppure di cosa esattamente si stesse parlando.

Da ciò andrebbe fatta discendere l'assenza di adesione-partecipazione al fatto; al più, potrebbe configurarsi una connivenza non punibile.

5.2. Il ricorrente ritiene che la prova cautelare debba avere consistenza tale, da rendere pronosticabile la futura condanna; e che, nel concorso di significati diversi, potenzialmente assegnabili ad un elemento dimostrativo, vada prescelto quello più favorevole. 3L'ordinanza impugnata non si sarebbe attenuta a tali criteri.

5.3. In ultimo il ricorrente si sofferma sulla distinzione tra concorso di persone nel reato e mera connivenza non punibile, affermando che l'ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato sul riscontro della prima fattispecie. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' noto che, in materia di intercettazioni di conversazioni ambientali o telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, sia in fase cautelare che nel giudizio, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni medesime, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione tramite cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).

Dinanzi a questa Corte, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella individuata dal giudice di merito solo in presenza di vero e proprio travisamento del dato comunicativo, ossia nel caso in cui il predetto giudice abbia riportato il contenuto estrinseco della conversazione in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01).

2. Il ricorso deve essere giudicato inammissibile alla stregua di tali canoni.

Esso è dichiaratamente, e principalmente, diretto a reinterpretare il senso delle conversazioni intercettate, illustrato dal giudice a quo in modo esteso, logico ed alieno da travisamenti di sorta.

Non vi è, a quest'ultimo proposito, alcuna evidenza che l'ordinanza impugnata abbia riprodotto i dialoghi alterandone il "significante".

Quella che il ricorrente propugna è, in verità, l'unilaterale rilettura del loro "significato", e quindi della ricostruzione fattuale che i giudici della cautela vi hanno tratto, secondo un'impostazione in questa sede preclusa, sicché le censure travalicano il perimetro del sindacato di legittimità.

3. In base alla ricostruzione fattuale indicata, di cui si è dato conto in narrativa, l'ordinanza impugnata argomenta in modo francamente ineccepibile - onde la manifesta infondatezza del ricorso nella sua parte residuale - sugli estremi 4del pieno concorso dell'indagato nella fase ideativa e preparatoria dell'omicidio, oltre che sul contributo da lui offerto nei momenti immediatamente successivi alla consumazione, retrospettivamente rivelatore di una compartecipazione piena, di ordine psichico e materiale, ben oltre i confini della connivenza non punibile.

Quest'ultima si risolve in una condotta meramente passiva, in un'assistenza inerte, inidonea ad incidere causalmente sulla verificazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza (tra le molte, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403-01), mentre il dato probatorio valutato, nei limiti propri della fase procedimentale, dal Tribunale del riesame restituisce - in tutta evidenza - lo scenario di un apporto consapevole dell'indagato alla condotta criminosa da altri ideata e primariamente realizzata; apporto capace, senza dubbio e quanto meno, di agevolarne il compimento (garantendo agli esecutori una maggiore sicurezza e, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.MDepositata fl • Rornu, 18 SET. 2026 [OSCURATO:PERSONA] 1O [OSCURATO:PERSONA] .: 5 M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; /[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e nei concomitanti reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, con l'aggravante del metodo mafiose e della corrispondente finalità di agevolazione ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso a [OSCURATO:PERSONA], il 17 dicembre 2025, sulla pubblica via, in esito ad un agguato. Secondo la ricostruzione giudiziale, la vittima, attirata sul luogo con uno stratagemma, vi si era recata a bordo di un piccolo motoveicolo. Era quindi sopraggiunta una motocicletta [OSCURATO:PERSONA], con a bordo i due sicari, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], dopo essere sceso, aveva esploso contro [OSCURATO:PERSONA] numerosi colpi di pistola, gli ultimi dei quali diretti alla testa del malcapitato, oramai steso a terra. Era seguita la fuga maldestra di entrambi gli esecutori che, a causa di una caduta, erano stati costretti ad abbandonare il proprio mezzo di trasporto e parte del loro equipaggiamento. In tale frangente, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche perso il borsello, nel quale erano custoditi i telefoni cellulari (sui quali verranno individuate le sue impronte digitali) e le chiavi di una vettura Citroén a lui in uso. L'omicidio era stato deliberato dal clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di affermare la supremazia criminale del sodalizio, articolazione territoriale del clan Moccia, sui territori di Afragola, Acerra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in contrapposizione al gruppo Filippini, cui la vittima risultava affiliata. 3. Il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] si era articolato, in tesi accusatoria, validata dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame, nei seguenti comportamenti, sviluppatisi secondo le articolate modalità descritte nell'ordinanza in epigrafe e consapevolmente funzionali alla consumazione: l'avere l'indagato concorso a procurare l'[OSCURATO:PERSONA], utilizzata per l'agguato; l'essersi il medesimo interessato all'acquisto dei cellulari allo scopo impiegati; l'essersi il medesimo reso disponibile a fornire a [OSCURATO:PERSONA] gli indumenti necessari per camuffare le sue sembianze; l'essersi il medesimo recato, a crimine avvenuto, sul relativo luogo, su richiesta del fratello [OSCURATO:PERSONA], onde appurare cosa fosse realmente successo e le ragioni per le quali i sicari non avessero ancora dato notizie sull'esito della spedizione delittuosa. 24. Il compendio indiziario, a carico di [OSCURATO:PERSONA], risultava integrato da plurime intercettazioni di conversazioni, che avevano ripetutamente coinvolto l'indagato e ne dimostravano il suo fattivo coinvolgimento nell'occorso, nei termini sopra illustrati. 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, ripreso e sviluppato in successiva memoria, è articolato in un unico motivo, distinto in più punti. Vi si deduce la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., il vizio di motivazione e il travisamento della prova dichiarativa. 5.1. Il ricorrente essenzialmente ripercorre il contenuto delle intercettazioni, riproducendolo in stralcio e sostenendo che esso smentirebbe la ricostruzione accusatoria. In particolare, dalle conversazioni progr. 7836 e 7837 del 15 dicembre 2025 si apprenderebbe come [OSCURATO:PERSONA] sapesse che il fratello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si stessero adoperando, prima dell'omicidio, per procurarsi la motocicletta [OSCURATO:PERSONA]; ma emergerebbe, altresì, come l'indagato si fosse "tirato indietro", non avesse dato alcun seguito alle richieste di collaborazione e avesse manifestato la volontà di non essere coinvolto. La conversazione progr. 7942 del 17 dicembre 2025 rivelerebbe come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero chiamato l'indagato perché procurasse al primo di loro una tuta nera, ma di nuovo il ricorrente avrebbe espresso la chiara intenzione di «rimanere fuori dai loro piani». [OSCURATO:PERSONA], di fatto, si sarebbe vestito non a casa di [OSCURATO:PERSONA], ma in altro luogo e con indumenti forniti da altra persona. Dalle conversazioni progr. 7960, 7965 e 13295 del 17 dicembre 2025, successive al crimine, si ricaverebbe come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo l'omicidio, non avendo visto tornare gli esecutori materiali, avessero telefonato a [OSCURATO:PERSONA] per andare «a fare un giro» sul luogo; l'indagato, tuttavia, terrebbe una significativa "distanza" in questa interlocuzione, non comprendendo neppure di cosa esattamente si stesse parlando. Da ciò andrebbe fatta discendere l'assenza di adesione-partecipazione al fatto; al più, potrebbe configurarsi una connivenza non punibile. 5.2. Il ricorrente ritiene che la prova cautelare debba avere consistenza tale, da rendere pronosticabile la futura condanna; e che, nel concorso di significati diversi, potenzialmente assegnabili ad un elemento dimostrativo, vada prescelto quello più favorevole. 3L'ordinanza impugnata non si sarebbe attenuta a tali criteri. 5.3. In ultimo il ricorrente si sofferma sulla distinzione tra concorso di persone nel reato e mera connivenza non punibile, affermando che l'ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato sul riscontro della prima fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' noto che, in materia di intercettazioni di conversazioni ambientali o telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, sia in fase cautelare che nel giudizio, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni medesime, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione tramite cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). Dinanzi a questa Corte, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella individuata dal giudice di merito solo in presenza di vero e proprio travisamento del dato comunicativo, ossia nel caso in cui il predetto giudice abbia riportato il contenuto estrinseco della conversazione in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01). 2. Il ricorso deve essere giudicato inammissibile alla stregua di tali canoni. Esso è dichiaratamente, e principalmente, diretto a reinterpretare il senso delle conversazioni intercettate, illustrato dal giudice a quo in modo esteso, logico ed alieno da travisamenti di sorta. Non vi è, a quest'ultimo proposito, alcuna evidenza che l'ordinanza impugnata abbia riprodotto i dialoghi alterandone il "significante". Quella che il ricorrente propugna è, in verità, l'unilaterale rilettura del loro "significato", e quindi della ricostruzione fattuale che i giudici della cautela vi hanno tratto, secondo un'impostazione in questa sede preclusa, sicché le censure travalicano il perimetro del sindacato di legittimità. 3. In base alla ricostruzione fattuale indicata, di cui si è dato conto in narrativa, l'ordinanza impugnata argomenta in modo francamente ineccepibile - onde la manifesta infondatezza del ricorso nella sua parte residuale - sugli estremi 4del pieno concorso dell'indagato nella fase ideativa e preparatoria dell'omicidio, oltre che sul contributo da lui offerto nei momenti immediatamente successivi alla consumazione, retrospettivamente rivelatore di una compartecipazione piena, di ordine psichico e materiale, ben oltre i confini della connivenza non punibile. Quest'ultima si risolve in una condotta meramente passiva, in un'assistenza inerte, inidonea ad incidere causalmente sulla verificazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza (tra le molte, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403-01), mentre il dato probatorio valutato, nei limiti propri della fase procedimentale, dal Tribunale del riesame restituisce - in tutta evidenza - lo scenario di un apporto consapevole dell'indagato alla condotta criminosa da altri ideata e primariamente realizzata; apporto capace, senza dubbio e quanto meno, di agevolarne il compimento (garantendo agli esecutori una maggiore sicurezza e, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MDepositata fl • Rornu, 18 SET. 2026 [OSCURATO:PERSONA] 1O [OSCURATO:PERSONA] .: 5 M
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