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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36919/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza impugnata laddove il difensore viene indicato come di fiducia anziché d'ufficio e il rigetto del ricorso nel resto;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 settembre 2019 (dep. il 14 novembre 2019) la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Roma il 29 gennaio 2019, ha rideterminato in anni due il termine di durata delle pene accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fall.) applicate a Cristina [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza gravata che aveva affermato la responsabilità dell'imputata per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (art. 223, 216, comma 1, nn. 1) e 2), legge fall.), a lei ascritta quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita con sentenza del 10 dicembre 2012) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e dichiarata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il motivo di seguito enunciato (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. In particolare, sono state denunciate la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione e l'omessa assunzione di una prova decisiva, a cagione dell'incompletezza del fascicolo processuale di appello e della sua mancata ricostruzione e, dunque, dell'incompletezza del compendio probatorio.

3. Il ricorrente ha chiesto altresì la correzione dell'errore materiale della sentenza di appello, nella parte in cui ha indicato come difensore di fiducia, il difensore nominato d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si chiariranno di seguito, e deve essere accolto.

1. Il ricorrente ha premesso: - di aver interposto rituale appello avverso la sentenza con quale il Tribunale di Roma il 29 gennaio 2019 aveva affermato la responsabilità dell'imputata per i delitti a lei contestati; - di aver riscontrato il 17 dicembre 2019, dopo il deposito della motivazione della pronuncia di secondo grado (che - come esposto - ha riformato la decisione gravata soltanto in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari) che nel fascicolo del procedimento di appello non erano presenti né il verbale dell'udienza dibattimentale del 17 ottobre 2018 (nel corso della quale era stata dichiarata l'apertura del dibattimento e ammessa la produzione del Pubblico ministero e, in particolare, della relazione redatta ex art. 33 legge fall.'i dal curatore, dunque compiegata allo stesso verbale) né il verbale dell'udienza preliminare celebrato il 15 febbraio 2018; - di aver dunque presentato istanza lo stesso giorno 17 dicembre 2019, con la quale ha rappresentato alla Corte di appello la mancanza di tali atti nel fascicolo del giudizio, chiedendo che ne venisse disposta la trasmissione in cancelleria perché lo stesso difensore potesse prenderne visione e ottenerne il rilascio di copia al fine dell'eventuale proposizione di ricorso per cassazione; - che la Corte di appello, con provvedimento del 20 dicembre 2019, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza «trattandosi di atti non acquisiti al presente fascicolo processuale», dato questo confermato peraltro dalle annotazioni nei registri di cancelleria.

Il difensore ha, pertanto, dedotto la violazione della legge processuale - indicata nell'art. 590 cod. proc. pen. -, la mancata acquisizione di una prova decisiva e il vizio di motivazione, adducendo che la Corte di appello avrebbe deliberato senza disporre di prove utilizzabili e legittimamente acquisite nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, perché non sarebbe stata acquisita agli atti del giudizio di appello la riferita relazione redatta dal curatore del fallimento, il cui diretto apprezzamento avrebbe permesso alla Corte territoriale di valutare la prova principale su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputata.

Invece, lo stesso Giudice di secondo grado - in contrasto manifesto con le risultanze istruttorie - si sarebbe limitato a richiamare il convincimento del Tribunale così come esposto nella sentenza di primo grado, senza invece compiere - in ossequio ai principi del giusto processo - una valutazione diretta delle prove e, in particolare, della detta relazione ex art. 33 legge fall, prova documentale decisiva che avrebbe potuto determinare una decisione più favorevole perché il suo contenuto confermava alcuni elementi addotti dalla difesa nell'atto di appello, così essendosi determinata altresì una lesione dei diritti processuali della parte.

In tal modo, ad avviso della difesa, vi sarebbe stato un travisamento della prova da parte del Collegio distrettuale, che avrebbe reso altresì una motivazione apparente, con la conseguente nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Rileva, anzitutto, il Collegio che - al di là del fatto che il ricorrente abbia chiesto l'annullamento pure del provvedimento di non luogo a provvedere emesso in data 20 dicembre 2019 dalla Corte di appello di Roma sull'istanza di difensiva di disporre l'unione al fascicolo del procedimento degli atti predetti,— oggetto del ricorso deve ritenersi - come si trae dalle argomentazioni sopra riportate - solo la sentenza di appello (non occorrendo, allora, dilungarsi in ordine al fatto che il detto provvedimento di diniego non sarebbe passibile di ricorso per cassazione né autonomamente né unitamente alla sentenza di appello che l'ha preceduto, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e non potendo esso dirsi abnorme).

3. In effetti risulta che: - in data 17 dicembre 2019, dunque successivamente al deposito della motivazione della sentenza impugnata, il difensore dell'imputata ha presentato istanza nella quale ha rappresentato che presso la cancelleria non vi erano gli atti relativi al dibattimento di primo grado e «sottesi alla motivazione della sentenza di 2^ grado» e ha chiesto che se ne disponesse la trasmissione, chiedendo contestualmente il rilascio di copia del verbale delle udienze del 17 ottobre 2018 e del 15 febbraio 2018; - il Consigliere relatore (presidente del Collegio) ha dichiarato il «non luogo a provvedere» sull'istanza, «trattandosi di atti non acquisti al presente fascicolo processuale».

Ciò posto, la sentenza impugnata è pervenuta alla conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputata richiamando la sentenza di primo grado e facendo riferimento alle risultanze derivanti dalla relazione redatta ex art. 33 legge fall. dal curatore e agli accertamenti svolti nel corso del fallimento, assumendo che «le evidenze rappresentate della curatela hanno evidenziato con univocità quegli elementi posti a fondamento dal giudice di prime cure», indicando i dati da essi tratti.

Purtuttavia, come esposto, tali risultanze non risultano incluse nel fascicolo del giudizio di secondo grado.

Ragion per cui non può ritenersi che la Corte di appello ne abbia compiuto un apprezzamento diretto, atteso che - come già rilevato - la sentenza impugnata ha richiamato solo la prova documentale, e segnatamente la relazione del curatore, e non consta che egli sia stato o meno escusso (dato che non si trae neppure dalla sentenza di primo grado né risulta aliunde dagli atti trasmessi a questa Corte) e dunque che ne sia sta apprezzata la deposizione.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che la mancata trasmissione alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 7331 del 07/01/2015, Palmonella, Rv. 262318 - 01; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250490 - 01; Sez. 3, n. 21922 del 07/03/2008, Bugianesi, Rv. 240236 - 01); ragion per cui essa, essendosi verificata nel corso degli atti preliminari al giudizio di appello, non può più essere rilevata né eccepita per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01; Sez. 3, n. 21922/2008, cit.).

Tuttavia, nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi viziata poiché fondata su elementi di prova non presenti agli atti del giudizio (ossia determinata dall'utilizzazione di un'informazione inesistente) e, dunque, frutto di un travisamento; e tali elementi con evidenza sono risultati decisivi nell'iter argomentativo del provvedimento impugnato, che solo su di essi ha fatto leva, sicché in mancanza di essi ne è inficiata la tenuta logica (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621).

La sentenza di secondo grado deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

4. Non deve qui provvedersi alla correzione dell'errore materiale, da ritenersi irrilevante, in difetto per vero di qualsivoglia allegazione difensiva sotto tale profilo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell'errore materiale occorso nella sentenza impugnata laddove il difensore viene indicato come di fiducia anziché d'ufficio e il rigetto del ricorso nel resto;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 settembre 2019 (dep. il 14 novembre 2019) la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Roma il 29 gennaio 2019, ha rideterminato in anni due il termine di durata delle pene accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fall.) applicate a Cristina [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza gravata che aveva affermato la responsabilità dell'imputata per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (art. 223, 216, comma 1, nn. 1) e 2), legge fall.), a lei ascritta quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita con sentenza del 10 dicembre 2012) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e dichiarata interdetta dai pubblici uffici per anni cinque. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il motivo di seguito enunciato (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. In particolare, sono state denunciate la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione e l'omessa assunzione di una prova decisiva, a cagione dell'incompletezza del fascicolo processuale di appello e della sua mancata ricostruzione e, dunque, dell'incompletezza del compendio probatorio. 3. Il ricorrente ha chiesto altresì la correzione dell'errore materiale della sentenza di appello, nella parte in cui ha indicato come difensore di fiducia, il difensore nominato d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si chiariranno di seguito, e deve essere accolto. 1. Il ricorrente ha premesso: - di aver interposto rituale appello avverso la sentenza con quale il Tribunale di Roma il 29 gennaio 2019 aveva affermato la responsabilità dell'imputata per i delitti a lei contestati; - di aver riscontrato il 17 dicembre 2019, dopo il deposito della motivazione della pronuncia di secondo grado (che - come esposto - ha riformato la decisione gravata soltanto in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari) che nel fascicolo del procedimento di appello non erano presenti né il verbale dell'udienza dibattimentale del 17 ottobre 2018 (nel corso della quale era stata dichiarata l'apertura del dibattimento e ammessa la produzione del Pubblico ministero e, in particolare, della relazione redatta ex art. 33 legge fall.'i dal curatore, dunque compiegata allo stesso verbale) né il verbale dell'udienza preliminare celebrato il 15 febbraio 2018; - di aver dunque presentato istanza lo stesso giorno 17 dicembre 2019, con la quale ha rappresentato alla Corte di appello la mancanza di tali atti nel fascicolo del giudizio, chiedendo che ne venisse disposta la trasmissione in cancelleria perché lo stesso difensore potesse prenderne visione e ottenerne il rilascio di copia al fine dell'eventuale proposizione di ricorso per cassazione; - che la Corte di appello, con provvedimento del 20 dicembre 2019, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza «trattandosi di atti non acquisiti al presente fascicolo processuale», dato questo confermato peraltro dalle annotazioni nei registri di cancelleria. Il difensore ha, pertanto, dedotto la violazione della legge processuale - indicata nell'art. 590 cod. proc. pen. -, la mancata acquisizione di una prova decisiva e il vizio di motivazione, adducendo che la Corte di appello avrebbe deliberato senza disporre di prove utilizzabili e legittimamente acquisite nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, perché non sarebbe stata acquisita agli atti del giudizio di appello la riferita relazione redatta dal curatore del fallimento, il cui diretto apprezzamento avrebbe permesso alla Corte territoriale di valutare la prova principale su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputata. Invece, lo stesso Giudice di secondo grado - in contrasto manifesto con le risultanze istruttorie - si sarebbe limitato a richiamare il convincimento del Tribunale così come esposto nella sentenza di primo grado, senza invece compiere - in ossequio ai principi del giusto processo - una valutazione diretta delle prove e, in particolare, della detta relazione ex art. 33 legge fall, prova documentale decisiva che avrebbe potuto determinare una decisione più favorevole perché il suo contenuto confermava alcuni elementi addotti dalla difesa nell'atto di appello, così essendosi determinata altresì una lesione dei diritti processuali della parte. In tal modo, ad avviso della difesa, vi sarebbe stato un travisamento della prova da parte del Collegio distrettuale, che avrebbe reso altresì una motivazione apparente, con la conseguente nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 2. Rileva, anzitutto, il Collegio che - al di là del fatto che il ricorrente abbia chiesto l'annullamento pure del provvedimento di non luogo a provvedere emesso in data 20 dicembre 2019 dalla Corte di appello di Roma sull'istanza di difensiva di disporre l'unione al fascicolo del procedimento degli atti predetti,— oggetto del ricorso deve ritenersi - come si trae dalle argomentazioni sopra riportate - solo la sentenza di appello (non occorrendo, allora, dilungarsi in ordine al fatto che il detto provvedimento di diniego non sarebbe passibile di ricorso per cassazione né autonomamente né unitamente alla sentenza di appello che l'ha preceduto, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e non potendo esso dirsi abnorme). 3. In effetti risulta che: - in data 17 dicembre 2019, dunque successivamente al deposito della motivazione della sentenza impugnata, il difensore dell'imputata ha presentato istanza nella quale ha rappresentato che presso la cancelleria non vi erano gli atti relativi al dibattimento di primo grado e «sottesi alla motivazione della sentenza di 2^ grado» e ha chiesto che se ne disponesse la trasmissione, chiedendo contestualmente il rilascio di copia del verbale delle udienze del 17 ottobre 2018 e del 15 febbraio 2018; - il Consigliere relatore (presidente del Collegio) ha dichiarato il «non luogo a provvedere» sull'istanza, «trattandosi di atti non acquisti al presente fascicolo processuale». Ciò posto, la sentenza impugnata è pervenuta alla conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputata richiamando la sentenza di primo grado e facendo riferimento alle risultanze derivanti dalla relazione redatta ex art. 33 legge fall. dal curatore e agli accertamenti svolti nel corso del fallimento, assumendo che «le evidenze rappresentate della curatela hanno evidenziato con univocità quegli elementi posti a fondamento dal giudice di prime cure», indicando i dati da essi tratti. Purtuttavia, come esposto, tali risultanze non risultano incluse nel fascicolo del giudizio di secondo grado. Ragion per cui non può ritenersi che la Corte di appello ne abbia compiuto un apprezzamento diretto, atteso che - come già rilevato - la sentenza impugnata ha richiamato solo la prova documentale, e segnatamente la relazione del curatore, e non consta che egli sia stato o meno escusso (dato che non si trae neppure dalla sentenza di primo grado né risulta aliunde dagli atti trasmessi a questa Corte) e dunque che ne sia sta apprezzata la deposizione. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la mancata trasmissione alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 5, n. 7331 del 07/01/2015, Palmonella, Rv. 262318 - 01; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250490 - 01; Sez. 3, n. 21922 del 07/03/2008, Bugianesi, Rv. 240236 - 01); ragion per cui essa, essendosi verificata nel corso degli atti preliminari al giudizio di appello, non può più essere rilevata né eccepita per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01; Sez. 3, n. 21922/2008, cit.). Tuttavia, nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi viziata poiché fondata su elementi di prova non presenti agli atti del giudizio (ossia determinata dall'utilizzazione di un'informazione inesistente) e, dunque, frutto di un travisamento; e tali elementi con evidenza sono risultati decisivi nell'iter argomentativo del provvedimento impugnato, che solo su di essi ha fatto leva, sicché in mancanza di essi ne è inficiata la tenuta logica (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621). La sentenza di secondo grado deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. 4. Non deve qui provvedersi alla correzione dell'errore materiale, da ritenersi irrilevante, in difetto per vero di qualsivoglia allegazione difensiva sotto tale profilo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di
Decreto Cassazione n. 36919/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris