CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 12593/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13922-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TRANI [OSCURATO:PERSONA] azienda lavoro R.G.N.13922/2019 Cron. Rep. Ud.14/02/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] E FONDIARIE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso il [OSCURATO:PERSONA] legale della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4503/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2019 R.G.N. 1735/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4503/2018, per quello che interessa in questa sede, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda proposta dai lavoratori in epigrafe indicati i quali – premesso di essere portieri di stabili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia trasferiti a [OSCURATO:SOCIETA], società a socio unico interamente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia; che il loro rapporto di lavoro non era di diritto pubblico ma regolato da contratto di diritto privato;che il loro trattamento normativo ed economico era determinato per relationem con riferimento alle disposizioni del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri) integrato da trattamento economico integrativo oggetto di contrattazione a livello aziendale; che era stata comunicata la cessione del contratto di lavoro a [OSCURATO:SOCIETA] contestualmente al conferimento dei fabbricati perdendo tutti i benefici connessi allo status di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia - avevano sostenuto l’illegittimità della operazione attuata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, di conferire a [OSCURATO:SOCIETA] qualeaumento di capitale sociale gli immobili a reddito e con essi i portieri, che non integrava a loro parere una cessione di ramo di azienda e che vi era stata una violazione dell’art. 1406 cc in assenza del loro consenso alla cessione del contratto di lavoro. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) il rapporto di lavoro dei portieri, originari ricorrenti, con la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia non era disciplinato dal Regolamento del Personale e nei loro contratti individuali era espressamente richiamato il CCNL dipendenti da proprietari di fabbricati; b) l’art. 129 del suddetto CCNL prevedeva la garanzia per il lavoratore, in caso di alienazione dell’immobile, della prosecuzione del rapporto di lavoro presso il fabbricato in questione, con la conseguenza della inapplicabilità dell’art. 1406 cc; c) la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia poteva aderire alla contrattazione collettiva di diritto comune per regolare i rapporti privatistici del personale a contratto appartenente ad un settore non istituzionale; d) nelle comunicazioni di trasferimento era stato espressamente previsto il mantenimento delle condizioni normative ed economiche in atto e che il riconoscimento di particolari benefici, connessi alla loro dipendenza dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, non incideva sulla natura privatistica e sulla regolazione del rapporto di lavoro dei portieri; e) condivisibile era stata la statuizione, secondo il criterio della soccombenza, sulle spese del primo grado di giudizio. 3. Avverso la sentenza di secondo grado i lavoratori in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. I ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia hanno depositato memorie.5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali collettivi di lavoro (art. 360 n. 3 cpc), in relazione all’art.1406 cc (anche rispetto agli artt. 1322 cc e 1418 cc),all’art. 129 CCNL dipendenti proprietari di fabbricati (anche in relazione all’art.1367 cc) nonché agli artt. 2112 cc e 31 d.lgs. n. 165/2001. Essi si dolgono della interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 129 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati, ritenuta a garanzia per la prosecuzione del rapporto di lavoro per i lavoratori, quando invece il sillogismo interpretativo, secondo cui tale disposizione contrattuale era in deroga alla disciplina dell’art. 1406 cc, non era condivisibile in quanto la corretta esegesi della clausola doveva indurre a ritenere che il trasferimento della proprietà dell’immobile comportava il passaggio alle dipendenze dell’acquirente, indipendentemente dall’assenso di quest’ultimo (e dunque per questa parte in deroga all’art. 1406 cc), ma sempre che vi fosse stato il consenso del lavoratore. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, in relazione all’art. 92 co. 2 cpc, per non avere ritenuto la Corte di merito di compensare le spese del doppio grado attesa la assoluta novità della questione trattata. 4. Il primo motivo è infondato. 5. Preliminarmente, va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass.15934/2020; Cass. n. 5533/2016). 6. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022). 7. Ciò premesso, la clausola contrattuale oggetto del motivo di impugnazione testualmente recita: “Titolo [OSCURATO:PERSONA]' DELLO STABILE. Art. 129 Trasferimento della proprietà dello stabile. 1. Il trasferimento della proprietà dello stabile non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva i diritti e gli obblighi contemplati nel contratto individuale di lavoro in essere. 2. Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere i diritti acquisiti dal lavoratore a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario. 3. Il trasferimento di proprietà di un intero edificio appartenente ad un unico proprietario o ad una comunione indivisa, sarà oggetto di tempestiva comunicazione al lavoratore da parte del nuovo datore di lavoro. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche nel caso di frazionamento di un edificio con la conseguente formazione di un condominio. In tutti i casi, l’anzidetta comunicazione siconsidera validamente effettuata con l’annotazione sul prospetto o busta paga. 4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga entro un anno dal trasferimento di proprietà o dalla formazione del condominio di cui al comma precedente, i termini di preavviso dell’art. 118, comma 1, sono raddoppiati. Resta fermo il maggior preavviso per la specifica ipotesi di cui all’art. 119”. 8. Orbene, con riguardo alla ratio della disposizione, va precisato che la norma di cui al detto articolo, come evidenziato con la Delibera C.P.N. ([OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tende a tutelare il lavoratore sul piano del mantenimento del rapporto di lavoro in caso di vendita dell’immobile. La concretizzazione di tale tutela si realizza attraverso la prosecuzione del rapporto di lavoro con la nuova proprietà, escludendosi, quindi, qualsiasi obbligo per il venditore. 9. Sotto il profilo funzionale, pertanto, la clausola contrattuale garantisce in modo pieno il lavoratore che conserva diritti ed obblighi contemplati nel contratto individuale di lavoro in essere e, in relazione alla anzianità di servizio, vi può essere esonero del nuovo proprietario solo se i relativi diritti siano stati già liquidati dal precedente proprietario. 10. Si tratta di una particolare forma di tutela, calibrata in relazione alla natura e alla tipologia del rapporto di portierato, che, da un lato, non limita la libertà del proprietario di trasferire l’intero bene immobile e, dall’altro, non espone il lavoratore ad un eventuale mutamento delle mansioni espletate in ipotesi di conservazione del rapporto di lavoro con il cedente, qualora il ruolo svolto non fosse più possibile, e consente il mantenimento del posto di lavoro, con il cessionario, alle stesse condizioni in precedenza godute. 11. Né può valere, in relazione ad un ipotetico affievolimento delle garanzie per i lavoratori, la sostituzione di un “ente di grandi dimensioni” con altro soggetto atteso che, nella fattispecie concreta, l’attività di locazione degli immobili non è attività istituzionale della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e, comunque, la [OSCURATO:SOCIETA] è una società a socio unico interamente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia per cui, sotto il profilo delle garanzie concernenti il rapporto di lavoro, le stesse non possono considerarsi indebolite. 12. Ciò detto, ritiene il Collegio che la opzione esegetica della disposizione prospettata dai ricorrenti e, cioè che, a prescindere dalla continuità del rapporto di lavoro disposto in virtù della menzionata norma contrattuale collettiva, fosse in ogni caso necessario il consenso del lavoratore ex art. 1406 cc successivamente alla cessione, non è condivisibile.13. Invero, con riferimento al criterio letterale interpretativo, va rilevato che la clausola contrattuale nulla dispone in termini di acquisizione di un consenso successivo da parte del lavoratore ceduto. 14. Anzi, in caso di trasferimento di proprietà di un intero edificio appartenente ad un unico proprietario (come nel caso in esame), la disposizione contrattuale collettiva prevede solo una comunicazione al lavoratore, come mera notifica, senza che sia prevista l’acquisizione di un esplicito consenso. 15. Con riguardo, poi, all’aspetto logico - sistematico, deve sottolinearsi che non è contestato tra le parti (e la gravata sentenza ne dà atto) che la disposizione suindicata dell’art. 129 CCNL è stata richiamata nei contratti individuali di lavoro. 16. Si verte, pertanto, in una ipotesi di autorizzazione privata preventiva in ordine alla possibile cessione del contratto di lavoro, realizzata attraverso un meccanismo consentito dall’art.1407 cc (Cass. n. 3845/1986) e, nella fattispecie, recepito dai lavoratori con la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro che richiamavano espressamente il [OSCURATO:PERSONA] per i dipendenti da Proprietari di Fabbricati, contenente appunto il citato art. 129, che è espressione di una forma di tutelaparticolare per i lavoratori di tale settore. 17. Il secondo motivo è inammissibile. 18. Invero, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502/2017). 19. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.20. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p