CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03870/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24851/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza delTribunale di Foggia n. 1338 /2023, depositata il 15 maggio2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia,depositata il 15 maggio 2023, che, in riforma della sentenza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA]:buoni postali fruttiferi Garganico, aveva respinto le loro domande di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al rimborso di due buonipostali fruttifer i ; - i l Tribunale , dopo aver riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea, ha accolto il gravame della società in ragione della prescrizione del diritto di credito vantato dagli appellati; -ha, in proposito, evidenziato che i buoni postali, di durata settennale, erano scaduti il 17 gennaio 2008, per cui tardivo era il primo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla notifica della domanda giudiziale in esame, intervenuta solo il 12marzo 2020; -il ricorso è affidato a quattro motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrenti de nuncia no la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943, quarto comma, cod.civ. per aver la sentenza impugnata ritenuto che le lettere A/R del 24gennaio 2013 e del 16 gennaio 2017 inviate all’ufficio postale fossero inidone e a interrompere il decorso della prescrizione; -il motivo è fondato; - il Tribunale ha escluso che la due lettere inviate dai ricorrenti potessero qualificarsi atti di messa in mora in quanto, trattandosi di obbligazioni querable, il loro adempimento richiedeva che il creditore presentasse i titoli perl’incasso presso un qualsiasi ufficio postale; - infatti, solo una volta chiesto l’adempimento dell’obbligazione debitoria recandosi presso il debitore e ottenuto il rifiuto, avrebbe potuto ipotizzarsi un « inadempimento colpevole » di quest’ultimo , ritenuto «presupposto indispensabile per la costituzione in mora»; -così argomentando, tuttavia, il giudice di merito ha mostrato di non distinguere tra l’atto di esercizio del credito, che, in ragione della natura e dell’oggetto dell’obbligazione, può richiedere al creditore di porre in essere determinate attività, e l’atto di messa in mora, previsto in generale dall’ordinamento, salvo che per talune obbligazioni, al fine di determinare la produzione di specifici effetti giuridici (tra cui l’interruzione della prescrizione); - il fatto che il creditore non abbia chiesto l’adempimento secondo le modalità spaziali previste dall’ordinamento non fa venir meno la configurabilità di un atto di messa in mora finalizzato alla realizzazione di quegli effetti che sono proprio di tale atto; -il giudice di merito dovrà, dunque, verificare se le lettere inviate dai ricorrenti presentano i caratteri propri dell’atto di costituzione in mora, osservando, a tal fine, che affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva devecontenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea amanifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di farvalere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 18 marzo 2025, n. 7188;Cass. 4 gennaio 2024, n. 279; Cass.14 giugno 2018, n. 15714); - con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un documento decisivo, in relazione alla nota del 23 agosto 2017 da cui emerge la prova del fatto che i buoni postali erano stati tempestivamente presentati per l’incasso e che vi era stato un indebito rifiuto di pagamento; -il motivo è inammissibile; -la doglianza si risolve, nella sostanza, in una critica alla valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito nella parte in cui ha escluso che vi fosseprova del fatto che i buoni postali erano stati tempestivamente presentati per l’incasso presso un qualsiasi ufficio postale e che vi fosse stato un indebito rifiuto di pagamento; -in quanto tale, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, a unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che non è prospettabile in questa sede (cfr.Cass., Sez. Un. , 27 dicembre 2019, n. 34476) ; - con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 d.m. 19 dicembre 2000, dell’omesso e/o erroneo calcolo dei termini di prescrizione, nonché dell’insufficiente, contraddittoria, omessa motivazione sul punto relativo all’individuazione deldies a quo del termine di prescrizione, individuato dalla Corte di appello nella data di scadenza dei titoli e non già nel 31 dicembre dell’anno di scadenza degli stessi; -il motivo è inammissibile; - infatti, la doglianza è priva della necessaria concludenza, in quanto anche accedendo alla tesi dei ricorrenti e individuando la decorrenza del termine prescrizionale nel 31 dicembre dell’anno di scadenza del titolo – ossia, il 31 dicembre 2008 – l’effetto estintivo si sarebbe comunque prodotto atteso che la Corte di appello ha accertato che il primo atto interruttivo è stato posto in essere il 12 marzo 2020; - va comunque rammentato che in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale diprescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ibuoni potevano essere riscossi) (Cass . n. 23006/23 e successive conformi; conforme da ultimo Cass. n.19772/25) - con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’erroneo e/o omesso accertamento del nesso causale tra inadempimento colpevole del debitore e l’evento, nonché l’omessa informativa al creditore; -evidenziano, sul punto, che se la società emittente avesse fornito una adeguata risposta alle due raccomandate inviatele, comunicando la data in cui presentarsi allo sportello ovvero la documentazione eventualmente da esibire, le probabilità positive del conseguimento del risultato (riscossione dei buoni) sarebbero state «elevatissime»; -il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile ; - l’art. 2935 cod. civ. , nello stabilire che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere,attribuisce rilevanza quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, solo a quelloche deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 cod. c iv . prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile 2022, n. 13343; Cass.24 maggio 2021, n. 14193; Cass. 31 luglio 2019, n. 20642); - ne consegue che la dedotta condotta omissiva dell’ente collocatore , quand’anche, in ipotesi, dovesse considerarsi integrante gli estremi dell’inadempimento, non incide sull’individuazione del momento di decorrenza del termine prescrizione; - i ricorrenti sostengono , inoltre, che , nel caso in esame, il decorso della prescrizione deveritenersi sospeso ex art. 2941, n. 8 , cod. civ., per il caso in cui il debitore ha dolosamente occultato l’esistenza del debito al creditore, finché il dolo non sia stato scoperto; -sotto tale profilo, la doglianza appare priva di concludenza difettando la indicazione della deduzione nel corso del giudizio di merito del doloso occultamento dell’esistenza del debito; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alTribunale di Foggia, in diversa composizione P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, di c hiara inammis s ib i li il secondo e il terzo e rigetta il restante; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per