CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12627/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA], AgenziaDelle [OSCURATO:PERSONA] Calabria in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Calabrian.982/2025 depositata il 07/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23670/2025Numero sezionale 1024/2026Numero di raccolta generale 12627/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/04/2026Andreina Giudicepietro