CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 35987/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22230-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 149, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., - [OSCURATO:PERSONA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, 2570 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. (quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) e CONSIGLIO DELL'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5428/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/01/2018 R.G.N. 6119/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 22230/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui - tra l'altro - ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Spa nonché di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in solido, volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 89.522,24, oltre accessori, per l'attività professionale prestata presso l'ufficio legale della prima società dal luglio 2002 al settembre 2004; 2. la Corte - sul punto - ha ritenuto di condividere la motivazione di primo grado sul rigetto di tale domanda, fondata essenzialmente su di una "duplice considerazione": "da un lato, siffatta domanda si basa su un'interpretazione estensiva della delibera Acotral 326/1988 che, pur facendo riferimento al diritto di attribuzione ai legali dell'ufficio legale nonché ai dirigenti del servizio affari generali e legali nella loro qualità di avvocati, iscritti nell'elenco speciale Acotral aggiunto all'albo professionale e di supervisori e/o coordinatori di tutta l'attività legale del servizio, le somme versate all'Azienda dalle controparti a titolo di onorari e competenze relativamente alle controversie trattate in sede giudiziale a seguito di sentenza favorevole all'Azienda, rinuncia e/o transazione, in forza di una prassi generalizzata, autorizzerebbe a ritenere l'azienda tenuta a riconoscere i suddetti onorari anche per l'attività stragiudiziale svolta", ma "tale prassi aziendale, pure genericamente richiamata da alcuni testi non ha trovato sufficiente riscontro"; dall'altro lato, secondo la Corte territoriale, il primo giudice ha respinto la domanda "per genericità ed indeterminatezza della prova offerta dalla produzione dei semplici partitari compilati dallo stesso ricorrente e sottoscritti dall'allora dirigente [OSCURATO:PERSONA]"; la Corte romana ha quindi ritenuto, anche sotto tale profilo, che "la pretesa creditoria avanzata dall'appellante a riguardo non è meritevole di accoglimento in mancanza di prova tranquillizzante sull'obbligo per l'azienda di corrispondere tali emolumenti accessori e soprattutto della loro esatta individuazione e quantificazione"; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con 2 motivi; la [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] - Società regionale R.G. n. 22230/2018 Spa ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie; non hanno svolto attività difensiva [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si deduce: "error in procedendo - violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4"; si critica la sentenza impugnata sotto un duplice profilo: la Corte d'appello avrebbe equivocato la causa petendi dell'azione ritenendo apoditticamente che il ricorso del Murè concernesse l'accertamento del diritto all'attribuzione delle competenze e degli onorari introitati dall'azienda nel periodo in questione a seguito della sua attività professionale extragiudiziale, mentre secondo l'istante la causa petendi era basata sul diritto, riconosciuto dalla parte datrice, che tra il giugno 2002 ed il settembre del 2004 aveva liquidato euro 89.522,24 al Murè ed euro 89.522,24 al [OSCURATO:PERSONA], somma quest'ultima di spettanza dell'ufficio legale ma non del [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo era privo del titolo necessario; sotto altro profilo si lamenta ancora la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe motivato il rigetto ritenendo che la domanda riguardasse esclusivamente la componente stragiudiziale delle competenze richieste Murè, mentre la domanda stessa riguardava emolumenti derivanti da attività professionale sia giudiziale che stragiudiziale; 2. il motivo non può trovare accoglimento per un duplice aspetto; innanzitutto con esso si invoca una diversa interpretazione della domanda giudiziale, mentre, per principio qui condiviso della giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione della domanda giudiziale e dei suoi confini è riservata al giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 31546 del 2019; Cass. n. 29609 del 2018; Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005) e non è sufficiente che l'interpretazione offerta dai giudici ai quali compete .non corrisponda alle attese della parte per determinare la cassazione della sentenza impugnata;R.G. n. 22230/2018 in secondo luogo - come riportato nello storico della lite - la ragione del rigetto della domanda ancora in controversia era duplice, mentre parte ricorrente non censura adeguatamente quella ratio decidendí relativa alla mancanza di prova della "esatta individuazione e quantificazione" del credito preteso; e questa seconda statuizione, a prescindere dalla sua fondatezza, è in grado, di per sé sola, di sorreggere la sentenza impugnata in quanto non attinta a sufficienza dal ricorso per cassazione; come noto, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste ratíones agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cfr., in merito, ex multís, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009); 3. il secondo mezzo, con cui si denuncia violazione degli artt. 2078 e 2103 c.c. in quanto era sorto nella specie"fin dal 1988 un uso aziendale più favorevole", invece erroneamente negato dai giudici del merito, risulta inammissibile; con il motivo, infatti, non si denuncia realmente un errore di diritto, ma piuttosto un apprezzamento di merito qual è quello dei giudici del primo e secondo grado in ordine alla ricorrenza in fatto dei presupposti per il riconoscimento di un uso aziendale; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del R.G. n. 22230/2018 merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del , ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, nonché rimborso spese forfettario al 15% ed accessori secondo legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nell'aduneza camerale del 14 settembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] JDIZIARIO Maria lac