CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi alla memoria in atti, chiede il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che discute i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 6 giugno 2025, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Siena in data 11 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 216, comma 1, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 219 e 223 del medesimo r.d.), commesso quale amministratore unico e comunque amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Siena in data 8 febbraio 2016. La condotta distrattiva si sarebbe sostanziata nello “svuotamento” del patrimonio immobiliare della fallita mediante un’operazione realizzata a ridosso dell’insolvenza: il 22 gennaio 2015 veniva costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (con capitale sociale di euro 2.000,00), formalmente amministrata dalla sorella dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], e partecipata dalla convivente e socia d’affari [OSCURATO:PERSONA]; il 23 febbraio 2015 la [OSCURATO:SOCIETA]. trasferiva in blocco alla nuova società 27 appartamenti per civile abitazione con annesse autorimesse siti in Poggibonsi, frazione [OSCURATO:PERSONA], e ulteriori 5 appartamenti con annesse autorimesse siti in [OSCURATO:PERSONA]. Il prezzo veniva stabilito in euro 4.443.002,91, asseritamente corrisposto mediante accollo delle quote residue dei mutui gravanti sugli immobili. L’operazione, per l’accusa, era priva di plausibile sostenibilità economica in capo alla neo-costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in ragione del capitale minimo e dell’entità delle rate) ed era, in realtà, riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe così sottratto ai creditori sociali la garanzia patrimoniale immobiliare. L’operazione di trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. veniva ritenuta “anomala” perché realizzata verso un soggetto costituito poco prima, con compagine riconducibile all’imputato, e perché, pur a fronte dell’accollo, la [OSCURATO:SOCIETA]. non veniva comunque liberata verso gli istituti mutuanti, i quali si insinuavano al passivo per importi sostanzialmente corrispondenti al residuo dovuto. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva stipulato preliminari di vendita di quattro unità: una promessa alla [OSCURATO:PERSONA], una alla figlia dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], e due a soggetti estranei. Non erano stati stipulati i rogiti definitivi e la figlia dell’imputato aveva ammesso di non avere mai pagato il prezzo dell’appartamento acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., né di avere corrisposto effettivamente un canone di locazione, pur abitandolo. L’imputato aveva attribuito il dissesto alle difficoltà di vendita e ha dichiarato di avere creato [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel tentativo di collocare sul mercato gli immobili tramite una società “terza” che si sarebbe accollata il mutuo, da rimborsarsi pro quota dagli acquirenti finali; ha altresì sostenuto che la struttura dell’operazione fosse stata concordata con gli istituti dicredito e che, per volontà di questi, la [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci non sarebbero stati liberati dall’obbligo restitutorio. Il Tribunale di Siena ha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, affermando che la cessione ad un soggetto giuridico diverso di una parte cospicua del patrimonio immobiliare, circa un anno prima del fallimento, aveva pregiudicato la possibilità dei creditori di soddisfarsi su quei beni, sottraendoli all’attivo salvo l’esito dell’azione revocatoria; ha ritenuto che l’intento dichiarato di facilitare la vendita non bastasse a rendere lecita un’operazione dal sicuro effetto pregiudizievole, tanto più a fronte del modesto numero di vendite effettive e del fatto che due appartamenti erano stati ceduti, seppur con preliminare, a familiari senza pagamento del prezzo. All’esito del giudizio di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con applicazione delle pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni 3, nonché della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Egli è stato invece assolto dal diverso capo (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della Pian di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)perché il fatto non sussiste. Il Tribunale ha inoltre condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile per la liquidazione. Come detto, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazionidi legge e vizi di motivazione, assumendosi la carenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Il ricorrente muove dall’assunto che la Corte territoriale avrebbe inferito la “consapevole volontà” di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni (dolo generico) in contrasto con le risultanze documentali e testimoniali, e con motivazione ritenuta, per più profili,tautologica. In particolare, si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente affermato che: (i) non sarebbe sufficiente invocare l’obiettivo di portare a termine l’operazione immobiliare e vendere gli immobili per escludere l’illecito; (ii) la prospettazione difensiva non sarebbe idonea a escludere il dolo; (iii) non risulterebbero condotte dimostrative della buona fede; (iv) non sarebbe ostativo l’accordo con gli istituti di credito; (v) l’operazione avrebbe ridotto la garanzia per i creditori diversi dalla banca. Su tale base, il ricorrente sostiene che la motivazione sarebbe viziata perché, pur riconoscendo la centralità del dolo generico, pretenderebbe dall’imputato la prova della “buona fede” e dell’assenza di finalità sottrattiva, invece di verificare se, alla luce delle prove, sia stata dimostrata la consapevolezza della destinazione distrattiva. Si evidenzia, quindi, che la sentenza avrebbe trascurato dati ritenuti decisivi: l’operazione sarebbe stata avallata dall’istituto di credito ipotecario, nell’ambito di una strategia finalizzata a rendere vendibili gli immobili mediante frazionamento del mutuo e accollo pro quota da parte degli acquirenti finali; avendo la banca consigliato e autorizzato l’operazione, non sarebbe logicamente sostenibile che l’imputato potesse rappresentarsi di agire in frode o di arrecare pregiudizio (né alla banca né ad altri), tanto più a fronte della perizia bancaria che avrebbe attestato la congruità dei valori e la corrispondenza tra valore periziato e quota di mutuo accollata; il trasferimento sarebbe stato regolarmente contabilizzato e inserito in bilancio, circostanza incompatibile con una condotta di occultamento e, quindi, come indice contrario alla consapevolezza di “distrazione”; l’accollo sarebbestato non espromissorio, sicché la [OSCURATO:SOCIETA]. e lo stesso imputato e i garanti sarebbero rimasti debitori verso la banca, così che l’operazione non avrebbe diminuito, ma semmai rafforzato, le garanzie del creditore ipotecario (potendo agire anche verso ulteriori obbligati); al momento dell’operazione non vi sarebbe stata alcuna richiesta di pagamento da parte di soggetti diversi dalla banca, né sarebbero stati individuati creditori ulteriori pregiudicati, mai indicati dai giudici di merito, tanto che v’era stata la rinuncia alla sentenza dichiarativa di fallimento dell’unico creditore procedente (non accolta, perché tardiva); gli immobili erano, comunque, ipotecati a favore della banca ed erano nella disponibilità dei promissari acquirenti, che avevano procrastinato i rogiti speculando sulle sorti della società; non si sarebbe, infine, considerato che l’istituto di credito non aveva mai promosso esecuzioni nei confronti dei mutuatari morosi, sicché non sarebbe imputabile all’imputato la mancata riscossione del prezzo. Si conclude il motivo insistendo sulla contraddittorietà e illogicità del ragionamento dei giudici di merito, che, da un lato, definisce “neutri” gli elementi comprovanti l’avallo bancario e la regolarità contabile dell’operazione e, dall’altro, desume proprio da quell’atto la consapevolezza di distrazione e pregiudizio, senza indicare in concreto il ceto creditorio inciso. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo la inesistenza dell’elemento oggettivo della distrazione, per non avere spiegato in cosa consisterebbe il pregiudizio per gli altri creditori, chi essi fossero e quale sarebbe stato il nesso tra la condotta e il pregiudizio dedotto, trattandosi di operazione antecedente di quasi due anni il fallimento. La difesa contesta, poi, l’affermazione della Corte di appello secondo cui la banca non esaurirebbe il ceto creditorio, osservando che la motivazione non indicherebbe alcun creditore ulteriore, men che meno privilegiato di pari o superiore grado (laddove, in ogni caso,i creditori chirografari non avrebbero potuto soddisfarsi sui beni ipotecati). La sentenza avrebbe dovuto dimostrare (e non apoditticamente assumere) che l’estromissione dei ben i dall’attivo fallimentare avesse concretamente diminuito la garanzia del restante ceto. Il motivo qualifica come apparente la motivazione che, richiamando il principio secondo cui il giudice deve valutare la “qualità del distacco patrimoniale” e il “reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori”, si era limitata a inferire il danno dallo “svuotamento del patrimonio immobiliare”, senza compiere – si sostie ne – un’analisi concreta del residuo valore economico del compendio alienato rispetto al debito ipotecario e senza indicare il quantum del pregiudizio. Si lamenta, dunque, la mancanza di causalità tra cessione e danno effettivo alla massa, dato il peso ipotecario e l’assenza di creditori privilegiati concorrenti. Il ricorrente insiste nel sostenere che, per effetto dell’ipoteca e del credito privilegiato, i beni sarebbero stati, in realtà , della banca e comunque destinat i integralmente a soddisfarla, sicché l’operazione compiuta sarebbe stata neutra; si richiama l’esistenza di analisi contabili in atti che qualificherebbero l’operazione come realizzata in parità di bilancio. Si aggiunge che gli immobili, prima ancora del trasferimento, erano promessi in vendita ai privati: sicché, anche per tale ragione, non erano della EUROs.r.l. neanche prima de ll’ alien azione. Viene , inoltre , dedotta una contraddittorietà interna della motivazione laddove la sentenza richiama principi in tema di bancarotta preferenziale e, al contempo, confermerebbe proprio l’assenza di crediti privilegiati concorrenti, ribad endo il diritto del creditore ipotecario a essere integralmente soddisfatto in via prioritaria, il che escludevaper definizione un danno alla massa.Al fine di rafforzare il concetto, si assume che il reclamo presentato avverso la pronuncia di fallimento, a seguito di rinuncia all'azione dell'unico creditore procedente, era stato rigettato poiché la rinuncia era stata considerata tardiva perché avvenuta dopo la sentenza di fallimento (mai conosciuta prima per un errore del commercialista). In chiusura del motivo, il ricorrente richiama un precedente provvedimento di questa Corte, reso nell’incidentaleprocedimento cautelare reale (di sequestro preventivo) , secondo cui doveva ritenersi “meramente apparente” la motivazione sul periculum in mora, anche in considerazione della trascrizione della domanda revocatoria, da parte della curatela, e all’assenza di trasferimenti a terzi di buona fede anteriori alla trascrizione. Conclude chiedendo l’annullamento e l’assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula ritenuta di giustizia. 2.3. Con il terzo motivo si deducono violazionidi legge e vizi di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, lamentandosi: (i) mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione del danno); (ii) violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.; (iii) contraddittorietà e violazione di legge per avere valorizzato precedenti penali e operato un aumento di pena in assenza di contestazione di recidiva. Quanto all’attenuante della riparazione del danno, la motivazione della Corte di appello non risponderebbe alla specifica doglianza, poiché avrebbe richiamato, in modo fuorviante, la mancata esecuzione nei riguardi dei promissari acquirenti, mentre il ricorrente aveva addotto l’avvenuta restituzione degli immobili nelle more del processo. Il ricorrente afferma che, nel caso concreto, vi sarebbe stata la completa restituzione dei beni alla curatela e, dunque, il danneggiato sarebbe stato integralmente reintegrato di quanto perso: tanto avrebbe annullato il pregiudizio potenziale. Si censura la sentenza per essersi basata su precedenti risalenti, senza indicare l’epoca dei fatti, la natura dei reati e il concreto indice di attuale pericolosità, e soprattutto senza che fosse stata contestata recidiva; si assume, quindi, violazione del diritto di difesa e difetto di motivazione specifica sull’attualità della capacità a delinquere, tanto più in considerazione dell’età dell’imputato (ultraottantenne) e della risalenza temporale delle condanne (l’unica condanna effettiva essendo di quasi quarant’anni prima). Si deduce che precedenti così risalenti, ormai estinti, non potrebbero incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio, e che l’assenza stessa di contestazione di recidiva confermerebbe l’inutilizzabilità di quei dati per aumentare la pena. Si sostiene, quindi, che la pena base avrebbe dovuto essere determinata nel minimo edittale valorizzando coerentemente i criteri di cui all’art.133 cod. pen., quali: la scarsa gravità del fatto, anche per la restituzione dei beni; l’inesistenza della capacità a delinquere e dei motivi a delinquere; la regolarità della condotta di vita e delle condizioni sociali e familiari, essendo l’imputato da sempre dedito al settore alberghiero e di indole non violenta o delinquenziale.Da ultimo, proprio la risalenza del precedente, rendeva concedibili i benefici di legge. 2.4. Con il quarto motivo si deducono violazionidi legge e vizi motivazionali in relazione alle statuizioni civili, assumendosi, in sintesi, l’illegittimità della conferma della condanna al risarcimento (e delle spese) in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere dato atto che “nulla” era dovuto per le spese della parte civile curatela [OSCURATO:SOCIETA]., non costituita nel grado, senza dichiararne la revoca; sostiene che la mancata comparizione e la mancata formulazione delle conclusioni manifesterebbero disinteresse e carenza di volontà di coltivare le statuizioni civili, integrando rinuncia alle domande risarcitorie, dovendosi applicare le disposizioni di cui agli artt. 82 e 523 cod. proc. pen. anche in appello, richiamandosi altresì l’art. 598 cod. proc. pen. circa l’osservanza, nel grado, delle disposizioni del giudizio di primo grado. Si aggiunge che: (i) la mancata cos tituzione dimostrerebbe anche l’assenza di pregiudizio e, quindi, la totale carenza di responsabilità penale; (ii) non sarebbe stata riconosciuta alcuna somma a titolo di provvisionale e, dopo l’azione revocatoria avviata nel 2016, la curatela non avrebbe intrapreso ulteriori procedure in danno dell’imputato; (iii) l’inerzia in appello sarebbe indice di disinteresse, e il giudice non potrebbe supplire alla volontà della parte assente; (iv) la parte civile non avrebbe avuto interesse a partecipare perchéinteramente risarcita; (v) analoghe conclusioni si traggono per la parte civile riferita a Pian di [OSCURATO:PERSONA], che – si deduce – non avendo impugnato e non avendo coltivato l’azione, avrebbe dovuto essere revocata (quantomeno) anche in ragione dell’esito di primo grado. Sviluppando l’argomento, il ricorrente sostiene che l’effetto della costituzione exart. 76 cod. proc. pen. (effetti in ogni stato e grado) riguarda la non necessità di reiterare l’atto di costituzione, ma non esonera – secondo la prospettazione – dall’onere di coltivare attivamente l’azione nel grado mediante comparizione e conclusioni; richiama inoltre il meccanismo della provvisionale, sostenendo che il dato normativo (“a richiesta di parte”) dimostrerebbe la necessità di una iniziativa processuale nel grado e l’inammissibilità di una “conservazione” automatica di domande e richieste in assenza di attività. 3. Sono pervenute memorie del difensore dell'imputato datate 23 gennaio 2026, con cui si insiste ed argomenta per l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato e per la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ulteriori memorie difensive del 2 febbraio 2026 hanno replicato aquella depositata dal Procuratore Generale (che, come detto, ha chiesto il rigetto del ricorso):parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento delle dette censure , chiedendo accogliersi i motivi principali (in relazione all’affermazione di responsabilità)e, in subordine, quelli subordinati sul trattamento sanzionatorio e i benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi due motivi, sull’insussistenza degli elementi costitutivi del reato, non possono essere accolti. La tesi difensiva – basata, in estrema sintesi sull’omessa dimostrazione di un pregiudizio effettivo, posto che l’unica creditrice, la banca, era comunque titolare di ipoteca sui beni ceduti, che ne assorbiva il valore, sicché altri eventuali creditori giammai avrebbero potuto soddisfarsi su di essi e sulla insussistenza del dolo e dell’elemento oggettivo del reato, avendo agito l'imputato in accordo conla stessa banca ipotecaria dei beni ed unica creditrice – non può essere condivisa. 2.1. Va, anzitutto, precisato che non è possibile ripetere, in questa sede, la valutazione sui presupposti della dichiarazione di fallimento, atteso che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può, infatti, sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398), poiché, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018 Rv. 273188; confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 5, n. 16117 del 20/02/2024, non massimata; Sez. 5, n.17149 del 26/01/2024; sez. 5, n. 13784 del 07/02/2024, non massimata; Sez. 5, n. 49139 del 16/9/2019, non massimata). Insomma, non può riconoscersi pregio alle difese con cui si mira a sconfessare la sentenza dichiarativa di fallimento, sul rilievo della insussistenza di creditori da soddisfare: tanto più che è lo stesso ricorrente a parlare di un “creditore procedente” (seppure “unico”, a suo dire). 2.2. Ciò detto, la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel qualificare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare come reato di pericolo concreto.Ciò implica che, ai fini della configurabilità della fattispecie, deve aversi riguardo alla idoneità dell'atto a mettere a repentaglio la garanzia patrimoniale nel momento in cui viene posto in essere, indipendentemente dal fatto che un danno effettivo si sia già verificato e sia quantificabile al momento dell'azioneo si determini inseguito . Ciò significa che, ai fini della sua integrazione, è necessario e sufficiente che l’atto, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, sia idoneo a creare, con valutazione ex ante, un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Come noto, questa Corte, nel suo massimo consesso, ha statuito che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01, la quale, in motivazione, ha precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza). Oltre alla constatazione dell’atto di depauperamento, il giudice deve verificare l’idoneità della condotta a porre a concreto rischio la garanzia patrimoniale dei creditori sino a ridosso della dichiarazione di fallimento, alla luce di concreti “indici di fraudolenza”: sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori. (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01). In particolare, l'accertamento della concreta oggettiva pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare i detti "indici di fraudolenza", quali la condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda (così rapportando il fatto all’ambito economico in cui l'impresa ha operato), il contesto in cui l'impresa ha operato (avuto riguardo, ad esempio, a eventuali cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese), la irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale: tali indici sono necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763-01). Il pericolo concreto insorto conseguente all'atto di depauperamento deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562-01). E tale pericolo concreto, da acclarare ex ante, non viene meno neppure nel caso lo stesso sia, poi, in tutto o in parte eluso dalle successive vicende in sede civile. Ad esempio, il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non assume alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore -viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res rappresenta solo un posterius - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Biondini, Rv. 278951-01; in tal senso pure Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496-01, secondo cui il recupero del bene a seguito del prospettato esercizio dell'azione revocatoria rappresenta un post factumirrilevante, anche ai fini della configurabilità dell'attenuante comune della riparazione del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.). Ed ancora, attesa la reciproca autonomia tra procedura fallimentare e procedimento penale, non può essere esclusa la sussistenza del delitto dal rigetto da parte del giudice delegato della domanda di rivendicazione proposta dal terzo cessionario (Sez. 5, n. 50797 del 17/11/2023, Bana, Rv. 285596-01). Correlativamente, per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale, è necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550-02), in ciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza: non è, dunque, richiesto il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini (come rilevato, ad esempio, da Sez. 5, n. 31702 del 17/5/2023, non massimata), è sufficiente che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto (nel tempo), ma concreto (nella sostanza): essendo, dunque, irrilevante che, al momento della consumazione, egli non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214-01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562-01, in motivazione). In estrema sintesi, non è richiesto, ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, né un evento di danno, né l’intento specifico di nuocere (così, ancora, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501- 01; Sez. 5, n. 2899 del 02/10/2018, dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610-01; Sez. 5, n. 992 del 17/05/2016, dep. 2018, Bonofiglio, Rv. 271920-01). E, naturalmente, le valutazioni al riguardo dei giudici di merito non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità o violazioni di legge (Sez. 5, n. 1816 del 20/09/2011, dep. 2012, Stabiumi, Rv. 251714-01), come nella specie è. 2.3. Questa Corte, nello specifico, ha già evidenziato che è idonea ad integrare un'ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accollo cumulativo da parte dell'acquirente delmutuo concesso per l'acquisto degli stessi, accollo che non libera il debitore (Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, Esposito, Rv. 273032-01). Tale precedente ha condivisibilmente precisato che le cessioni in tal modo attuate determinano, in realtà, una perdita secca per la società fallita che si priva dei propri beni, mantenendo l'intero debito ad essi relativo. Come precisato in motivazione dadetta sentenza, infatti, in casi come quello di specie, «sussiste un elemento dirimente ed assorbente che fa deporre per la evidente natura distrattiva delle cessioni di immobili poste in essere dalla società fallita senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accollo da parte dell'acquirente del mutuo concesso dalle banche creditrici ipotecarie: è stato pattuito tra le parti un accollo c.d. cumulativo, senza liberazione della fallita. Ne è scaturita la conseguenza, ben evidenziata dalla Corte territoriale, che tali vendite hanno determinato una "perdita secca", essendosi la società disfatta dei propri beni mantenendo, tuttavia, a suo carico l'intero relativo debito. In sostanza, la società fallita ha consapevolmente continuato ad esporsi alle richieste restitutorie provenienti dagli istituti di credito ipotecari […] senza avere neppure più i beni con cui farne fronte». Al riguardo, poi, proprio perché deve trattarsi di pregiudizio concreto –e tale non può che essere la perdita dell’intero e cospicuo patrimonio immobiliare anzidetto – non ha alcun rilievo se ulteriori creditori vi fossero e siano stati effettivamente danneggiati, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice: essendo in ogni caso pacifico che almeno uno ulteriore, come detto, vi fosse. 2.4. Né, evidentemente, ha rilievo alcuno la circostanza che il valore del credito ipotecario fosse equivalente al valore degli immobili, non essendo, evidentemente, affatto “scontato” che il creditore privilegiatonon avrebbe dovuto essere, ad esempio, soddisfatto, neppure in parte, bonariamente e prima del fallimento (di modo da rendere disponibili gli stessi al soddisfacimento diulteriori creditori), néessendo “scontato” che i beni, alienati dalla curatela, non sarebbero stati acquistati a cifre superiori a quelle ancora dovute alla creditrice ipotecaria. Deve, poi, aggiungersi, in proposito, che la distrazione di beni immobili gravati da ipoteca non è mai neutra per la massa, poiché impedisce alla curatela di acquisire cespiti la cui liquidazione, pur in presenza di prelazioni, è destinata a sopportare in prededuzione le spese di procedura.Invero, anche a non considerare le maturande imposte sulla proprietàdopo l'apertura della procedura ( come l'IMU ) , le spese correlate alla stessa procedura(a cominciare dal compenso del curatore e dei legali della curatela) gravano in via assolutamente prioritariasul ricavato del bene, anche se oggetto di ipoteca, in quanto tali spese sono sostenute nell'interesse generale di tutto il ceto creditorio, ai sensi degli artt. 2770 e 2777 cod. civ. Pertanto, a tutto concedere alla tesi della difesa, la sottrazione deibenipriva i creditori prededucibili (e lo Stato per le spese di giustizia) della fonte di soddisfacimento, erodendo la garanzia patrimoniale complessiva. 2.5. Dunque, per tali ragioni anche il secondo motivo –con cui il ricorrente nega la sussistenza dell’elemento oggettivo, assumendo che (a) gli immobili erano integralmente ipotecati e, quindi, incapaci di arrecare pregiudizio ai creditori diversi dalle banche; (b) l’accollo avrebbe rafforzato, e non indebolito, le garanzie; (c) mancherebbe l’offesa tipica, trattandosi di operazione “trasparente”; (d) una precedente decisione cautelare reale avrebbe escluso il periculum in mora, anche in ragione della trascrizione della domanda revocatoria –è privo di fondamento. La Corte territoriale ha ricondotto la vicenda alla figura della distrazione, valorizzando che il trasferimento aveva inciso in modo determinante sulla consistenza del patrimonio della fallita, mediante cessione integrale dei beni immobili a soggetto terzo (di fatto riconducibile all’imputato), senza apporto di liquidità e con accollo non liberatorio:ciò che, sul piano della tipicità, integra – come detto – la sottrazione del bene dalla sfera della società poi fallita, con conseguente incidenza sulla garanzia patrimoniale. In tale quadro, non è dirimente– si ripete – il rilievo che gli immobili fossero gravati da ipoteche, atteso che ciò non “estromette” il bene dal patrimonio del debitore né lo rende, per ciò solo, ontologicamente irrilevante per la procedura, incidendo, dunque, l’operazione: (i) sulle possibilità di gestione concorsuale e soddisfacimento delle spese della procedura; (ii) sull’eventuale residuo(soddisfatti i crediti ipotecari) a beneficio di altri creditori (come detto, certamente esistenti). Né vale sostenere che l’accollo avrebbe “rafforzato” la posizione delle banche, perché proprio la mancanza di effetti liberatori e l’assenza di liquidità hanno consentito ai giudici di merito di qualificare l’operazione come spoliativa per la cedente: posto che la [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva obbligata verso i mutuanti e, al contempo, perdeva la titolarità dell’intero compendio immobiliare. Quanto al richiamo alla fase cautelare reale, esso non è decisivo. Da un lato, la valutazione del periculum in mora in sede di sequestro preventivo risponde a parametri e finalità diversi dal giudizio sulla tipicità ed offensività della condotta distrattiva, ed è, comunque,priva di efficacia vincolante nel giudizio di cognizione. Dall’altro, la Corte territoriale ha, come detto,motivato sull’offensività in termini di pericolo concreto, evidenziando, peraltro, che la sottrazione integrale dei beni e la loro traslazione a un soggetto terzo e le successive cessioni di due di essi a familiari dell'imputato, senza il pagamento non solo del prezzo, ma neppure di un compenso per il loro uso, costituivano indici significativi dell’idoneità della condotta a pregiudicare le ragioni creditorie, a prescindere dalle intraprese iniziative recuperatorie. 2.6. Quanto all’elemento soggettivo, è opportuno aggiungere che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805–01; confronta, negli stessi termini, tra le tante Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Rv. 281555-01). Orbene, i giudici di merito hanno escluso l’assenza di dolo sostenuta dalla difesa sul presupposto che l’operazione di cessione sarebbe stata avallata dagli istituti mutuanti e, dunque, “trasparente” e finalizzata a salvaguardare l’unico creditore effettivo. La censura, che per larga parte, sollecita una rilettura del materiale probatorio (ruolo delle banche; contenuto delle interlocuzioni; effettiva finalità dell’operazione), già scrutinato dai giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica – è, in ogni caso, priva di fondamento, avendo la Corte territoriale valorizzato plurimi indicatori sintomatici della consapevolezza dell’imputato circa la valenza spoliativa dell’operazione: (i) l’oggettivo “svuotamento” del patrimonio immobiliare della [OSCURATO:SOCIETA]. mediante trasferimento integrale delle unità immobiliari a società neocostituita e priva di adeguata patrimonialità; (ii) l’assenza di liquidità in favore della cedente e l’accollo privo di effetti liberatori; (iii) la riconducibilità sostanziale della società acquirente all’odierno ricorrente; (iv) l’esito estremamente modesto della successiva attività di dismissione,con cessioni a familiari senza pagamento di somme, anche solo per il temporaneo godimento dei beni. Sotto il profilo logico-economico,inoltre, deve rilevarsi l'assoluta anomalia della scelta di conferire l'intero compendio a una Newco correlata allo stesso imputato, invece di procedere alla vendita diretta sul mercato. Tale schema, lungi dal voler favorire il realizzo, ha frapposto uno schermo giuridico tra i beni e i creditori della [OSCURATO:SOCIETA]., aggravando il rischio di dispersione del valore e confermando la volontà di sottrarre i cespiti alla garanzia concorsuale. 3. Anche il terzo motivo –sull’invocate attenuante correlata al risarci mento dei danni,sul trattamento sanzionatorio, sulla valutazione dei precedenti e sui benefici di legge –non può trovare accoglimento. 3.1. Circa l’addotto risarcimento, la sentenza d’appello chiarisce che lo stesso non sia stato integrale e, sul punto, il motivo di ricorso si mostra inammissibile per genericità, non spiegando in che termini tale dato sarebbe stato travisato, nei rigidi termini che la giurisprudenza prevede al riguardo.Al riguardo, inoltre, la mera restituzione dei beni non ha certo eliso le spese maturate nelle more per le azioni di recupero intraprese pacificamente. Infine, la deduzione è manifestamente infondata alla luce del suo tenore, essendosi dedotto che la restituzione dei beni era “intervenuta nelle more del processo”: laddove la disposizione invocata richiede che la riparazione integrale avvenga «prima del giudizio». 3.2. Sfugge, poi,al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primisquelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente “adeguata” al caso la decisione presa. Nella specie, la Corte territoriale ha ancorato la quantificazione alla gravità complessiva della condotta (svuotamento integrale dell’attivo immobiliare) e ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. 3.3. Ed ancora, è infondato l’assunto secondo cui i precedenti non possano essere considerati in assenza di recidiva contestata. La mancata contestazione della recidiva impedisce l’applicazione della specifica circostanza aggravante, ma non preclude che i precedenti penali siano valutati, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., quali indici della personalità e della capacità a delinquere su cui basare la condanna: come nella specie accaduto (avendo la Corte territoriale ritenuto di valutare negativamente i precedenti penali del ricorrente, “per altrettanto gravi reati, anche contro il patrimonio”), con determinazione, peraltro, di poco superiore al minimo edittale. 3.4. Quanto ai beneficirichiesti, nella specie la relativa concessione postula una valutazione prognostica rimessa al giudice di merito; nel caso in esame, il ricorso non indica specifiche omissioni motivazionali decisive, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione in fatto. Dunque, i giudici di merito hanno motivato in modo esente da vizi e, pertanto, non censurabile in questa sede, la congruità della pena: laddove gli elementi asseritamente favorevoli all'imputato, dedotti in ricorso, mirano, con tutta evidenza, a sollecitare un rinnovato giudizio di merito, inibito in questa sede. Il terzo motivo va, in definitiva, rigettato. 4. Il quarto motivo –con cui si deduce la violazione degli artt. 82, 523 e 598 cod. proc. pen., sostenendosi che la mancata comparizione della curatela nel giudizio di appello avrebbe determinato revoca tacita della costituzione di parte civile e avrebbe imposto la caducazione delle statuizioni civili – è infondato. La costituzione di parte civile, una volta ritualmente intervenuta, conserva efficacia nei gradi successivi secondo il principio di immanenza; la mancata comparizione o la mancata partecipazione attiva nel giudizio di appello non determina, di per sé, revoca tacita della costituzione, che è prevista nei soli casi tipizzati e secondo le modalità stabilite dalla legge processuale (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203430-01; Sez. 5, Sentenza n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338-01; Sez. 3, n. 20365 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281298-01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto della mancata costituzione della curatela nel giudizio di appello ai soli fini delle spese, non statuendo coerentemente nulla sul punto, senza che ciò comportasse l’automatica caducazione delle statuizioni civilistiche già adottate e confermate. Né è conferente l’argomento secondo cui l’assenza della parte civile dimostrerebbe l’insussistenza di un danno: la permanenza o meno della parte civil