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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36193/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole, che ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze del 9 gennaio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata continuata e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata prospetta deduzioni generiche, poiché non specifica perché dall'errata notifica dell'avviso di deposito tardivo della sentenza di primo grado deriverebbe la nullità di quest'ultima; - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata correlazione tra i fatti denunciati e i fatti contestati nel capo di imputazione, è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che l'imputata è stata condannata solo per gli episodi per i quali vi è querela; - che il terzo motivo è inammissibile in quanto volto a sollevare censure di merito e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede; - che il quarto motivo risulta essere manifestamente infondato in quanto non si evince la natura decisiva della prova avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione sul punto; - che il quinto motivo è inammissibile poiché ha ad oggetto mere censure in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore delli parti civili non è dovuta, perché queste non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv.283886); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese delle parti civili.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ercole, che ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze del 9 gennaio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata continuata e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata prospetta deduzioni generiche, poiché non specifica perché dall'errata notifica dell'avviso di deposito tardivo della sentenza di primo grado deriverebbe la nullità di quest'ultima; - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata correlazione tra i fatti denunciati e i fatti contestati nel capo di imputazione, è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che l'imputata è stata condannata solo per gli episodi per i quali vi è querela; - che il terzo motivo è inammissibile in quanto volto a sollevare censure di merito e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede; - che il quarto motivo risulta essere manifestamente infondato in quanto non si evince la natura decisiva della prova avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione sul punto; - che il quinto motivo è inammissibile poiché ha ad oggetto mere censure in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore delli parti civili non è dovuta, perché queste non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv.283886); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese delle parti civili.
Sentenza Cassazione n. 36193/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris