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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 45690/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e d ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 5 maggio 2021, la Corte di appello di Torino, ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato dell'8 giugno 20113 nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati (e più grave il reato sub B), con la diminuente del rito, alla pena di mesi 6 di reclusione.

L'accusa ha ad oggetto la detenzione a fini di spaccio e la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in concorso, qualificata quale ipotesi di cui all'art.73 comma V Dpr. 309/90 (capo A), nonché la dichiarazione in più occasioni ai pubblici ufficiali, che ne avevano fatto richiesta, di false generalità (artt.81,495 cod. pen. di cui al capo B). [OSCURATO:PERSONA] il 4 febbraio 2018.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione deil'art.606 lett b) cod. proc. pen. per violazione di legge processuale di cui all'art.178 lett. c) cod. proc. pen.

In particolare, la Corte di appello di Torino notificava al difensore decreto di citazione a giudizio in data 24 marzo 2021 per l'udienza del 5 maggio 2021 avvertendolo della facoltà di richiedere la trattazione orale entro i 15 giorni antecedenti la data di fissazione dell'udienza.

Secondo la normativa emergenziale, entro il decimo giorno precedente l'udienza il Pubblico Ministero formula le sue conclusioni scritte con atto trasmesso telematicamente alla cancelleria che a sua volta la invia ai difensori delle parti le quali nei cinque giorni antecedenti l'udienza possono trasmettere in cancelleria le proprie conclusioni scritte.

Nel caso di specie il giorno 26 aprile 2021 il difensore a mezzo Pec inviava le sue conclusioni all'indirizzo dedicato.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Collegio ha tenuto in considerazione unicamente le conclusioni del PG e non quelle del difensore, con conseguente violazione del diritto di difesa esplicatosi attraverso il contraddittorio cartolare.

Trattasi, evidenzia il ricorrente, di una nullità ai sensi dell'art.178 comma 1 lett c) cod. proc. pen., relativa all'intervento dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente in relazione al capo A).

In particolare, la Corte di appello di Torino con riferimento alla condotta di cui al capo A) ha apoditticamente ritenuto inverosimile che la sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente fosse destinata al suo consumo personale, non essendo peraltro siffatta versione suffragata da alcun elemento di prova.

In realtà ciò ha comportato una indebita inversione dell'onere della prova come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso.Peraltro, la quantità di sostanza stupefacente, le modalità di presentazione della medesima, il suo eventuale frazionamento, le ulteriori modalità della condotta sono tutti elementi che il giudice deve considerare e su cui deve motivare ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Siffatti elementi non sono stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata che si è limitata ad affermare che, essendo stato il ricorrente colto nell'atto di cedere cocaina, la ulteriore quantità di stupefacente rinvenuta in suo possesso era anche essa destinata allo spaccio.

Non sono state valutate le circostanze quali il confezionamento in un unico sacchetto contenente la droga frazionata, la circostanza che non sia stata osservata alcuna attività di cessione, la sostanza non era occultata e il ricorrente non se ne è disfatto.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 157-158 cod. pen. per il reato di cui al capo B).

In particolare, la Corte di appello di Torino, pur avendo ritenuto come il giudice di primo grado la più risalente delle dichiarazioni in ragione del favor rei avvenuta in data 9 agosto 2013, quale momento di consumazione del reato, non ha tuttavia dichiarato estinto il reato per il decorso dei termini di prescrizione maturati in data 9 febbraio 2021.

Né nel caso di specie può trovare applicazione la disciplina emergenziale con la sospensione ex lege dei termini dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 in considerazione del fatto che il decreto di citazione era notificato in data 6 aprile 2021 e dunque in una data successiva alla disposta sospensione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui in seguito. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: -il giorno 26 aprile 2021 il difensore a mezzo pec inviava le sue conclusioni all'indirizzo dedicato (p.5 del fascicolo della Corte di appello). - nel verbale di udienza si dà atto in data 5 maggio 2021 che sono state presentate conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato. - Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Collegio ha tenuto in considerazione unicamente le conclusioni del PG e non Quelle del difensore.Ebbene, sulla specifica censura, non ignora il Collegio la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di disciplina ennergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178,, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo. (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021 (2022) Rv. 282881).

Tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura delle conclusioni scritte che nella prospettazione difensiva non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale, l'unica effettiva censura non presa in considerazione è rappresentata dalla intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B), censura riproposta in questa sede e oggetto, come di qui a poco, di accoglimento da parte di questo Collegio.

In concreto, dunque alcuna violazione del diritto di difesa si è realizzato con la conseguente insussistenza di un interesse all'accoglimento del motivo e al conseguente rinvio alla Corte territoriale sul punto. 2.11 terzo motivo, trattato prioritariamente rispetto al secondo in quanto strettamente collegato al primo è fondato: il reato di cui al capo B) si è estinto per prescrizione prima della pronunzia della sentenza di secondo grado.

A fronte delle differenti dichiarazioni circa l'identità del ricorrente, il dies a quo ai fin del calcolo della prescrizione può essere individuato nella prima dichiarazione falsa da collocarsi in data 9 agosto 2013; dal momento che al termine di prescrizione determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. pari ad anni 7 e mesi 6, non vanno sommati eventuali giorni di sospensione, il reato si è estinto alla data del 9/2/2021, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nella sentenza di merito che ha specificamente argomentato sulle ragioni che consentivano di ritenere accertata la penale responsabilità dell'imputato e risolvendosi altresì in una critica generica e in una serie di doglianze in fatto non consentite in sede di legittimità, 4.All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla estinzione del reato di cui al capo B), individuato peraltro come reato più grave al fine della determinazione del trattamento sanzionatorio, consegue l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la necessaria rideternninazione del trattamento sanzionatorio avuto riguardo al capo A).

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la conseguente rideterminazione del trattamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e d ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 5 maggio 2021, la Corte di appello di Torino, ha confermato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato dell'8 giugno 20113 nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati (e più grave il reato sub B), con la diminuente del rito, alla pena di mesi 6 di reclusione. L'accusa ha ad oggetto la detenzione a fini di spaccio e la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in concorso, qualificata quale ipotesi di cui all'art.73 comma V Dpr. 309/90 (capo A), nonché la dichiarazione in più occasioni ai pubblici ufficiali, che ne avevano fatto richiesta, di false generalità (artt.81,495 cod. pen. di cui al capo B). [OSCURATO:PERSONA] il 4 febbraio 2018. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione deil'art.606 lett b) cod. proc. pen. per violazione di legge processuale di cui all'art.178 lett. c) cod. proc. pen. In particolare, la Corte di appello di Torino notificava al difensore decreto di citazione a giudizio in data 24 marzo 2021 per l'udienza del 5 maggio 2021 avvertendolo della facoltà di richiedere la trattazione orale entro i 15 giorni antecedenti la data di fissazione dell'udienza. Secondo la normativa emergenziale, entro il decimo giorno precedente l'udienza il Pubblico Ministero formula le sue conclusioni scritte con atto trasmesso telematicamente alla cancelleria che a sua volta la invia ai difensori delle parti le quali nei cinque giorni antecedenti l'udienza possono trasmettere in cancelleria le proprie conclusioni scritte. Nel caso di specie il giorno 26 aprile 2021 il difensore a mezzo Pec inviava le sue conclusioni all'indirizzo dedicato. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Collegio ha tenuto in considerazione unicamente le conclusioni del PG e non quelle del difensore, con conseguente violazione del diritto di difesa esplicatosi attraverso il contraddittorio cartolare. Trattasi, evidenzia il ricorrente, di una nullità ai sensi dell'art.178 comma 1 lett c) cod. proc. pen., relativa all'intervento dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente in relazione al capo A). In particolare, la Corte di appello di Torino con riferimento alla condotta di cui al capo A) ha apoditticamente ritenuto inverosimile che la sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente fosse destinata al suo consumo personale, non essendo peraltro siffatta versione suffragata da alcun elemento di prova. In realtà ciò ha comportato una indebita inversione dell'onere della prova come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso.Peraltro, la quantità di sostanza stupefacente, le modalità di presentazione della medesima, il suo eventuale frazionamento, le ulteriori modalità della condotta sono tutti elementi che il giudice deve considerare e su cui deve motivare ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Siffatti elementi non sono stati presi in considerazione dalla sentenza impugnata che si è limitata ad affermare che, essendo stato il ricorrente colto nell'atto di cedere cocaina, la ulteriore quantità di stupefacente rinvenuta in suo possesso era anche essa destinata allo spaccio. Non sono state valutate le circostanze quali il confezionamento in un unico sacchetto contenente la droga frazionata, la circostanza che non sia stata osservata alcuna attività di cessione, la sostanza non era occultata e il ricorrente non se ne è disfatto. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 157-158 cod. pen. per il reato di cui al capo B). In particolare, la Corte di appello di Torino, pur avendo ritenuto come il giudice di primo grado la più risalente delle dichiarazioni in ragione del favor rei avvenuta in data 9 agosto 2013, quale momento di consumazione del reato, non ha tuttavia dichiarato estinto il reato per il decorso dei termini di prescrizione maturati in data 9 febbraio 2021. Né nel caso di specie può trovare applicazione la disciplina emergenziale con la sospensione ex lege dei termini dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 in considerazione del fatto che il decreto di citazione era notificato in data 6 aprile 2021 e dunque in una data successiva alla disposta sospensione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di cui in seguito. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: -il giorno 26 aprile 2021 il difensore a mezzo pec inviava le sue conclusioni all'indirizzo dedicato (p.5 del fascicolo della Corte di appello). - nel verbale di udienza si dà atto in data 5 maggio 2021 che sono state presentate conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato. - Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Collegio ha tenuto in considerazione unicamente le conclusioni del PG e non Quelle del difensore.Ebbene, sulla specifica censura, non ignora il Collegio la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di disciplina ennergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178,, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo. (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021 (2022) Rv. 282881). Tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura delle conclusioni scritte che nella prospettazione difensiva non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale, l'unica effettiva censura non presa in considerazione è rappresentata dalla intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B), censura riproposta in questa sede e oggetto, come di qui a poco, di accoglimento da parte di questo Collegio. In concreto, dunque alcuna violazione del diritto di difesa si è realizzato con la conseguente insussistenza di un interesse all'accoglimento del motivo e al conseguente rinvio alla Corte territoriale sul punto. 2.11 terzo motivo, trattato prioritariamente rispetto al secondo in quanto strettamente collegato al primo è fondato: il reato di cui al capo B) si è estinto per prescrizione prima della pronunzia della sentenza di secondo grado. A fronte delle differenti dichiarazioni circa l'identità del ricorrente, il dies a quo ai fin del calcolo della prescrizione può essere individuato nella prima dichiarazione falsa da collocarsi in data 9 agosto 2013; dal momento che al termine di prescrizione determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. pari ad anni 7 e mesi 6, non vanno sommati eventuali giorni di sospensione, il reato si è estinto alla data del 9/2/2021, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. 3.11 secondo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nella sentenza di merito che ha specificamente argomentato sulle ragioni che consentivano di ritenere accertata la penale responsabilità dell'imputato e risolvendosi altresì in una critica generica e in una serie di doglianze in fatto non consentite in sede di legittimità, 4.All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla estinzione del reato di cui al capo B), individuato peraltro come reato più grave al fine della determinazione del trattamento sanzionatorio, consegue l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la necessaria rideternninazione del trattamento sanzionatorio avuto riguardo al capo A). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la conseguente rideterminazione del trattamento
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