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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 luglio 2022

Cassazione n. 22095/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NUORO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lanusei ha convalidato il sequestro probatorio avente ad oggetto 49 scatoloni e una busta verde, contenenti canapa indiana, già lavorata e pronta per la consumazione, rinvenuti all'esito di una perquisizione avvenuta il 28/06/2022 sull'immobile in uso a [OSCURATO:PERSONA], ipotizzando a carico del Melas il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, non avendo lo stesso documentato in alcun modo la liceità della canapa detenuta.

Con separato provvedimento di delega, il PM ha disposto il campionamento della sostanza e la sottoposizione a perizia della stessa allo scopo di accertarne la natura ed il principio attivo.

Avverso il provvedimento di convalida del sequestro del 29/06/2022 il Melas ha proposto istanza di riesame ed il Tribunale di Nuoro, con ordinanza del 19/07/2022, ha dichiarato la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per omessa notifica dell'avviso al secondo difensore nominato dall'interessato, ed annullato il decreto.

Il Procuratore della Repubblica, a seguito di tale annullamento, ha successivamente adottato un nuovo decreto di sequestro probatorio, emesso in data 30/07/2022, sottoposto a nuovo riesame, avente ad oggetto i medesimi beni oggetto del precedente decreto di sequestro del 29/06/2022.

Il riesame è stato rigettato con l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Nuoro il 22/09/2022 quale giudice del riesame. 2.Avverso l'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 22/09/2022, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione, formulando tre motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti, rappresentando la inoffensività e la liceità della condotta contestata.

Rappresenta di aver intrapreso la cultura di canapa indiana, quale imprenditore agricolo, nel rispetto degli scopi e dei requisiti indicati dalla legge 242/2016, come emerge inconfutabilmente dalle analisi chimiche e tossicologiche del materiale sequestrato, eseguite autonomamente dal ricorrente, le quali attestano una concentrazione di THC ben al di sotto della soglia penale di rilevanza.

Pertanto, il sequestro delle coltivazioni di canapa è avvenuto in violazione dell'art.4, comma 7,

I. 242/2016, che espressamente prevede che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6%. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge dell'art. 325 cod.proc.pen.

Il decreto di convalida del sequestro del 30/07/2022 recava un difetto di motivazione, in quanto non specificava la natura delle res ablate, se corpo del reato, cose ad esso pertinenti o altro.

La difesa ha rappresentato tale doglianza in sede di riesame, ma il Tribunale del riesame non ha disposto l'annullamento del decreto, sebbene carente di motivazione, limitandosi ad integrarne la motivazione, specificando che il materiale sequestrato costituisce corpo del reato.

Il ricorrente rappresenta che il giudice avrebbe dovuto prendere atto della lacuna motivazionale e dichiarare la nullità del decreto del 30/07/2022 sottoposto al riesame, senza integrare i contenuti della motivazione, posto che spetta all'autorità giudiziaria indicare, nel proprio provvedimento, se gli elementi ricercati rappresentano il corpo del reato o cose ad esso pertinenti. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice ha integrato la motivazione anche in ordine alle esigenze probatorie di cui il decreto di sequestro probatorio era sprovvisto, sostituendosi illegittimamente al pubblico ministero.

Il decreto impugnato non recava affatto alcuna indicazione su tali esigenze nemmeno con una formula di stile, limitandosi a richiamare genericamente "inderogabili esigenze di indagini".

Non sono chiariti i profili della pertinenza delle res al reato ipotizzato, dell'afferenza probatoria, della proporzionalità rispetto agli accertamenti, delle finalità perseguite con tali accertamenti, disattendendo così quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza sovranazionale, che ne richiedono una chiara, esplicita, congrua motivazione.

Tale lacuna motivazionale non poteva essere colmata con la motivazione integrativa dell'ordinanza impugnata.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente si duole della carenza di motivazione sul fumus commissi delicti, non essendo in alcun modo indicata nell'ordinanza impugnata la condotta illecita a lui ascritta o il titolo di reato commesso, che veniva appresa dall'indagato solo con la ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, ove veniva richiamata la disposizione penale contestata.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente si duole della illegittima reiterazione del provvedimento di sequestro, emesso in seguito dell'annullamento del precedente decreto, ed effettuato sulla medesima sostanza stupefacente, pur in assenza di nova ed essendo immutata la situazione di fatto.

Pertanto deduce la invalidità del decreto di sequestro del 30/07/2022, in quanto fondato sui medesimi elementi già in possesso dell'autorità giudiziaria e da questtygià valutati in occasione della precedente ablazione convalidata con decreto del 20/06/2022, poi annullato.

Si è determinata quindi una preclusione processuale derivante da una precedente pronuncia che può essere superata solo purché si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, dott.essa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. In relazione al primo e al quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta il fumus commissi delicti, deve puntualizzarsi, in diritto, che, mentre nel caso di sequestro preventivo l'accertamento del fumus ha ad oggetto l'individuazione di concreti elementi atti a configurare la sussistenza del reato, in tema di sequestro probatorio, il fumus, per la specificità delle ragioni che giustificano la misura reale, deve essere valutato con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, da parte della pubblica accusa, sull'oggetto del reato stesso o su cosa ad esso pertinente, ai fini dell'acquisizione di prove certe o di ulteriori elementi di reità; indagini non esperibili senza la sottrazione della disponibilità della cosa all'indagato ovvero l'acquisizione della sua disponibilità da parte dell'Autorità giudiziaria.

Peraltro, i concreti elementi indicati dal PM devono essere valutati esclusivamente al fine di verificare la configurabilità del reato e la necessità dell'acquisizione probatoria cui il sequestro è finalizzato ma non per effettuare un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa (per tutte, Sez.

U, n. 23/97 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657).

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciarsi esclusivamente in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato.

Tale astrattezza però non implica che il giudice debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza.

Alla giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico ministero.

L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.

Pertanto il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez.

U, n. 20 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ceolin, Rv. 199172).

Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del quale è stato operato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova, che si vuole rendere disponibile per il processo, e non mira a soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari. 1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, ha adeguatamente motivato in merito al fumus del reato ipotizzato sulla base di quanto constatato dai verbalizzanti al momento dell'accesso presso l'immobile nella disponibilità del ricorrente.

Il giudice ha osservato che le questioni attinenti alla quantità e alla natura della sostanza in sequestro e alla percentuale di principio attivo della stessa, anche ai fini del superamento della soglia fissata dalla normativa di settore, sono state demandate ad apposito accertamento tecnico, volto ayr verificare la ricorrenza dei requisiti di liceità della coltivazione della c.d. canapa light.

Inoltre, in assenza di documentazione attestante la qualità delle piante coltivate, ha desunto dalle circostanze e dalle modalità del rinvenimento e dalle rilevanti quantità di canapa, che non si trattasse di canapa legalmente detenuta ai sensi della legge n. 242 del 2016, e che l'affermazione del rispetto dei limiti da tale legge stabiliti, in quanto meramente dedotta dal Melas, ma non documentata in alcun modo, fosse priva di rilievo.

2. Anche con riferimento alla terza doglianza, avente ad oggetto il difetto di motivazione in ordine alle esigenze probatorie, si ricorda che, recentemente, Sez.

U, 19/04/2018, Botticelli, ha condivisibilmente fornito risposta affermativa al quesito se, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l'accertamento dei fatti.

2.1. Nel caso in disamina, il giudice del riesame ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenesse adeguata motivazione in tal senso, in quanto richiama inderogabili esigenze di indagini, in ragione dell'espletamento di un accertamento tecnico sulla quantità di principio attivo e sull'eventuale superamento della soglia legale, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato.

3. Con riferimento alla seconda doglianza, il Tribunale ha affermato l'infondatezza del motivo volto a denunciare la mancanza di motivazione del provvedimento sulla finalità probatoria perseguita per l'accertamento dei fatti e sulla omessa indicazione della natura delle res ablate, se corpo del reato o cose ad esso pertinenti.

Il decreto di convalida del sequestro probatorio, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è apparso al giudice del riesame sorretto da solida motivazione in ordine alla sussistenza della relazione tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, tipica della nozione di corpo di reato, la quale postula precisamente l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale.

Infondata quindi è la doglianza che lamenta una indebita integrazione da parte del giudice del riesame del provvedimento di convalida nello specificare che i beni in sequestro costituiscono corpo del reato.

4. In ordine alla quinta doglianza, con la quale il ricorrente lamenta la violazione del c.d. giudicato cautelare e la sussistenza della preclusione processuale, si osserva che la caducazione del provvedimento del 29/06/2022 è avvenuta per motivi di carattere formale, perché il primo giudice ha annullato per vizio della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, sicchè non vi è alcuna necessità di elementi nuovi.

Si ricorda, in proposito che, in tema di sequestro probatorio, preclude la reiterazione della misura per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona, la circostanza che l'annullamento del provvedimento sia intervenuto in seguito alla valutazione del merito della contestazione da parte del tribunale del riesame, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale, mentre il giudicato cautelare non si forma quando in sede di annullamento non sia stata espressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio contenuto negli atti del procedimento e cristallizzati in quella specifica fase processuale (Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021 Cc. (dep. 10/02/2022) Rv. 282776).5.

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NUORO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lanusei ha convalidato il sequestro probatorio avente ad oggetto 49 scatoloni e una busta verde, contenenti canapa indiana, già lavorata e pronta per la consumazione, rinvenuti all'esito di una perquisizione avvenuta il 28/06/2022 sull'immobile in uso a [OSCURATO:PERSONA], ipotizzando a carico del Melas il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, non avendo lo stesso documentato in alcun modo la liceità della canapa detenuta. Con separato provvedimento di delega, il PM ha disposto il campionamento della sostanza e la sottoposizione a perizia della stessa allo scopo di accertarne la natura ed il principio attivo. Avverso il provvedimento di convalida del sequestro del 29/06/2022 il Melas ha proposto istanza di riesame ed il Tribunale di Nuoro, con ordinanza del 19/07/2022, ha dichiarato la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per omessa notifica dell'avviso al secondo difensore nominato dall'interessato, ed annullato il decreto. Il Procuratore della Repubblica, a seguito di tale annullamento, ha successivamente adottato un nuovo decreto di sequestro probatorio, emesso in data 30/07/2022, sottoposto a nuovo riesame, avente ad oggetto i medesimi beni oggetto del precedente decreto di sequestro del 29/06/2022. Il riesame è stato rigettato con l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Nuoro il 22/09/2022 quale giudice del riesame. 2.Avverso l'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 22/09/2022, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione, formulando tre motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti, rappresentando la inoffensività e la liceità della condotta contestata. Rappresenta di aver intrapreso la cultura di canapa indiana, quale imprenditore agricolo, nel rispetto degli scopi e dei requisiti indicati dalla legge 242/2016, come emerge inconfutabilmente dalle analisi chimiche e tossicologiche del materiale sequestrato, eseguite autonomamente dal ricorrente, le quali attestano una concentrazione di THC ben al di sotto della soglia penale di rilevanza. Pertanto, il sequestro delle coltivazioni di canapa è avvenuto in violazione dell'art.4, comma 7, I. 242/2016, che espressamente prevede che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6%. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge dell'art. 325 cod.proc.pen. Il decreto di convalida del sequestro del 30/07/2022 recava un difetto di motivazione, in quanto non specificava la natura delle res ablate, se corpo del reato, cose ad esso pertinenti o altro. La difesa ha rappresentato tale doglianza in sede di riesame, ma il Tribunale del riesame non ha disposto l'annullamento del decreto, sebbene carente di motivazione, limitandosi ad integrarne la motivazione, specificando che il materiale sequestrato costituisce corpo del reato. Il ricorrente rappresenta che il giudice avrebbe dovuto prendere atto della lacuna motivazionale e dichiarare la nullità del decreto del 30/07/2022 sottoposto al riesame, senza integrare i contenuti della motivazione, posto che spetta all'autorità giudiziaria indicare, nel proprio provvedimento, se gli elementi ricercati rappresentano il corpo del reato o cose ad esso pertinenti. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice ha integrato la motivazione anche in ordine alle esigenze probatorie di cui il decreto di sequestro probatorio era sprovvisto, sostituendosi illegittimamente al pubblico ministero. Il decreto impugnato non recava affatto alcuna indicazione su tali esigenze nemmeno con una formula di stile, limitandosi a richiamare genericamente "inderogabili esigenze di indagini". Non sono chiariti i profili della pertinenza delle res al reato ipotizzato, dell'afferenza probatoria, della proporzionalità rispetto agli accertamenti, delle finalità perseguite con tali accertamenti, disattendendo così quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza sovranazionale, che ne richiedono una chiara, esplicita, congrua motivazione. Tale lacuna motivazionale non poteva essere colmata con la motivazione integrativa dell'ordinanza impugnata. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente si duole della carenza di motivazione sul fumus commissi delicti, non essendo in alcun modo indicata nell'ordinanza impugnata la condotta illecita a lui ascritta o il titolo di reato commesso, che veniva appresa dall'indagato solo con la ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, ove veniva richiamata la disposizione penale contestata. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente si duole della illegittima reiterazione del provvedimento di sequestro, emesso in seguito dell'annullamento del precedente decreto, ed effettuato sulla medesima sostanza stupefacente, pur in assenza di nova ed essendo immutata la situazione di fatto. Pertanto deduce la invalidità del decreto di sequestro del 30/07/2022, in quanto fondato sui medesimi elementi già in possesso dell'autorità giudiziaria e da questtygià valutati in occasione della precedente ablazione convalidata con decreto del 20/06/2022, poi annullato. Si è determinata quindi una preclusione processuale derivante da una precedente pronuncia che può essere superata solo purché si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, dott.essa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. In relazione al primo e al quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta il fumus commissi delicti, deve puntualizzarsi, in diritto, che, mentre nel caso di sequestro preventivo l'accertamento del fumus ha ad oggetto l'individuazione di concreti elementi atti a configurare la sussistenza del reato, in tema di sequestro probatorio, il fumus, per la specificità delle ragioni che giustificano la misura reale, deve essere valutato con riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, da parte della pubblica accusa, sull'oggetto del reato stesso o su cosa ad esso pertinente, ai fini dell'acquisizione di prove certe o di ulteriori elementi di reità; indagini non esperibili senza la sottrazione della disponibilità della cosa all'indagato ovvero l'acquisizione della sua disponibilità da parte dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, i concreti elementi indicati dal PM devono essere valutati esclusivamente al fine di verificare la configurabilità del reato e la necessità dell'acquisizione probatoria cui il sequestro è finalizzato ma non per effettuare un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa (per tutte, Sez. U, n. 23/97 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il tribunale, in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciarsi esclusivamente in ordine all'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza però non implica che il giudice debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 20 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ceolin, Rv. 199172). Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei confronti del quale è stato operato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova, che si vuole rendere disponibile per il processo, e non mira a soddisfare le finalità per le quali il legislatore ha predisposto le misure cautelari. 1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, ha adeguatamente motivato in merito al fumus del reato ipotizzato sulla base di quanto constatato dai verbalizzanti al momento dell'accesso presso l'immobile nella disponibilità del ricorrente. Il giudice ha osservato che le questioni attinenti alla quantità e alla natura della sostanza in sequestro e alla percentuale di principio attivo della stessa, anche ai fini del superamento della soglia fissata dalla normativa di settore, sono state demandate ad apposito accertamento tecnico, volto ayr verificare la ricorrenza dei requisiti di liceità della coltivazione della c.d. canapa light. Inoltre, in assenza di documentazione attestante la qualità delle piante coltivate, ha desunto dalle circostanze e dalle modalità del rinvenimento e dalle rilevanti quantità di canapa, che non si trattasse di canapa legalmente detenuta ai sensi della legge n. 242 del 2016, e che l'affermazione del rispetto dei limiti da tale legge stabiliti, in quanto meramente dedotta dal Melas, ma non documentata in alcun modo, fosse priva di rilievo. 2. Anche con riferimento alla terza doglianza, avente ad oggetto il difetto di motivazione in ordine alle esigenze probatorie, si ricorda che, recentemente, Sez. U, 19/04/2018, Botticelli, ha condivisibilmente fornito risposta affermativa al quesito se, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto alla finalità in concreto perseguita per l'accertamento dei fatti. 2.1. Nel caso in disamina, il giudice del riesame ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenesse adeguata motivazione in tal senso, in quanto richiama inderogabili esigenze di indagini, in ragione dell'espletamento di un accertamento tecnico sulla quantità di principio attivo e sull'eventuale superamento della soglia legale, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato. 3. Con riferimento alla seconda doglianza, il Tribunale ha affermato l'infondatezza del motivo volto a denunciare la mancanza di motivazione del provvedimento sulla finalità probatoria perseguita per l'accertamento dei fatti e sulla omessa indicazione della natura delle res ablate, se corpo del reato o cose ad esso pertinenti. Il decreto di convalida del sequestro probatorio, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è apparso al giudice del riesame sorretto da solida motivazione in ordine alla sussistenza della relazione tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine, tipica della nozione di corpo di reato, la quale postula precisamente l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale. Infondata quindi è la doglianza che lamenta una indebita integrazione da parte del giudice del riesame del provvedimento di convalida nello specificare che i beni in sequestro costituiscono corpo del reato. 4. In ordine alla quinta doglianza, con la quale il ricorrente lamenta la violazione del c.d. giudicato cautelare e la sussistenza della preclusione processuale, si osserva che la caducazione del provvedimento del 29/06/2022 è avvenuta per motivi di carattere formale, perché il primo giudice ha annullato per vizio della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, sicchè non vi è alcuna necessità di elementi nuovi. Si ricorda, in proposito che, in tema di sequestro probatorio, preclude la reiterazione della misura per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona, la circostanza che l'annullamento del provvedimento sia intervenuto in seguito alla valutazione del merito della contestazione da parte del tribunale del riesame, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale, mentre il giudicato cautelare non si forma quando in sede di annullamento non sia stata espressa alcuna valutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio contenuto negli atti del procedimento e cristallizzati in quella specifica fase processuale (Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021 Cc. (dep. 10/02/2022) Rv. 282776).5. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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