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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43183/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole del vizio di motivazione - sia con riguardo alle circostanze in cui fu sorpresa dal verbalizzante la cittadina extracomunitaria Bohdan, sia con riguardo al superamento della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] con la considerazione della sua non terzietà per essere il marito dell'imputata - sono manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza impugnata.

In tali argomentazioni, invero, si evidenzia che il teste di P.g. a più riprese affermava di aver notato la cittadina straniera, poi risultata priva di regolare permesso di soggiorno, mentre prestava attività lavorativa all'interno del locale e precisamente con dei bigliettini in mano, intenta alla gestione e preparazione degli ordini di arrivo e quindi in pieno svolgimento di un'attività alla quale non poteva essere preposta per la sua condizione di irregolare sul territorio italiano.

Inoltre, si evidenzia che le dichiarazioni rese in dibattimento da Amato, secondo cui la donna si sarebbe trovata nel locale solo per richiedere un'assunzione lavorativa, oltre ad essere smentite da quelle del verbalizzante, sono comunque dichiarazioni di soggetto interessato ai fatti, in quanto marito dell'imputata che svolgeva attività lavorativa nel locale.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole del vizio di motivazione - sia con riguardo alle circostanze in cui fu sorpresa dal verbalizzante la cittadina extracomunitaria Bohdan, sia con riguardo al superamento della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] con la considerazione della sua non terzietà per essere il marito dell'imputata - sono manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza impugnata. In tali argomentazioni, invero, si evidenzia che il teste di P.g. a più riprese affermava di aver notato la cittadina straniera, poi risultata priva di regolare permesso di soggiorno, mentre prestava attività lavorativa all'interno del locale e precisamente con dei bigliettini in mano, intenta alla gestione e preparazione degli ordini di arrivo e quindi in pieno svolgimento di un'attività alla quale non poteva essere preposta per la sua condizione di irregolare sul territorio italiano. Inoltre, si evidenzia che le dichiarazioni rese in dibattimento da Amato, secondo cui la donna si sarebbe trovata nel locale solo per richiedere un'assunzione lavorativa, oltre ad essere smentite da quelle del verbalizzante, sono comunque dichiarazioni di soggetto interessato ai fatti, in quanto marito dell'imputata che svolgeva attività lavorativa nel locale. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 43183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris