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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11804/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

17 ORDINANZA sul ricorso 29566/2017 proposto da: A.L.E.R.

Bergamo - Lecco - Sondrio - [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3055/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3055/2017 del 9.5.2017, ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale n. 11/13 del Registro dei Lodi della Camera Arbitrale per i [OSCURATO:PERSONA], pronunciato a maggioranza dal [OSCURATO:PERSONA] composto dai sig.ri pro.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Capitani e Avv. [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto in data 19 febbraio 2013 nell'ambito della controversia insorta tra la A.L.E.R. ([OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Bergamo) e la [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza dei lavori di cui al contratto d'appalto del 31 luglio 1997, avente ad oggetto il recupero e la ristrutturazione del complesso edilizio rurale in Spirano (BG), denominato "Stallazzo".

La Corte d'Appello ha ritenuto che la sostituzione, da parte di A.L.E.R., dell'arbitro da quest'ultima originariamente nominato avv. [OSCURATO:PERSONA] con il nuovo arbitrato avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuta in violazione degli artt. 810, 811 cod. proc. civ. e dell'art. 23 bis del C.S.A. del contratto d'appalto, sia perché era stata comunicata direttamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] al costituendo Collegio arbitrale, sia perché la comunicazione alla società impugnante era stata effettuata solo in data 4 novembre 2011 dopo la costituzione del collegio arbitrale, e non aveva quindi consentito a [OSCURATO:PERSONA] di avere immediata conoscenza della sostituzione in data antecedente alla costituzione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la A.L.E.R.

Bergamo - Lecco - Sondrio - [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi.

La [OSCURATO:PERSONA] s.r1. ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 810 e 811 cod. proc. civ..

Espone la ricorrente che, con la modifica legislativa di cui all'art. 21 d.lgs n. 40/2006, l'attuale formulazione dell'art. 810 cod. proc. civ. ha eliminato la previsione della notifica a mezzo [OSCURATO:PERSONA], mentre l'art. 811 cod. proc. civ. stabilisce che, ove le modalità di sostituzione dell'arbitro non siano state disciplinate dalla convenzione d'arbitrato, si applica il meccanismo di cui all'art.810 cod. proc. civ..

Ad avviso della ricorrente, in assenza di previsioni specifiche del contratto d'appalto, la sostituzione del proprio arbitro è stata pienamente conforme al disposto degli artt. 810 e 811 cod. proc. civ., essendo la comunicazione di sostituzione stata effettuata dapprima con raccomandata ed anche con un successivo atto notificato il 4 novembre 2011.

Censura la ricorrente che la Corte d'Appello ha posto a fondamento della nullità del lodo il mancato adempimento di una formalità che non ha determinato alcuna lesione del contraddittorio, non avendo inciso in alcun modo sulle difese sostanziali delle parti, in un procedimento, quale quello arbitrale, in cui vige il principio di libertà delle forme.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 comma 30 cod. proc. civ..

Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello ha ritenuto erroneamente viziato da nullità il lodo arbitrale nonostante che la designazione del nuovo arbitro sia rimasta sanata per effetto del raggiungimento dello scopo per effetto della norma sopra citata.

Evidenzia che la comunicazione effettuata da ALER ha assolto alla sua funzione, tanto è vero che proprio nella prima memoria difensiva di [OSCURATO:PERSONA] si conferma l'avvenuta conoscenza di detta sostituzione.

Peraltro, nel silenzio delle parti circa le regole procedimentali da seguire, gli arbitri possono disciplinare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Nel caso di specie, non essendo stata prevista dal contratto d'appalto alcuna forma particolare per la nomina degli arbitri, si deve ritenere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829 comma 1° n. 2 cod. proc. civ..

Ribadisce la ricorrente che l'assenza di particolari formalità previste dalla clausola arbitrale per l'ipotesi di sostituzione di un componente del collegio imponeva di respingere la censura di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, con riferimento all'arbitro nominato in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la odierno controricorrente non aveva eccepito alcunchè in ordine ad eventuali cause ostative alla nomina o eventuali incompatibilità.

4. Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono fondati.

Va preliminarmente osservato che, ove sorga in relazione ad un procedimento arbitrale l'eventualità di sostituire gli arbitri, l'art. 811 cod. proc. civ., richiama espressamente i criteri previsti dalle parti nella convenzione d'arbitrato per la loro nomina, stabilendo altresì, nel caso in cui tale convenzione nulla disponga al riguardo, l'applicazione dell'art. 810 cod. proc. civ..

In particolare, quest'ultima norma, nel disciplinare la nomina degli arbitri, prevede che:"

1. Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri.

La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

2. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.

Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.

3. Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.

4. Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto".

Dunque, l'art. 810 cod. proc. civ. si limita a richiedere, ai fini della nomina degli arbitri (e tale modalità si applica, conseguentemente, anche per la loro sostituzione) la comunicazione, ad opera di una parte all'altra, del nominativo del proprio arbitro con atto notificato per iscritto, con invito alla controparte di procedere entro un certo termine alla nomina di quello proprio.

Ove, come nel caso di specie, sia solo una delle parti a sostituire il proprio arbitro, ovviamente la necessità dell'invito alla designazione altrui verrà meno.

La norma, che ha senz'altro natura di ordine pubblico, non prevede ulteriori formalità per la nomina (per la conseguente sostituzione) degli arbitri (la cui inosservanza è sanzionata con la nullità a norma dell'art. 829 comma 1° n. 2 cod. proc. civ.).

Ne consegue che l'interprete non è abilitato a pronunciare la nullità del lodo per la supposta inosservanza di formalità che non sono neppure previste nella disciplina normativa dell'arbitrato.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto di individuare un'ipotesi di nullità del lodo sul rilievo che la sostituzione dell'arbitro era stata comunicata direttamente dall'arbitro sostituito di A.L.E.R (avv. [OSCURATO:PERSONA]) al costituendo Collegio arbitrale, sia perché la comunicazione alla società impugnante era stata effettuata solo in data 4 novembre 2011, dopo la costituzione del collegio arbitrale, e non aveva quindi consentito a [OSCURATO:PERSONA] di avere immediata conoscenza della sostituzione in data antecedente alla costituzione.

Premesso che l'art. 810 cod. proc. civ. non prescrive che la società che sostituisce il proprio arbitro debba comunicare tale sostituzione alla controparte prima della costituzione del collegio (ben potendo, d'altra parte, la necessità della sostituzione insorgere in un momento successivo) e prima che ne vengano a conoscenza gli altri arbitri già nominati, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure allegato che da tale tardiva comunicazione le siano derivati dei pregiudizi sul piano del diritto di difesa.

In proposito, la parte ricorrente si è limitata a far valere il mancato adempimento da parte di ALER della "formalità" prevista dalla legge per la comunicazione della sostituzione di un arbitro alla controparte, non eccependo alcunchè in ordine ad eventuali cause ostative alla nomina o eventuali incompatibilità del nuovo arbitrag, nominato.

Si tratterebbe, dunque, di una violazione solo formale - ma si ripete nessuna norma prevede tale asserita formalità - che non risulta comunque aver arrecato alcun pregiudizio (nemmeno dedotto) alla controparte.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 10.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ORDINANZA sul ricorso 29566/2017 proposto da: A.L.E.R. Bergamo - Lecco - Sondrio - [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3055/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3055/2017 del 9.5.2017, ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale n. 11/13 del Registro dei Lodi della Camera Arbitrale per i [OSCURATO:PERSONA], pronunciato a maggioranza dal [OSCURATO:PERSONA] composto dai sig.ri pro. Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Capitani e Avv. [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto in data 19 febbraio 2013 nell'ambito della controversia insorta tra la A.L.E.R. ([OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Bergamo) e la [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenza dei lavori di cui al contratto d'appalto del 31 luglio 1997, avente ad oggetto il recupero e la ristrutturazione del complesso edilizio rurale in Spirano (BG), denominato "Stallazzo". La Corte d'Appello ha ritenuto che la sostituzione, da parte di A.L.E.R., dell'arbitro da quest'ultima originariamente nominato avv. [OSCURATO:PERSONA] con il nuovo arbitrato avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuta in violazione degli artt. 810, 811 cod. proc. civ. e dell'art. 23 bis del C.S.A. del contratto d'appalto, sia perché era stata comunicata direttamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] al costituendo Collegio arbitrale, sia perché la comunicazione alla società impugnante era stata effettuata solo in data 4 novembre 2011 dopo la costituzione del collegio arbitrale, e non aveva quindi consentito a [OSCURATO:PERSONA] di avere immediata conoscenza della sostituzione in data antecedente alla costituzione. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la A.L.E.R. Bergamo - Lecco - Sondrio - [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] affidandolo a tre motivi. La [OSCURATO:PERSONA] s.r1. ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 810 e 811 cod. proc. civ.. Espone la ricorrente che, con la modifica legislativa di cui all'art. 21 d.lgs n. 40/2006, l'attuale formulazione dell'art. 810 cod. proc. civ. ha eliminato la previsione della notifica a mezzo [OSCURATO:PERSONA], mentre l'art. 811 cod. proc. civ. stabilisce che, ove le modalità di sostituzione dell'arbitro non siano state disciplinate dalla convenzione d'arbitrato, si applica il meccanismo di cui all'art.810 cod. proc. civ.. Ad avviso della ricorrente, in assenza di previsioni specifiche del contratto d'appalto, la sostituzione del proprio arbitro è stata pienamente conforme al disposto degli artt. 810 e 811 cod. proc. civ., essendo la comunicazione di sostituzione stata effettuata dapprima con raccomandata ed anche con un successivo atto notificato il 4 novembre 2011. Censura la ricorrente che la Corte d'Appello ha posto a fondamento della nullità del lodo il mancato adempimento di una formalità che non ha determinato alcuna lesione del contraddittorio, non avendo inciso in alcun modo sulle difese sostanziali delle parti, in un procedimento, quale quello arbitrale, in cui vige il principio di libertà delle forme. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 comma 30 cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello ha ritenuto erroneamente viziato da nullità il lodo arbitrale nonostante che la designazione del nuovo arbitro sia rimasta sanata per effetto del raggiungimento dello scopo per effetto della norma sopra citata. Evidenzia che la comunicazione effettuata da ALER ha assolto alla sua funzione, tanto è vero che proprio nella prima memoria difensiva di [OSCURATO:PERSONA] si conferma l'avvenuta conoscenza di detta sostituzione. Peraltro, nel silenzio delle parti circa le regole procedimentali da seguire, gli arbitri possono disciplinare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno. Nel caso di specie, non essendo stata prevista dal contratto d'appalto alcuna forma particolare per la nomina degli arbitri, si deve ritenere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829 comma 1° n. 2 cod. proc. civ.. Ribadisce la ricorrente che l'assenza di particolari formalità previste dalla clausola arbitrale per l'ipotesi di sostituzione di un componente del collegio imponeva di respingere la censura di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, con riferimento all'arbitro nominato in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la odierno controricorrente non aveva eccepito alcunchè in ordine ad eventuali cause ostative alla nomina o eventuali incompatibilità. 4. Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono fondati. Va preliminarmente osservato che, ove sorga in relazione ad un procedimento arbitrale l'eventualità di sostituire gli arbitri, l'art. 811 cod. proc. civ., richiama espressamente i criteri previsti dalle parti nella convenzione d'arbitrato per la loro nomina, stabilendo altresì, nel caso in cui tale convenzione nulla disponga al riguardo, l'applicazione dell'art. 810 cod. proc. civ.. In particolare, quest'ultima norma, nel disciplinare la nomina degli arbitri, prevede che:" 1. Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati. 2. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. 3. Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. 4. Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto". Dunque, l'art. 810 cod. proc. civ. si limita a richiedere, ai fini della nomina degli arbitri (e tale modalità si applica, conseguentemente, anche per la loro sostituzione) la comunicazione, ad opera di una parte all'altra, del nominativo del proprio arbitro con atto notificato per iscritto, con invito alla controparte di procedere entro un certo termine alla nomina di quello proprio. Ove, come nel caso di specie, sia solo una delle parti a sostituire il proprio arbitro, ovviamente la necessità dell'invito alla designazione altrui verrà meno. La norma, che ha senz'altro natura di ordine pubblico, non prevede ulteriori formalità per la nomina (per la conseguente sostituzione) degli arbitri (la cui inosservanza è sanzionata con la nullità a norma dell'art. 829 comma 1° n. 2 cod. proc. civ.). Ne consegue che l'interprete non è abilitato a pronunciare la nullità del lodo per la supposta inosservanza di formalità che non sono neppure previste nella disciplina normativa dell'arbitrato. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto di individuare un'ipotesi di nullità del lodo sul rilievo che la sostituzione dell'arbitro era stata comunicata direttamente dall'arbitro sostituito di A.L.E.R (avv. [OSCURATO:PERSONA]) al costituendo Collegio arbitrale, sia perché la comunicazione alla società impugnante era stata effettuata solo in data 4 novembre 2011, dopo la costituzione del collegio arbitrale, e non aveva quindi consentito a [OSCURATO:PERSONA] di avere immediata conoscenza della sostituzione in data antecedente alla costituzione. Premesso che l'art. 810 cod. proc. civ. non prescrive che la società che sostituisce il proprio arbitro debba comunicare tale sostituzione alla controparte prima della costituzione del collegio (ben potendo, d'altra parte, la necessità della sostituzione insorgere in un momento successivo) e prima che ne vengano a conoscenza gli altri arbitri già nominati, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure allegato che da tale tardiva comunicazione le siano derivati dei pregiudizi sul piano del diritto di difesa. In proposito, la parte ricorrente si è limitata a far valere il mancato adempimento da parte di ALER della "formalità" prevista dalla legge per la comunicazione della sostituzione di un arbitro alla controparte, non eccependo alcunchè in ordine ad eventuali cause ostative alla nomina o eventuali incompatibilità del nuovo arbitrag, nominato. Si tratterebbe, dunque, di una violazione solo formale - ma si ripete nessuna norma prevede tale asserita formalità - che non risulta comunque aver arrecato alcun pregiudizio (nemmeno dedotto) alla controparte. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 10.
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