Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 15450/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la CORTE di APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – nella veste diGiudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alriconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati mediante tre sentenze(sentenza della Corte di appello di Lecce del 14/11/2018, per il reato di cui all’art. 337 cod.pen., commesso il 28 aprile 2018 in [OSCURATO:PERSONA]; sentenza della Corte di appello di Leccedel 24/09/2021, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso in data 01/12/2016 inTaranto; sentenza della Corte di appello di Lecce del 01/02/2023, per il reato di cui all’art.416 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Palmieri, deducendo la sussistenza del vizio di violazione di legge, per esser stati trascuratigli elementi della contiguità cronologica e spaziale, oltre che la medesimezza tipologia,riscontrabile fra i reati giudicati nelle diverse sedi.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Ccassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la CORTE di APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce – nella veste diGiudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alriconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati mediante tre sentenze(sentenza della Corte di appello di Lecce del 14/11/2018, per il reato di cui all’art. 337 cod.pen., commesso il 28 aprile 2018 in [OSCURATO:PERSONA]; sentenza della Corte di appello di Leccedel 24/09/2021, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso in data 01/12/2016 inTaranto; sentenza della Corte di appello di Lecce del 01/02/2023, per il reato di cui all’art.416 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Palmieri, deducendo la sussistenza del vizio di violazione di legge, per esser stati trascuratigli elementi della contiguità cronologica e spaziale, oltre che la medesimezza tipologia,riscontrabile fra i reati giudicati nelle diverse sedi.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Ccassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15450/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris