CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30831/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e di cui all'art. 316-ter cod. pen., alla pena di un anno di reclusione all'esito di giudizio abbreviato, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge in riferimento all'abrogazione del reato di cui all'art. 7 cit. (primo motivo) e vizio di motivazione relativamente all'accertamento del fatto per l'assenza agli atti della falsa dichiarazione (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone enunciati ermeneutici manifestamente infondati perché l'abrogazione, a far data dall'i gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (così, per tutte, Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione elo alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente precisato: «risulta documentaimente riscontrato che l'imputato nella richiesta di concessione del "Reddito di Cittadinanza", presentata il 31-10-2020 ha attestato di essere in possesso del requisito [...]» (l'istante era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quattro anni); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 m