CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 37094/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 febbraio - 10 marzo 2023 il Tribunale di Messina, quale giudice ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza 4 febbraio 2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso, indagato del delitto di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 gennaio 2023. Nella notte fra il 28 e 29 gennaio 2023, all'interno di locale discoteca, [OSCURATO:PERSONA] veniva attinto al collo da una coltellata sferratagli da [OSCURATO:PERSONA], persona da lui conosciuta. La circostanza è stata riferita dalla persona offesa, e confermata dall'indagato, il quale ha però precisato di aver voluto colpire, impugnando un pezzo di lamiera trovato a terra, Bonaffini ad una guancia, ma di averlo colpito al collo perché la vittima si era repentinamente spostata. Il fatto veniva qualificato come tentato omicidio, in ragione dell'utilizzo di oggetto da taglio, del distretto corporeo attinto e della successiva fuga, senza interessarsi delle condizioni della vittima. In particolare, è stato ritenuto che l'azione fosse stata commesso con coltello, arma che la vittima aveva visto in mano all'aggressore, e diretta al collo, non risultando attendibile la versione di comodo fornita dall'indagato. E' stato ritenuto sussistente pericolo di recidiva, per la spiccata capacità a delinquere desumibile dal fatto che l'indagato aveva portato un coltello con sé in una discoteca. Inadeguata la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, anche con il così detto braccialetto elettronico, per la incapacità di auto controllo dimostrata dall'indagato. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato. Il giudizio era stato fondato sulla condotta successiva, mentre il dato della unicità del colpo non era stato valorizzato sulla base della congettura secondo la quale l'aggressore si era trovato nella necessità di una fuga immediata. I dati fattuali disponibili potevano, al più, giustificare la sussistenza di un dolo omicidiario solo eventuale, incompatibile con la fattispecie tentata. 2 5c( Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione sia in ordine all'esigenza cautelare del pericolo di recidiva che alla necessità della massima misura. Sotto il primo profilo, non erano state valutate la giovane età e la condizione di incensuratezza, mentre, quanto alla necessità della custodia in carcere, non era stata valutata l'idoneità degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. Il primo motivo ha contenuto di merito. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato, che aveva ritenuto sussistente in capo al ricorrente la volontà di uccidere il Bonaffini in ragione della pericolosità dell'arma utilizzata e del carattere vitale del distretto corporeo attinto (una coltellata al collo), il ricorso ha attribuito, nell'ambito di una lettura alternativa dei dati disponibili, rilievo decisivo all'unicità del fendente sferrato, ritenuto elemento univocamente significativo di una volontà diretta unicamente a ferire. Si tratta di argomento di merito, funzionale ad una nuova valutazione del merito sottratta alla cognizione del giudice di legittimità, che, nell'esercitare il sindacato sulla motivazione, deve limitarsi a verificare la effettività, coerenza e \\nlb congruità logica della giustificazione del giudizio. Si tratta, inoltre, di rilievi critici già esaminati dal Tribunale, che ha osservato che l'unicità della coltellata non era incompatibile con la volontà di uccidere, dato che si era trattato di una modalità esecutiva necessitata dall'esigenza di fuggire quanto più rapidamente possibile. Il ricorso, anche con riguardo a tale rilievo, contrappone una considerazione di merito, osservando che la seconda coltellata avrebbe richiesto solo pochi attimi, ma tale deduzione conferma l'impostazione di merito seguita dall'impostazione critica del ricorrente. L'ordinanza ha osservato che, al più, il dolo omicidiario poteva essere ritenuto alternativo, che è comunque una forma di dolo diretto riscontrabile nelle azioni criminose che si caratterizzano per il rapporto di progressione tra i beni giuridici lesi (incolumità e vita), manifestazione di volontà diversa dal dolo eventuale. 2. Con riguardo alla sussistenza del pericolo di recidiva, e al grado di detto pericolo, il secondo motivo articola la censura sul rilievo della condizione di incensuratezza dell'indagato, dato significativo di mera occasionalità e di non probabilità di reiterazione, e comunque di un pericolo di recidiva assicurabile con la custodia domiciliare. Anche in relazione a tali punti della decisione cautelare la difesa ha inteso sottoporre al collegio argomenti relativi al merito, senza una specifica critica alla struttura della motivazione resa sul punto. Il Tribunale, infatti, ha valorizzato il dato relativo alle particolari modalità del fatto - avvenuto all'interno di una discoteca, con "fredda preordinazione" - come significativo di intensa capacità a delinquere e dunque di elevata probabilità di reiterazione di reati della stessa specie. La valutazione compiuta ha dato contezza anche della impossibilità di far conto su una capacità del ricorrente di auto controllo e di rispetto delle prescrizioni, rendendo così non adeguate misure custodiali meno afflittive. Il secondo motivo, sul punto, ha proposto una critica di merito, esprimendo dissenso rispetto ai giudizi del Tribunale, ma, ancora, nell'ambito di una prospettiva estranea al giudizio di legittimità. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle w o (V) 0,52 ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma