Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:1070
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0572_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 novembre 2025 –
SiLog/EUIPO – Silog ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑572/24)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio nazionale denominativo anteriore SILOG – Motivo di nullità relativa – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Diritto di essere ascoltato»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b), e 60, § 1, a)]
(v. punti 20, 21, 67)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b), e 60, § 1, a)]
(v. punto 28)
3.
Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata
(v. punto 29)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi [OSCURATO:PERSONA] e denominativo SILOG
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b), e 60, § 1, a)]
(v. punti 35, 40, 53, 54, 61, 62, 66, 71)
5.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Art. 296 TFUE)
(v. punto 36)
6.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punti 38, 39)
7.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b), e 60, § 1, a)]
(v. punti 41, 42, 56)
8.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Fatti e prove non dedotti in tempo utile – Presa in considerazione – Potere discrezionale dell’Ufficio
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2)
(v. punti 77, 78, 90)
9.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 2
a
frase)
(v. punto 107)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La SiLog GmbH si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA].
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.