CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 5 maggio 2022 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, ha rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 2 anni ed 8 mesi di reclusione per i reati ex art. 416 cod. pen., (capo 1), 8 d.lgs. n.74 del 2000 (capi da 2 a 6), 43, lett. A), d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 7), 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 8 a 12), 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 13). La Corte territoriale ha, invece, confermato la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi da 1 a 13 alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione all'esito del giudizio abbreviato. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati. 2. Con unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione del minimo aumento per la continuazione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto sei motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sul ruolo di partecipe all'interno dell'associazione per delinquere di cui al capo a). Mancherebbero, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, gli elementi costitutivi del reato associativo: il vincolo tendenzialmente stabile, l'indeterminatezza del programma criminoso, l'esistenza della struttura. Vi sarebbe stata una organizzazione occasionale ed accidentale. La motivazione in risposta al relativo motivo di appello sarebbe illogica e parziale: la Corte territoriale, pur ritenendo esistente la struttura organizzativa, avrebbe sostenuto che vi sarebbero state carenze organizzative in caso di difficoltà. Mancherebbe il disegno criminoso volto ad una serie indeterminata di reati, trattandosi di reati finanziari. Dalle intercettazioni emergerebbe la prova che al ricorrente non possa contestarsi la qualifica di partecipe. La motivazione della sentenza, che ha ritenuto l'imputato partecipe dell'associazione per delinquere dal 2015, non spiegherebbe perché nella conversazione ambientale n.29 del 2018 [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente, riferì a quest'ultimo il meccanismo delle società fittizie, il guadagno del sodale Gam per sulla costituzione della società.Non si comprenderebbe perché le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] debbano andare esenti da critiche. La Corte territoriale non avrebbe valutato le dichiarazioni favorevoli rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe riferito di non aver mai avuto rapporti con il ricorrente. c,„t Mancherebbero elementi di prova esziaCagg ruolo che il ricorrente avrebbe avuto nelle ditte diverse dalla Europa, costituite in epoca risalente rispetto al 2018. 3.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto esistente la circostanza aggravante ex art. 61-bis cod. pen.: sussisterebbe il limite di applicazione stabilito da Sez. U Adami, n.18374 del 2013; vi sarebbe una transnazionalità più formale, per l'appartenenza ad altre nazioni di alcuni imputati, che sostanziale. 3.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sull'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi da 2 a 13. Anche il Giudice per l'udienza preliminare avrebbe affermato che le intercettazioni telefoniche non darebbero riscontri delle condotte precedenti la creazione della ditta Europa. Il collocamento delle ditte nel sistema associativo non implica che al ricorrente siano imputabili tutti i rapporti tenuti dalla ditta austriaca dal giugno 2015 al giugno 2018. Mancherebbero, dunque, elementi di riscontro. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] potrebbero costituire elementi a carico ma dovrebbero essere valutate in base ai riscontri provenienti dalle altre dichiarazioni. 3.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 della Costituzione, quanto alla conferma della confisca dell'immobile adibito ad abitazione del ricorrente e del suo nucleo familiare: tale immobile non potrebbe essere oggetto di confisca in quanto non suscettibile di espropriazione forzata. La confisca sulla prima casa implicherebbe la violazione dell'art. 47 Cost. 3.5. Con il quinto motivo si deducono la violazione dell'art. 655 cod. proc. pen. per la mancata quantificazione del valore dei beni sottoposti a sequestro e l'inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen. Secondo quanto documentato dalla Procura generale presso la Corte di appello, risulterebbero in sequestro preventivo solo alcuni beni immobili di cui, però, non sarebbe stato determinato il valore e ciò inciderebbe sul superamento del profitto relativo alla IVA non pagata. Il mancato superamento del valore del profitto non sarebbe stato determinato con certezza e ciò comporterebbe la lesione del principio di proporzionalità.Inoltre, quanto al sequestro ex art. 321 cod. proc. pen., l'imputato non avrebbe ricevuto il verbale del sequestro a cui è sottoposto l'immobile posto in Spagna, sicché non sarebbe stato possibile valutare il rispetto dei termini e delle formalità ex art. 321 cod. proc. pen. 3.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha negato il riconoscimento del minimo aumento per la continuazione tra i reati, determinato in un anno e 9 mesi per i 12 reati satelliti. I giudici di merito non avrebbero determinato l'aumento per la continuazione per ciascun reato, violando i principi stabiliti dalle Sezioni unite al fine di poter verificare l'esercizio della discrezionalità e consentire l'applicazione di altri istituti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La determinazione della pena, anche quanto agli aumenti per la continuazione è avvenuta da parte della Corte di appello recependo il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.: la pena è stata determinata nella misura richiesta dall'imputato sicché il ricorrente non ha alcun interesse concreto alla proposizione del motivo. Va ribadito, in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata; così Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; cfr. nello stesso senso Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01, proprio in relazione agli aumenti di pena a titolo di continuazione. La Corte territoriale ha, comunque, specificamente motivato la congruità del complessivo aumento per la continuazione. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca in quanto non si confronta realmente con l'ampia motivazione della sentenza impugnata sia sulla sussistenza del reato associativo che sulla condotta di partecipazione. Nella prima parte del motivo il ricorrente propone esclusivamente la propria lettura del materiale probatorio, per altro in modo generico e senza concreti riferimenti alle prove che non sarebbero state valutate, ribadendo gli argomenti dell'appello a cui la Corte territoriale ha dato ampia risposta. A partire dalla pagina 23 la Corte di appello ha argomentato in diritto ed in fatto sulla sussistenza delle prove che dimostrano l'esistenza dell'associazione per delinquere; da pag.24 sono indicate le prove della sussistenza della condotta di partecipazione. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la Corte territoriale ha esplicitamente risposto ai motivi di appello sulla interpretazione della conversazione ambientale n. 29. Nessuna specifica contestazione si rinviene nel ricorso rispetto alle prove a carico indicate da pag. 25: gli interrogatori di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], le intercettazioni riportate testualmente. La Corte di appello ha specificamente risposto al motivo di appello sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulle attività sulla ditta Europa: il ricorso non si confronta con la motivazione limitandosi a ribadire gli argomenti dell'appello. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. La Corte territoriale ha risposto in fatto ed in diritto al motivo di appello sulla insussistenza della circostanza aggravante ex art. 61-bis cod. pen. nelle pagine 26-28; il ricorso si limita ad affermare l'applicabilità dei principi della sentenza Adami delle Sezioni Unite senza confrontarsi in alcun modo con gli elementi di prova indicati dalla Corte di appello e senza una contestazione complessiva e specifica della motivazione. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Anche in tal caso il ricorso prospetta solo una generica ricostruzione alternativa, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha indicato, in tutta la parte relativa alla valutazione della posizione del ricorrente, gli elementi di prova a suo carico ed ha risposto al motivo di appello sul valore probatorio delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili ex art. 609 cod. proc. pen. trattandosi di questioni non dedotte con l'appello, con cui era stato esclusivamente richiesto il dissequestro dell'immobile; con l'appello non furono dedotte specifiche questioni sulla confisca. 2.4.1. Inoltre, il quarto motivo, nella parte in cui deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 47 Cost., è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. secondo i principi affermati da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; in motivazione le Sezioni Unite hanno affermato che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione: «Invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale», nel caso di specie non proposta. 2.4.2. La decisione sull'istanza di dissequestro non può essere valutata in questa sede sussistendo la competenza funzionale del Tribunale del riesame in sede di appello cautelare reale. È, dunque, manifestamente infondato il quinto motivo nella parte in cui deduce l'inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen. 2.5. Il sesto motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione per aver negato all'imputato il minimo aumento per la continuazione, è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha specificamente motivato sull'entità degli aumenti ex art. 81 cod. pen., a pag. 33-34. Nel caso in esame non vi è alcuna violazione dei principi della sentenza delle Sezioni Unite che non vieta in alcun modo di individuare, in caso di pari gravità in concreto, un aumento uguale per ciascun reato. Per altro, l'aumento di un mese e 15 giorni per ciascun reato, individuato dalla Corte territoriale, è di minima entità, se rapportato alle pene edittali dei reati contestati. Avendo la Corte territoriale esplicitamente motivato l'entità degli aumenti in base ai parametri ex art. 133 cod. pen., con il ricorso sì contesta la congruità della pena e ciò esula dai motivi proponibili ex art. 606 cod. proc. pen. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i