CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha riformato quanto alla pena quella del Tribunale di Ancona, confermando la penale responsabilità del ricorrente quale concorrente estraneo nel delitto di bancarotta societaria fraudolenta di tipo distrattivo; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso è del tutto aspecifico, in quanto lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine al dolo richiesto per il concorrente estraneo nel delitto fallimentare, non confrontandosi con i plurimi elementi comprovanti il dolo già evidenziati rispetto alla medesima doglianza da parte della Corte di appello (cfr. foil. 3 e 4 della sentenza impugnata). La Corte territoriale chiarisce come l'operazione di cessione della proprietà fosse in sé sintomatica di danneggiamento delle ragioni creditorie (emissione di un assegno da parte del ricorrente senza copertura, mancato incasso dell'assegno da parte del venditore, pertanto •.e5--,s;one de!Virnrnobie senza adeguato corrispettivo e prova deli'accordo fra i concorrenti), elementi con i quali non si confronta il motRio di ricorso, rispetto ai quali le doglianze risultano sostanzialmente reiterative di quelle già mosse con l'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 5 novem