CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 30943/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0601LQU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inam issipile il ricorso per cassazione avverso la sentenza o-211, applicativa della pena con cui si ~al come nel caso di specie, solo apparentemente git tcuiTesta la configurabilità dell'evasione contestata immediatamente desumibile dal tenore dell'imputazione quando/ di contro/ si lamenta in realtà un difetto di motivazione quanto alla verifica in concreto dei costituti oggettivi e soggettivi del reato in contestazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 Giugno 2025 .