CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 02622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 004FXFK2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, articolato in tre doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 15.100,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5- quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso a Seriate il 24 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Seriate - su cui riferiva il car. [OSCURATO:PERSONA] - erano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che risultava inottemperante al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia 111 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che la pendenza di ulteriori procedimenti penali non giustificava, ex se, la permanenza nel territorio italiano di [OSCURATO:PERSONA], non avendo il condannato formulato espressa autorizzazione a permanere nel nostro Paese, per esercitare le sue legittime prerogative difensive, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.). [OSCURATO:PERSONA], infine, che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che risultava gravato da altre pendenze processuali e si era già reso inottemperante a un precedente ordine di espulsione, non consentivano di ritenere i fatti di reato connotati da particolare tenuità - rilevante ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - e di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis