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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 01354/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29381 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.RI., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti avverso la sentenza n. 3111/2020 depositata il 14 settembre 2020 della Corte di appello di Napoli.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026

1. ─ Emma e [OSCURATO:PERSONA] hanno intimato un precetto al Consorzio CO.GE.RI. per l’importo di euro 1.682.701,50: ciò sul presupposto della condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli ai danni di quest’ultimo, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione.

È stato esposto che quest'ultima società era stata cancellata dal registro delle imprese per cessazione dell'attività e che i predetti Marcegaglia ne erano soci al momento dell’estinzione.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, resistita dai due intimanti.

Il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inesistenza del diritto di agire in executivis di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa risultava priva della qualità di socio al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ha evidenziato, poi, che l’estinzione della società non era stata dichiarata nel giudizio di merito e ha osservato come la questione relativa al mancato inserimento del credito azionato in via esecutiva nel bilancio di liquidazione della società, quale circostanza rilevante ai fini della concreta configurabilità della vicenda successoria, avrebbe dovuto farsi valere nel procedimento in cui si era formato il titolo giudiziale, e non in sede di opposizione a precetto.

Ha ritenuto, quindi, che [OSCURATO:PERSONA], quale socio dell’estinta [OSCURATO:PERSONA], aveva il diritto di agire in via esecutiva per il pagamento della sua parte del credito e ha respinto l’opposizione proposta.

3. ― L’appello proposto dal Co nsorzio, avversato dai Marcegaglia, è stato respinto dalla Corte di Napoli con sentenza del 14 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha in sintesi osservato: che il giudizio di merito era stato proseguito dopo la cancellazione della società ed era in capo a quest'ultima che si era formato il titolo esecutivo giudiziale; che, retrodatando al 1999 il momento in cui in cui aveva avuto luogo il trasferimento del credito dalla società ai soci, il Consorzio aveva trascurato di considerare che, per la giurisprudenza dell’epoca, alla Sez.

I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 cancellazione dal registro delle imprese non conseguiva l’estinzione delle società, che restavano in vita fino alla definizione dei loro rapporti patrimoniali; che alla condotta processuale tenuta nel corso del giudizio deputato alla formazione di quel titolo esecutivo doveva riconoscersi un significato contrario al preteso animus derelinquendi, venendo in evidenza la ferma intenzione della società di dar corso al giudizio anche dopo la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della pretesa azionata; che la legittimazione del socio quanto all'esecuzione del titolo era insorta solo con la definitiva formazione di quest'ultimo e, dunque, quale effetto del principio generale secondo cui, per effetto dell'estinzione della società, i diritti dalla medesima vantati transitano nella titolarità dei soci.

4. ― La decisione è stata impugnata per cassazione dal Consorzio CO.GE.RI. con un ricorso basato su di un motivo.

Emma e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Gli stessi si sono costituiti anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]: posizione, questa, fatta valere nel giudizio di merito con distinto atto di intervento.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Con propria memoria il Consorzio CO.GE.RI. ha reso noto il dato dell’apertura, nei suoi confronti, del procedimento di liquidazione giudiziale.

Il dato non interferisce con lo svolgimento del giudizio di legittimità.

E’ consolidato, infatti, il principio — da applicarsi all’istituto della liquidazione giudiziale, che qui viene in discorso — che è stato enunciato più volte in materia di fallimento: quello per cui l’apertura della procedura concorsuale di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo (per tutte: Cass. 13 marzo 2024, n. 6642; Cass. 6 novembre 2023, n. 30785).

Sez.

I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026

2. ― Con l’unico motivo di ricorso viene opposta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c..

Deduce la società ricorrente che il liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato mandato per i giudizi di impugnazione «senza l'avallo della compagine sociale» e che le impugnazioni promosse da o contro una società estinta sono inammissibili.

Muovendo dalla premessa che il regime introdotto dalla riforma del diritto societario opera anche per la società sopraindicata, la cui cancellazione dal registro delle imprese era intervenuta nel 1999, l'istante evoca la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la scelta dell’ente di cancellarsi dal registro delle imprese senza tener conto di una pendenza non ancora definita è da intendere come tacita manifestazione di rinuncia alla relativa pretesa: il ricorrente reputa pertanto operante in materia un principio di automatismo in base al quale il fatto stesso della cancellazione della società dal registro delle imprese va letto come atto abdicativo dei crediti non riscossi. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la vicenda successoria si era attuata non già al momento della formazione del titolo esecutivo, come aveva ritenuto la Corte di appello, bensì con la cancellazione della società, operante, nel caso di specie, dal 2004, anno di entrata in vigore della legge di riforma: con la conseguenza che doveva assumere rilievo la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] anni prima della definizione del giudizio di merito, quando si era esaurita l’attività liquidatoria senza che fosse stato manifestato interesse per il credito in questione.

3. — La complessa censura è infondata, anche se la motivazione della pronuncia impugnata sollecita alcune precisazioni.

4. — È pacifico che la cancellazione della società intervenne quando era pendente il giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Consorzio CO.GE.RI.: di ciò si dà atto nella sentenza impugnata, ove si precisa pure che la cancellazione della società dal registro delle imprese ebbe luogo nel 1999 (pag. 7); la circostanza della pendenza Sez.

I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 della lite al momento della cancellazione trova conferma nel ricorso per cassazione (pag. 2), ove è esposto che la stessa fu introdotta nel 1991.

5. — Secondo la giurisprudenza di questa Corte, all’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 che, modificando l'art. 2495, secondo comma, c.c., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge: con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva, e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire da detta data (così, per tutte, Cass. Sez.

U. 22 febbraio 2010, n. 4060).

Come è noto, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Cass. Sez.

U. 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071).

Sul versante processuale, poi, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (Cass. Sez.

U. 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071, citt.).

Può tuttavia accadere che l’evento interruttivo non sia stato fatto constatare nei modi di legge e che la sentenza sia pronunciata nei Sez.

I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 5 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 confronti della società estinta.

In termini generali, quando sia mancata, da parte del difensore, tale attività, il processo non si interrompe e prosegue senza coinvolgimento dei successori, restando tuttavia a questi la sentenza opponibile (così, con riguardo al caso di morte della persona fisica, Cass. 10 febbraio 2005, n. 2707; sempre nel senso che in difetto di dichiarazione o notifica dell’atto interruttivo il processo continua fra le parti originarie, spiegando i propri effetti nei confronti dei successori a titolo universale, Cass. 13 ottobre 1992, n. 11174).

Questo effetto si determina in ragione dell’ineludibile venir meno dell’originario centro di imputazione del rapporto processuale.

Poiché, dunque, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa privandola della capacità di stare in giudizio, quando essa intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché tale giudizio non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale, divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione (Cass. 25 maggio 2017, n. 13183, in fattispecie in cui la sentenza di merito era stata pronunciata nei confronti della società cancellata; in senso conforme, Cass. 4 agosto 2017, n. 19580).

6. — Ha errato, dunque, la Corte di appello nell’affermare che si è formato il giudicato in capo alla società.

La mancata interruzione del giudizio di cognizione per l’avvenuta cancellazione della società determina che la relativa pronuncia faccia stato nei confronti dei soci, perciò legittimati a intimare il precetto e a promuovere l’azione esecutiva contro il soggetto convenuto in giudizio dalla società estinta, destinatario di condanna.

7. — Dopodiché, occorre osservare che, nell'ipotesi in cui venga Sez.

I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 6 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 emessa sentenza esecutiva in favore di un soggetto non più esistente al tempo della pronuncia, l'eventuale estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, per remissione del debito compiuta prima della condanna, deve essere eccepita dal debitore con l'ordinario mezzo di impugnazione, non potendo la stessa essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione iniziata dal successore del creditore estinto (Cass. 22 dicembre 2021, n. 41263, in materia di cancellazione di società dal registro delle imprese, nella cui motivazione si legge: «Quando […] il titolo esecutivo giudiziale venga pronunciato dopo l'estinzione della società creditrice (vuoi che ciò avvenga perché l'evento estintivo non sia stato dichiarato in giudizio dal difensore della società costituita; vuoi che ciò avvenga per mero errore), non è consentito al debitore far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, circostanze anteriori alla formazione del titolo, che in tesi ne avrebbero determinato il formarsi in modo viziato»).

8. — La sentenza impugnata è del resto corretta nella parte in cui ha escluso assumesse rilievo che nel bilancio finale di liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] il credito accertato in sede di cognizione non trovava riscontro: circostanza, questa, che, secondo l’appellante, faceva ritenere la relativa pretesa fosse stata «implicitamente rinunciata».

Le Sezioni Unite, in linea di continuità con un orientamento inaugurato da Cass. 22 maggio 2020, n. 9464, e fatto proprio dalla successiva giurisprudenza (cfr., tra le pronunce recenti non massimate in CED sul punto: Cass. 29 febbraio 2024 n. 5433; Cass. 27 dicembre 2023 n. 36080; Cass. 17 maggio 2023 n. 13600), hanno infatti stabilito che «l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, Sez.

I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 7 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso» Cass. Sez.

U. 16 luglio 2025, n. 19750).

9. — Il ricorso è respinto.

10. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

11. — Non ricorrono le condizioni per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. del Consorzio, tenuto conto che essa si giustifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez.

U. 20 aprile 2018, n. 9912).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29381 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.RI., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti avverso la sentenza n. 3111/2020 depositata il 14 settembre 2020 della Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 1. ─ Emma e [OSCURATO:PERSONA] hanno intimato un precetto al Consorzio CO.GE.RI. per l’importo di euro 1.682.701,50: ciò sul presupposto della condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli ai danni di quest’ultimo, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione. È stato esposto che quest'ultima società era stata cancellata dal registro delle imprese per cessazione dell'attività e che i predetti Marcegaglia ne erano soci al momento dell’estinzione. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, resistita dai due intimanti. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inesistenza del diritto di agire in executivis di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa risultava priva della qualità di socio al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese. Ha evidenziato, poi, che l’estinzione della società non era stata dichiarata nel giudizio di merito e ha osservato come la questione relativa al mancato inserimento del credito azionato in via esecutiva nel bilancio di liquidazione della società, quale circostanza rilevante ai fini della concreta configurabilità della vicenda successoria, avrebbe dovuto farsi valere nel procedimento in cui si era formato il titolo giudiziale, e non in sede di opposizione a precetto. Ha ritenuto, quindi, che [OSCURATO:PERSONA], quale socio dell’estinta [OSCURATO:PERSONA], aveva il diritto di agire in via esecutiva per il pagamento della sua parte del credito e ha respinto l’opposizione proposta. 3. ― L’appello proposto dal Co nsorzio, avversato dai Marcegaglia, è stato respinto dalla Corte di Napoli con sentenza del 14 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha in sintesi osservato: che il giudizio di merito era stato proseguito dopo la cancellazione della società ed era in capo a quest'ultima che si era formato il titolo esecutivo giudiziale; che, retrodatando al 1999 il momento in cui in cui aveva avuto luogo il trasferimento del credito dalla società ai soci, il Consorzio aveva trascurato di considerare che, per la giurisprudenza dell’epoca, alla Sez. I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 cancellazione dal registro delle imprese non conseguiva l’estinzione delle società, che restavano in vita fino alla definizione dei loro rapporti patrimoniali; che alla condotta processuale tenuta nel corso del giudizio deputato alla formazione di quel titolo esecutivo doveva riconoscersi un significato contrario al preteso animus derelinquendi, venendo in evidenza la ferma intenzione della società di dar corso al giudizio anche dopo la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della pretesa azionata; che la legittimazione del socio quanto all'esecuzione del titolo era insorta solo con la definitiva formazione di quest'ultimo e, dunque, quale effetto del principio generale secondo cui, per effetto dell'estinzione della società, i diritti dalla medesima vantati transitano nella titolarità dei soci. 4. ― La decisione è stata impugnata per cassazione dal Consorzio CO.GE.RI. con un ricorso basato su di un motivo. Emma e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Gli stessi si sono costituiti anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]: posizione, questa, fatta valere nel giudizio di merito con distinto atto di intervento. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con propria memoria il Consorzio CO.GE.RI. ha reso noto il dato dell’apertura, nei suoi confronti, del procedimento di liquidazione giudiziale. Il dato non interferisce con lo svolgimento del giudizio di legittimità. E’ consolidato, infatti, il principio — da applicarsi all’istituto della liquidazione giudiziale, che qui viene in discorso — che è stato enunciato più volte in materia di fallimento: quello per cui l’apertura della procedura concorsuale di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di cassazione non determina l'interruzione del processo (per tutte: Cass. 13 marzo 2024, n. 6642; Cass. 6 novembre 2023, n. 30785). Sez. I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 2. ― Con l’unico motivo di ricorso viene opposta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.. Deduce la società ricorrente che il liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato mandato per i giudizi di impugnazione «senza l'avallo della compagine sociale» e che le impugnazioni promosse da o contro una società estinta sono inammissibili. Muovendo dalla premessa che il regime introdotto dalla riforma del diritto societario opera anche per la società sopraindicata, la cui cancellazione dal registro delle imprese era intervenuta nel 1999, l'istante evoca la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la scelta dell’ente di cancellarsi dal registro delle imprese senza tener conto di una pendenza non ancora definita è da intendere come tacita manifestazione di rinuncia alla relativa pretesa: il ricorrente reputa pertanto operante in materia un principio di automatismo in base al quale il fatto stesso della cancellazione della società dal registro delle imprese va letto come atto abdicativo dei crediti non riscossi. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la vicenda successoria si era attuata non già al momento della formazione del titolo esecutivo, come aveva ritenuto la Corte di appello, bensì con la cancellazione della società, operante, nel caso di specie, dal 2004, anno di entrata in vigore della legge di riforma: con la conseguenza che doveva assumere rilievo la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] anni prima della definizione del giudizio di merito, quando si era esaurita l’attività liquidatoria senza che fosse stato manifestato interesse per il credito in questione. 3. — La complessa censura è infondata, anche se la motivazione della pronuncia impugnata sollecita alcune precisazioni. 4. — È pacifico che la cancellazione della società intervenne quando era pendente il giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Consorzio CO.GE.RI.: di ciò si dà atto nella sentenza impugnata, ove si precisa pure che la cancellazione della società dal registro delle imprese ebbe luogo nel 1999 (pag. 7); la circostanza della pendenza Sez. I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 della lite al momento della cancellazione trova conferma nel ricorso per cassazione (pag. 2), ove è esposto che la stessa fu introdotta nel 1991. 5. — Secondo la giurisprudenza di questa Corte, all’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 che, modificando l'art. 2495, secondo comma, c.c., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge: con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva, e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire da detta data (così, per tutte, Cass. Sez. U. 22 febbraio 2010, n. 4060). Come è noto, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071). Sul versante processuale, poi, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071, citt.). Può tuttavia accadere che l’evento interruttivo non sia stato fatto constatare nei modi di legge e che la sentenza sia pronunciata nei Sez. I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 5 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 confronti della società estinta. In termini generali, quando sia mancata, da parte del difensore, tale attività, il processo non si interrompe e prosegue senza coinvolgimento dei successori, restando tuttavia a questi la sentenza opponibile (così, con riguardo al caso di morte della persona fisica, Cass. 10 febbraio 2005, n. 2707; sempre nel senso che in difetto di dichiarazione o notifica dell’atto interruttivo il processo continua fra le parti originarie, spiegando i propri effetti nei confronti dei successori a titolo universale, Cass. 13 ottobre 1992, n. 11174). Questo effetto si determina in ragione dell’ineludibile venir meno dell’originario centro di imputazione del rapporto processuale. Poiché, dunque, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa privandola della capacità di stare in giudizio, quando essa intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché tale giudizio non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale, divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione (Cass. 25 maggio 2017, n. 13183, in fattispecie in cui la sentenza di merito era stata pronunciata nei confronti della società cancellata; in senso conforme, Cass. 4 agosto 2017, n. 19580). 6. — Ha errato, dunque, la Corte di appello nell’affermare che si è formato il giudicato in capo alla società. La mancata interruzione del giudizio di cognizione per l’avvenuta cancellazione della società determina che la relativa pronuncia faccia stato nei confronti dei soci, perciò legittimati a intimare il precetto e a promuovere l’azione esecutiva contro il soggetto convenuto in giudizio dalla società estinta, destinatario di condanna. 7. — Dopodiché, occorre osservare che, nell'ipotesi in cui venga Sez. I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 6 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 emessa sentenza esecutiva in favore di un soggetto non più esistente al tempo della pronuncia, l'eventuale estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, per remissione del debito compiuta prima della condanna, deve essere eccepita dal debitore con l'ordinario mezzo di impugnazione, non potendo la stessa essere dedotta in sede di opposizione all'esecuzione iniziata dal successore del creditore estinto (Cass. 22 dicembre 2021, n. 41263, in materia di cancellazione di società dal registro delle imprese, nella cui motivazione si legge: «Quando […] il titolo esecutivo giudiziale venga pronunciato dopo l'estinzione della società creditrice (vuoi che ciò avvenga perché l'evento estintivo non sia stato dichiarato in giudizio dal difensore della società costituita; vuoi che ciò avvenga per mero errore), non è consentito al debitore far valere, attraverso l'opposizione all'esecuzione, circostanze anteriori alla formazione del titolo, che in tesi ne avrebbero determinato il formarsi in modo viziato»). 8. — La sentenza impugnata è del resto corretta nella parte in cui ha escluso assumesse rilievo che nel bilancio finale di liquidazione di [OSCURATO:PERSONA] il credito accertato in sede di cognizione non trovava riscontro: circostanza, questa, che, secondo l’appellante, faceva ritenere la relativa pretesa fosse stata «implicitamente rinunciata». Le Sezioni Unite, in linea di continuità con un orientamento inaugurato da Cass. 22 maggio 2020, n. 9464, e fatto proprio dalla successiva giurisprudenza (cfr., tra le pronunce recenti non massimate in CED sul punto: Cass. 29 febbraio 2024 n. 5433; Cass. 27 dicembre 2023 n. 36080; Cass. 17 maggio 2023 n. 13600), hanno infatti stabilito che «l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, Sez. I – RG 29381/2020 camera di consiglio 4.12.2025 7 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 29381/2020 Numero sezionale 4311/2025 Numero di raccolta generale 1354/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso» Cass. Sez. U. 16 luglio 2025, n. 19750). 9. — Il ricorso è respinto. 10. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. 11. — Non ricorrono le condizioni per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. del Consorzio, tenuto conto che essa si giustifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U. 20 aprile 2018, n. 9912). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p
Sentenza Cassazione n. 01354/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris