CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20452/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:PERSONA] 56P16 A014R) , rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorso- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilian. 479/2022, depositata il 21 / 01 / 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/ 3/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento con cui,per l’anno d’imposta 2007, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, veniva determinato un reddito netto complessivo di euro 64.372,77. 2.Con la sentenza n. 725/2015, la CTP di Ragusa rigettava il ricorso del contribuente. 3.La CTR per la Sicilia , c on la sentenza n. 75 /2022 , confermava la prima decisione.Per il giudice di appello : - l’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 consent iva all’amministrazionedi notificare l’accertamento fino al 31 dicembre del quinto anno successivoa quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere pronunciata e quindi, dato che il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione,fino al 31/12/2013; - l’ U fficio aveva accertato sinteticamente il reddito nella misura di 1/5 degli incrementi patrimoniali realizzati negli anni 2010 e 2011. L’applicazione dei coefficienti, tenuto conto del l’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, aveva consentito all’Agenzia delle entrate di presumere che la spesa per incrementi patrimoniali potesse essere ricollegata a redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui era stata effettuata la spesa e nei quattro anni precedenti, senza comportareuna doppia tassazione ; - la prova offerta con riferimento all’apporto reddituale dei familiari più stretti non era convincente perché non teneva conto della disponibilità di beni e servizi nonché degli incrementi patrimoniali a lororiferibili e delle spese dagli stessi compiute. 4.Il contribuente ha proposto ricorso con cinque motivi mentre l’Agenzia delle entrateha depositato controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato «[…] violazione e falsa applicazione dell’art. 38, V comma, del d.p.r. 600/73 (nella versione applicabile ratione temporis) – nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4», il ricorrentededuce che la sentenza ha utilizzato incrementi patrimoniali realizzati negli anni 2010 e 2011,senza alcuna motivazione. Si è limitata a richiamare un passo di altra decisione relativa a un diverso anno d’imposta , senza consentire di comprendere su quali elementi sia basata la decisione. 2.Con il secondo motivo, rubricato « […] violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.p.r. 600/73: sulla rilevata congruenza tra la capacità di spesa del ricorrente ed i redditi a lui riferibili, tenendo conto della solidarietà familiare - nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 61 del d. lgs. n. 546/1992, nonché dell’art.132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4», il ricorrente denuncia che la sentenza non ha dato conto del peso e valore delle contestazioni sollevatecon riferimento ai redditi del componenti il nucleo familiare, riproducendo una parte della decisione di primo grado; 3.Con il terzo motivo, rubricato «[…] violazione dell’art. 38, V comma, del d.p.r. 600/73: sulle circostanze addotte a giustificazione degli acquisti e/o mantenimento dei veicoli, nonché sulla necessaria valutazione dei proventi derivanti dalla solidarietà familiare –nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4», il ricorrente eccepisce la mancanza di motivazione della sentenza anche con riferimentoalle giustificazioni fornite in ordine agli acquisti di veicoli valorizzati dall’Agenzia e al loro mantenimento. 4.I primi tre motivi, tutti relativi al vizio di omessa motivazione della sentenza,possono essere esaminati congiuntamente. Dei tre motivi, i primi due sono infondati, mentre il terzo è accoglibile, nei limiti in cui non ripete le argomentazioni del secondo motivo. 4.1Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass.,Sez. U., 22232/2016). 4.2 Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o no la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 3267/2008). La motivazione della sentenza spiega sia perché l’Agenzia delle entrate potesse prendere in considerazione incrementi patrimoniali realizzati nel 2010 e nel 2011 ( si presume che una spesa per un incremento patrimoniale sia stata sostenuta con redditi conseguiti, oltre che nell’anno in cui è stata effettuata, anche nei quattro precedenti) sia perché nel caso specifico il riferimento del contribuente alle risorse patrimoniali dell’intero nucleo familiare non fosse idoneo a porre in discussione la ricostruzione del reddito dell’Ufficio (“se si vuole tenere in considerazione il reddito dei parenti più stretti non si può omettere di considerare anche le spese cui gli stessi hanno dovuto far fronte …”). Nulla chiarisce invece sulle giustificazioni del ricorrente (v. ricorso per cassazione, pag. 6-9), rispetto alle spese per acquisiti di veicoli valorizzati dall’Amministrazione finanziaria ai fini della determinazione del reddito sintetico e pertanto, entro questi limiti , le doglianze sono fondate. 5. Con il quarto motivo, rubricato « illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 4 lett. c), e 43, comma 1, del dpr n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente deduce che, essendo stato esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, per essere il suo reddito parizero, non era applicabile il più lungo termine dell’art. 43, secondo comma , d.P.R. n. 600 del 1973per l’accertamento, riferendosi detto termine solo ai soggetti passivi d’imposta che, pur essendo tenuti alla presentazione della dichiarazione, non vi abbiano provveduto, occultando intenzionalmente la propria posizione tributaria. Una diversa interpretazione renderebbe il sistema illogico eillegittimo, per palese violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, poiché ammetterebbe che un contribuente possa essere assoggettato al potere accertativo per un più lungo periodo di tempo, quale conseguenza dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. 6. Il quarto motivo è infondato. Il presupposto obiettivo per l'applicazione del termine lungo di accertamento è indicatodall’art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 sic et simpliciter nell'«omessa presentazione della dichiarazione» o nella «presentazione di dichiarazione nulla». La ratiodella disposizione – per nulla priva di logica né discrimina nte nei confronti di particolari categorie di contribuenti -è quella di consentire all'Amministrazione di fruire, per i controlli, nei casi di mancanza di dichiarazione , di un termine più lungo rispetto all e situazion i in cui invece debba prendere in esame una valida ed efficace dichiarazione , eventualmente solo da rettificare. Il termine più lungo è collegato alla mancata collaborazione iniziale del contribuente, mediante l'osservanza degli obblighi dichiarativi, trovandosil'Amministrazione in una condizione di maggiore difficoltà per l'effettuazione dei controlli (Cass. 16289/2025). La ragionevolezza del termine più lungo prescinde dalle ragioni che hanno indotto il contribuente a non presentare la dichiarazione sicché è giustificato anche quando il contribuente ritenga di essere esonerato dall’obbligo dichiarativo. 7. Con il quinto motivo, rubricato « illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, Vcomma, del d.p.r. 600/73 (nella versione applicabile ratione temporis), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricorrente deduce che incrementi patrimoniali realizzati in anni successivi non possono essere utilizzati per la determinazione del reddito sintetico . Una determinata spesa assume valenza dimostrativa di capacità contributiva solo con riferimento all’anno d’imposta in cui viene sostenuta. 8. Il quintomotivo è infondato. Il quinto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973,ratione temporis applicabile, stabiliva: «Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti». L’art. 22 (aggiornamento dell’accertamento sintetico) del d.l. n. 78 del 2010 ha previsto la sostituzione dei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell’art. 38: «Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio […] con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» (data di entrata in vigore 31/5/2010). L’art. 5 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito) a sua volta ha precisato: «Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009». A fronte di esplicite disposizioni di diritto transitorio, destinate a prevalere anche rispetto al principio tempus regit actum, altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali, questa Corte ha ripetutamente affermato che il “nuovo redditometro” di cui al d.m. 24/12/2012 ha effetto dal periodo d'imposta 2009 (Cass. 15760/2021 e Cass.22766/2024). La previgente formulazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, laddove prevede un’imputazione a ritroso, sulla base di un incremento patrimoniale che si è verificato in un anno successivo a quello accertato, non comporta una pretesa doppia imposizione poiché comunque la somma accertata viene, anno per anno, ripartita pro quota, senza duplicazioni.La finalità è sottoporre a tassazione redditi occultati che presumibilmente sono stati accumulati non solo nell’anno in cui si sono manifestati attraverso determinate spese che incrementano in modo durevole il patrimonio ma anche negli anni immediatamente precedenti. Al contribuente che voglia evitareche l’imputazione del maggior reddito accertato sia proporzionalmente frazionata con le modalità previste dalla legge, è consentito di fornire la prova contraria (Cass.4875/2024). 9. In conclusione,deve essere accolto il terzo motivo mentre tutti i restanti devono essere rigettati. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimitàa norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M accoglieil terzo motivo del ricorso, rigettat i tutti i restanti ; c assa la sentenzain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia