CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
86 c.p.c.;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.2362/2023, pubblicata il 30 novembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 26 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;vista l’istanza di decisione tempestivamente spiegata dallaricorrente all’esito della proposta di definizione accelerata delgiudizio ex art. 380-bis c.p.c.;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/20261.– Con ricorso possessorio notificato – unitamente al decretodi fissazione dell’udienza – il 25 giugno 2018, GiovannaCremonese adiva il Tribunale di Ferrara sul presupposto che ilcancello installato dal condomino [OSCURATO:PERSONA], a presidio dellaporta d’ingresso al suo appartamento, in fase di movimentazione,invadesse per circa mq. 1,00 la spazio del giro scale dicomplessivi mq. 2,00 circa, chiedendo che fosse ordinata acontroparte la rimozione immediata dell’inferriata, ripristinando ilvano delle scale nella sua conformazione originaria, conl’eliminazione di ogni ostacolo o molestia incidente sull’utilizzodella scala comune e del vano scala in generale, autorizzando, inmancanza, la ricorrente a ripristinarlo a spese del [OSCURATO:PERSONA], in modoche la stessa ricorrente potesse liberamente transitarvi peraccedere e recedere dal proprio appartamento, senza ostacoli,neppure visivi, come sempre fatto.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale concludeva per ilrigetto dell’azione possessoria intentata, stante che l’inferriatainstallata era stata montata internamente agli stipiti del vanoporta di accesso alla sua proprietà esclusiva, era incardinata entroil perimetro della porta d’ingresso del suo appartamento, noninvadeva e non occupava minimamente il pianerottolo di proprietàcondominiale, era destinata ad esclusiva utilità del proprietariodell’appartamento e si apriva momentaneamente verso l’esternosolo in occasione dei transiti in entrata e in uscitadall’appartamento, affiancandosi al muro condominiale edoccupando solo in fase di movimentazione il pianerottolo per unasuperficie di mq. 1,00, a fronte della superficie complessiva di mq.Numero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/20262,00 di detto pianerottolo, come da documentazione fotograficaesibita, escludendo, quindi, che l’opera avesse un congruo eapprezzabile contenuto di disturbo e che rendesse impossibile,gravoso o notevolmente difficoltoso il possesso degli altricondomini, in difetto di alcuna limitazione apprezzabiledell’esercizio del potere di fatto altrui sulla cosa comune.Con ordinanza depositata il 25 ottobre 2018, a chiusura dellafase interdittale, l’azione di manutenzione nel possesso eradisattesa.Presentata istanza di prosecuzione del giudizio nella fase delmerito possessorio, era assunta la prova testimoniale ammessa.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 59/2020, depositatail 5 febbraio 2020, rigettava l’azione possessoria intrapresa,negando che la presenza del cancelletto impedisse o limitasse ilpassaggio o l’utilizzo da parte degli altri condomini del comunepianerottolo.2.– Con atto di citazione notificato il 20 maggio 2020,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia diprime cure, lamentando: 1) l’ammissibilità e rilevanza degliulteriori mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente; 2)l’incapacità a testimoniare dei testi escussi [OSCURATO:PERSONA], qualeesecutore materiale e installatore del manufatto contestato, eSerena Ciliani, quale progettista e direttore dei lavori; 3) ilmancato rispetto di controparte in ordine alla disponibilitàoriginariamente manifestata a transigere la controversia,comportamento valutabile ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c.; 4)l’integrazione di uno spoglio o quantomeno di una molestia inragione dell’installazione del cancello in ferro, con aperturaNumero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/2026aggettante sul piano scala condominiale, a presidiodell’appartamento situato sul pianerottolo/giro scale posto alpiano rialzato del vano scala contrassegnato come scala A delcondominio “I Delfini”, a discapito della sicurezza della ricorrente,del condominio e di tutti i condomini, con la conseguentespettanza della tutela possessoria invocata.Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], ilquale instava per la declaratoria di inammissibilità o per il rigettodell’appello.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diBologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e,per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che la documentazionefotografica evidenziava come l’inferriata, quando chiusa, rimanevaall’interno della proprietà privata del [OSCURATO:PERSONA] e, quando aperta,restava appoggiata al muro dello stabile, senza ostacolare ilpassaggio degli altri condomini proprietari, mentre, allorchél’inferriata fosse stata semiaperta, lasciava comunque uno spaziosufficiente al passaggio, poiché non occupava integralmente lospazio del pianerottolo di uso comune; b) che le deposizionitestimoniali acquisite avevano confermato quanto addottodall’appellato, secondo cui l’inferriata installata era montatainternamente agli stipiti del vano porta di accesso alla suaproprietà esclusiva, era incardinata entro il perimetro della portad’ingresso al suo appartamento, e quindi entro la sua proprietàesclusiva, in fase di quiete non invadeva e non occupava ilpianerottolo di proprietà condominiale, era destinata ad esclusivaNumero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/2026utilità del proprietario dell’appartamento e si aprivamomentaneamente verso l’esterno solo in occasione dei transiti inentrata ed uscita dall’appartamento, affiancandosi al murocondominiale ed occupando in fase di movimentazione ilpianerottolo per una superficie di mq. 1,00, a fronte dellasuperficie di complessivi mq. 2,00 circa del vano comune; c) che iltestimone [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì aggiunto che il cancelloera leggero in fase di apertura e chiusura; d) che, al di là dellanovità del tema introdotto sulla sicurezza del condominio, lacensura appariva nel merito priva di pregio, poiché l’installazionedell’inferriata, e dunque la modifica operata, non era in contrastocon l’esercizio attuale del possesso, non limitava i potericorrispondenti ai diritti spettanti sulla cosa comune agli altricondomini ed integrava, pertanto, un legittimo utilizzo del benecomune ex art. 1102 c.c., non avendo modificato la destinazionedel bene, non integrando uno spoglio e non limitando, nérendendo notevolmente più difficoltoso il passaggio e ilgodimento/utilizzo del pianerottolo comune, in proporzione aldiritto di ciascuno.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizioneanticipata del giudizio depositata il 30 agosto 2024, comunicata il2 settembre 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla streguadella ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.Con istanza depositata il 3 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] chiesto la decisione della causa.Numero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/20265.– Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Si premette che il consigliere delegato che ha formulatola proposta di definizione può far parte ed essere anche nominatorelatore del collegio investito della definizione del giudizio ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).2.– Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 (recte n. 4),c.p.c., il vizio di motivazione per contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, con l’errata sussunzione dellafattispecie concreta rispetto alla corretta fattispecie legale,nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’erratao falsa applicazione degli artt. 1102 e 1122 c.c., in relazione agliartt. 840, 1168 e 1170 c.c., per avere la Corte di merito mancatodi valutare l’incidenza delle nuove opere eseguite sulla proprietàindividuale, il cui utilizzo si sarebbe potuto ripercuotere sulpossesso del bene comune.Osserva l’istante che, in conseguenza del correttoinquadramento giuridico della fattispecie, avrebbe assuntorilevanza il fatto che nell’unità immobiliare di proprietà delcondomino [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato possibile eseguire, senzal’assenso dei condomini, opere che avessero limitato il possesso edeterminato pregiudizio alla sicurezza dell’edificio e, in ogni caso,avrebbe dovuto essere data preventiva notizia dell’interventoNumero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/2026all’amministratore, il quale ne avrebbe dovuto riferire inassemblea.E anche ove fosse stato applicato l’art. 1102 c.c., l’uso dellacosa comune (ossia il giro scale), da parte del condomino, usooperato esercitando il possesso del cancello, non avrebbe dovutoostacolare o impedire agli altri partecipanti di fare identico usodel giro scale, secondo il loro diritto, né il condomino avrebbepotuto estendere il suo possesso sulla cosa comune (ossia il giroscale) in pregiudizio degli altri partecipanti, stante che, nel casospecifico, quantomeno in fase di movimentazione, il manufattocosì congegnato avrebbe creato un ostacolo al transito e taleostacolo sarebbe stato particolarmente insidioso in ipotesi discoppio, di incendio o di altri fortuiti, allorché la presenza di essomanufatto, eventualmente bloccato in posizione semiaperta,avesse generato un pericoloso imbuto, del quale avrebberopotuto rimanere vittima gli altri condomini, scendendo la scala,quale unica via di fuga, verso l’esterno.2.1.– Il motivo è infondato.Infatti, il giudice di merito ha acclarato, evincendo le relativerisultanze dalla documentazione fotografica esaminata, chel’inferriata, quando chiusa, rimaneva all’interno della proprietàprivata del [OSCURATO:PERSONA] e, quando aperta, restava appoggiata al murodello stabile, senza ostacolare il passaggio degli altri condominiproprietari, mentre, allorché l’inferriata fosse stata semiaperta,lasciava comunque uno spazio sufficiente al passaggio, poichénon occupava integralmente lo spazio del pianerottolo di usocomune.Numero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ora l’art. 1122, primo comma, c.c., vieta a ciascuncondomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, l’esecuzionedi opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso cheelidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibilidalla cosa comune da parte degli altri condomini o determininopregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti deglialtri proprietari. Spetta al giudice del merito, sulla base diapprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto neilimiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., verificare sel’opera realizzata su parte di proprietà individuale, nella specie lachiusura eseguita in corrispondenza dell’appartamento di unacondomina, pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità delballatoio comune da parte degli altri condomini, avendo riguardoalla destinazione funzionale dello stesso ed alle utilità chepossano trarne le restanti unità di proprietà esclusiva (Cass. Sez.6-2, Ordinanza n. 30307 del 14/10/2022).Ebbene, nella fattispecie, detto pregiudizio apprezzabile allafruibilità del pianerottolo comune, da parte degli altri condomini,è stato negato con motivazione priva di vizi logici, sicché nessunaripercussione sull’esercizio della signoria di fatto, neanche intermini di molestia (o turbativa) per aggravamento del suogodimento, poteva essere ravvisata.3.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fattodecisivo per il giudizio, con vizio della motivazione per contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, con motivazioneapparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, peravere la Corte territoriale mancato di vagliare le intimazioni diNumero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/2026rimozione del manufatto rimaste ineseguite, poiché, a frontedella realizzazione sul suo bene privato di un’opera che avrebberecato pregiudizio alla sicurezza del condominio e che avrebbelimitato il possesso parimenti titolato degli altri condomini, ilGrazzi non ne avrebbe dato preventiva notizia all’amministratore,il quale, al contrario, aveva formalizzato la sua posizione,invitandolo a rimuovere il manufatto, su precisa richiesta eindicazione dell’assemblea condominiale, stante che lamovimentazione del cancello, in posizione da semiaperta acompletamente chiusa o completamente aperta, avrebbecomportato lo sbarco, sia pure momentaneo, del manufatto suspazio condominiale.Obietta l’istante che il condomino non avrebbe potutoeseguire opere che avessero determinato pregiudizio allasicurezza dell’edificio e, in ogni caso, avrebbe dovuto darnenotizia preventiva all’amministratore, senza che rilevasse il fattoaddotto secondo cui il manufatto sarebbe stato agevolmentespostabile da chiunque, anche da un bambino, in ipotesi, nontrattandosi di un bene fisso o in alcun modo pesante.3.1.– Il motivo è inammissibile.Infatti, si ricade in un’ipotesi di “doppia conforme” ex art.360, quarto comma, c.p.c., ipotesi in ordine alla quale il vizio diomesso esame di fatto decisivo non può essere dedotto.E tanto appunto perché nei due gradi di merito le “questionidi fatto”, relative all’esclusione di qualsiasi spoglio o molestiacollegata all’apertura dell’inferriata sul pianerottolo comune, sonostate decise in base alle “stesse ragioni” e ripercorrendo ilmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principaliNumero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/2026oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez.6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n.29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).D’altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo diescludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez.L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell’attointroduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.4.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1140 c.c., in relazione agli artt. 1158, 1061,1168 e 1170 c.c., con la compromissione giuridicamenteapprezzabile del possesso e la creazione di un pericolopotenziale, per avere la Corte distrettuale escluso la lesione delpossesso, nonostante il condomino esercitasse la disponibilità difatto di una servitù atipica, che si sarebbe stabilizzata conl’usucapione, in danno di tutti i condomini, poiché il manufattoinstallato a protezione del bene privato avrebbe limitato, in fasedi movimentazione, ma non solo, sia qualitativamente, siaquantitativamente, l’uso del bene comune – cioè il primopianerottolo del vano scale – da parte degli altri condomini, oltreNumero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/2026a pregiudicare la sicurezza del condominio e degli stessicondomini.Espone l’istante che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto sul benecomune (ossia il giro scale) gli stessi diritti di uso degli altricondomini, per cui il suo possesso non avrebbe potuto prevaleresul possesso degli altri condomini, con la conseguenza che ladichiarazione del prevalente possesso del condomino Grazzisull’identico possesso di ogni altro comproprietario sarebbe statauna forzatura e avrebbe integrato lo spoglio o la molestia, stanteche la creazione di una servitù sul bene comune o addirittura unsemplice pericolo, nonostante la breve durata o la saltuarietà deldisagio, non avrebbe mai potuto considerarsi tollerabile,comportando l’imposizione di un peso che avrebbe dato luogo aduna servitù in favore di una singola unità immobiliare e avrebbecompromesso, in modo giuridicamente apprezzabile, l’eserciziodel compossesso fondato su titoli equivalenti.4.1.– Il motivo è infondato.E questo perché, quanto al diritto di utilizzazione delpianerottolo comune, che si assumeva leso dall’apertura versol’esterno (anziché verso l’interno) di un’inferriata a presidio dellaporta di accesso all’appartamento di proprietà di un condomino, èstato accertato che nessuna lesione dell’uso comune delpianerottolo fosse stata cagionata, poiché, anche allorchél’inferriata fosse stata in posizione semiaperta, essa avrebbepotuto facilmente essere accostata al muro.E comunque essa invadeva per circa mq. 1,00 la spazio delgiro scale di complessivi mq. 2,00 circa, tanto da nonpregiudicare il comodo e sicuro passaggio per il pianerottolo.Numero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/2026In ragione di tanto, debitamente è stata esclusal’integrazione di uno spoglio o di una turbativa possessoria,cosa comune non impediscono al singolo comunista di installareun cancello su un ballatoio comune, al fine di servirsi del beneanche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibileutilità, purché sia garantita agli altri comunisti l’ordinariaaccessibilità e il godimento comune della res, circostanza chedeve essere provata dal partecipante che pretende di usare ilbene in modo particolare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8177 del14/03/2022; Sez. 2, Sentenza n. 6458 del 06/03/2019; Sez. 2,Sentenza n. 7466 del 14/04/2015; Sez. 2, Sentenza n. 12344 del05/12/1997).5.– In definitiva, il ricorso deve essere respinto.Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo.Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizioneanticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis,ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità allaproposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma,c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrentesoccombente al pagamento, in favore della controparte, di unasomma equitativamente determinata nonché, in favore dellacassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore adeuro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che siliquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,Numero registro generale 11060/2024Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 16944/2026Data pubblicazione 30/05/2026n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellasomma equitativamente determinata in euro 3.500,00 e alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma dieuro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci