CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 30015/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale ha in particolare ritenuto, conformemente al parere espresso dalla D.N.A. con nota 26/02/2025, che, pur avendo il [OSCURATO:PERSONA] prestato un prezioso ed efficace contributo collaborativo, non sussistessero ancora le condizioni per ammettere il condannato alla detenzione domiciliare richiesta, in considerazione della gravità e pluralità dei crimini commessi e della durata della pena residua da espiare, essendo «necessario un periodo di osservazione e di trattamento più lungo, non solo al fine di consolidare i buoni risultati raggiunti, ma anche per raggiungere la piena certezza della autenticità e della irreversibilità della buona revisione critica sin ora condotta». 2.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia violazione di legge e vizio della motivazione dell’impugnata ordinanza. Il Tribunale, a fondamento del provvedimento di rigetto, e nel disattendere il parere positivo fornito dalla Direzione del carcere di Paliano, ha reso una motivazione apparente, omettendo di valutare compiutamente le emergenze istruttorie. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato la sua collaborazione nel 2016 (e non nel 2019, come erroneamente scritto in ordinanza), ed ha fruito, nell’ultimo anno, di ben otto permessi premio, senza dare adito ad alcun rilievo. Il Tribunale non ha adeguatamente valutato tutti gli indici positivi, adeguando la sua valutazione al parere immotivato della D.N.A., il cui compito, peraltro, non è quello di valutare il ravvedimento in carcere del detenuto, bensì di valutare la collaborazione da questi prestata. Il Tribunale ha utilizzato formule di stile nel ritenere prematura la concessione della detenzione domiciliare, finendo per utilizzare, erroneamente, i criteri di valutazione necessari per la concessione della liberazione anticipata, anziché quelli relativi alla richiesta misura alternativa della detenzione domiciliare. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 2.La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del «ravvedimento», previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla legge n. 82 del 1991, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/5/2018, Sarno, Rv. 274517 – 01). Anche per i collaboratori, infatti, vale il criterio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari (v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè, Rv. 234889), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, è suggerito dall'esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794). Si è puntualizzato, in particolare, che la facoltà di ammettere alle misure alternative, anche in deroga alle disposizioni vigenti, soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991 non si estende ai presupposti relativi alla loro emenda e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, previsti dalle norme dell'ordinamento penitenziario, né si sottrae al criterio della valutazione discrezionale da parte del giudice di sorveglianza, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativo e concernere le premesse meritorie e l'attingibilità concreta del beneficio, in relazione alla personalità del condannato (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 – 01). Di conseguenza, il Tribunale di sorveglianza, pur quando siano emersi elementi positivi nell'evoluzione del comportamento tenuto dal condannato, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione, anche attraverso l'applicazione di misure più contenitive di quelle richieste, in modo da verificare concretamente l'attitudine del soggetto ad adeguarsi progressivamente alle prescrizioni imposte (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016; Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Rv. 224029; Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Rv. 212794). Il complessivo giudizio di merito formulato al riguardo, se motivatamente rappresentato, considerando le prudenziali coordinate di verifica idonee a favorire il ragionevole bilanciamento delle esigenze di difesa sociale e di quelle rieducative, non può essere fatto oggetto di censure in sede di legittimità. 3.Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata, fondata sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione per ottenere il consolidamento dei risultati raggiunti, rispetta questi canoni, perché – ispirandosi ad una prudenza effettivamente giustificata dal passato criminale del condannato (condannato per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, omicidio e violazione delle misure di prevenzione, furto aggravato ed evasione) e dalla durata della pena residua da espiare (essendo il fine pena fissatoal 20/11/2037) – riflette la necessità di saggiare,mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento, nel grado proporzionato ad una misura alternativa. In particolare, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, pur avendo dato atto dell’importanza del contributo collaborativo dell’odierno ricorrente e della serietà del percorso detentivo (aspetti valorizzati in seno al medesimo parere della D.N.A., richiamato nel provvedimento), ha purtuttavia rimarcato, al tempo stesso, la necessità di verificare l’eventuale consolidamento della scelta collaborativa, in un’ottica di gradualità dei benefici penitenziari, che richiede di riscontrare preventivamente l’esito delle esperienze premiali, da poco positivamente intraprese. In questo modo, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità, non mancando di illustrar