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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04913/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 4380 / 20 2 2 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione -intimata- avverso la sentenza n. 7155/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina , depositata il 10 agosto 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. – Agente della riscossione per la provincia di Messina – notificò alla società consortile [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione (d’innanzi: «[OSCURATO:PERSONA]») una cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo di un credito tributario, a sua volta originata dal rilievo di omessi o ritardati versamenti di ritenute alla fonte per l’anno di imposta 2007, sulla base di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.

La contribuente impugnò la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, deducendo di aver sanato la propria posizione mediante ravvedimento.

I giudici adìti accolsero il ricorso.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe la C.T.R. della Sicilia – sezione staccata di Messina – dichiarò inammissibile il successivo appello erariale.

I giudici regionali osservarono che l’atto di appello si limitava «a contestare la decisione senza allegare e documentare le ragioni della iscrizione a ruolo effettuata»; ritennero, dunque, che mancasse «una seppur minima base critica ed un minimo sviluppo logico» delle doglianze erariali, cosicché non poteva ritenersi rispettato il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.

3. Avverso detta statuizione hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione, sviluppando due motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.Considerato che:

1. Con il primo motivo, denunziando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, le ricorrenti si dolgono della ritenuta violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione.

Al riguardo, per un verso, riproducono ampi stralci dell’atto di appello del quale rappresentano la conformità alprincipio evocato ; e, per altro verso, richiamano l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l’onere di impugnazione specifica è assolto anche con la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado.

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, nonché nullità della sentenza in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, le ricorrenti criticano la sentenza nella parte in cui, pur dichiarando inammissibile il loro appello, era entrata nel merito della pretesa creditoria, confermando le statuizioni di primo grado.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Con riferimento alla specificità dei motivi d’appello, occorre in primo luogo richiamare la consolidata interpretazione che questa Corte ha fornito dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in particolare affermando che «ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere di impugnazione specifica» (così, fra le numerose altre, Cass. n.24641/2018; nello stesso senso Cass. n. 25191/2024; Cass. n. 32954/2018; Cass. n. 16037/2017).

3.2. Vero è, d’altro canto, che in alcune occasioni questa stessa Corte ha predicato la necessità che l’atto di appello, nel riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primogrado, operi un riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, da tanto derivando, a carico dell’impugnazione che non contenga alcuna parte argomentativa caratterizzata da censura espressa e motivatain tal senso, l’inammissibilità della stessa proprio per difetto di specificità dei motivi (in tal senso, ad esempio, Cass. n. 27840/2017).

3.3. Tale ultima situazione, tuttavia,non ricorre nel caso di specie.

L’appello erariale, infatti, ha anzituttoricostruito la vicenda in fatto e illustrato il contenuto della decisione di primo grado (si vedano gli stralci riportati a pag. 5 del ricorso) , in particolare osservando che la C.T.P. aveva affermato «che il presupposto impositivo per gli omessi versamenti non era scattato e, per le sanzioni da tardivi versamenti, che era stato applicato il ravvedimento».

La parte pubblica ha poi proseguito con la formulazione di esplicite e distinte critiche alla decisione dei primi giudici, rilevando che «nel caso di omessi versamenti o sanzioni irrogate per tardivi versamenti, deve essere la parte a fornire la prova documentale […] cosa che non viene fatta nel caso in questione», caratterizzato invece dal fatto che contribuente stessa aveva «amme[sso] la tardività dei versamenti, anche se la imputa a presunte cause di forza maggiore» e «non risulta essersi attivata in alcun modo per evidenziare presso l’Ufficio eventuali incongruenze» dopo aver ricevuto le comunicazioni di irregolarità (ricorso, pag. 6).3.4.

Il quadro delle argomentazioni svolte innanzi ai giudici d’appello non appariva, pertanto, viziato da alcun difetto di specificità; dal che non può che ritenersi la fondatezza del primo mezzo d’impugnazione.

In tale valutazione, peraltro, resta assorbito l’esame del secondo motivo.

4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per il riesame della vicenda alla luce dell’indicato principio e per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsoin relazione al primo motivo, assorbito il restante,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 4380 / 20 2 2 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione -intimata- avverso la sentenza n. 7155/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina , depositata il 10 agosto 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. – Agente della riscossione per la provincia di Messina – notificò alla società consortile [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione (d’innanzi: «[OSCURATO:PERSONA]») una cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo di un credito tributario, a sua volta originata dal rilievo di omessi o ritardati versamenti di ritenute alla fonte per l’anno di imposta 2007, sulla base di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La contribuente impugnò la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, deducendo di aver sanato la propria posizione mediante ravvedimento. I giudici adìti accolsero il ricorso. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe la C.T.R. della Sicilia – sezione staccata di Messina – dichiarò inammissibile il successivo appello erariale. I giudici regionali osservarono che l’atto di appello si limitava «a contestare la decisione senza allegare e documentare le ragioni della iscrizione a ruolo effettuata»; ritennero, dunque, che mancasse «una seppur minima base critica ed un minimo sviluppo logico» delle doglianze erariali, cosicché non poteva ritenersi rispettato il requisito di specificità dei motivi di impugnazione. 3. Avverso detta statuizione hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione, sviluppando due motivi. La società contribuente è rimasta intimata.Considerato che: 1. Con il primo motivo, denunziando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, le ricorrenti si dolgono della ritenuta violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione. Al riguardo, per un verso, riproducono ampi stralci dell’atto di appello del quale rappresentano la conformità alprincipio evocato ; e, per altro verso, richiamano l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l’onere di impugnazione specifica è assolto anche con la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado. 2. Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, nonché nullità della sentenza in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, le ricorrenti criticano la sentenza nella parte in cui, pur dichiarando inammissibile il loro appello, era entrata nel merito della pretesa creditoria, confermando le statuizioni di primo grado. 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Con riferimento alla specificità dei motivi d’appello, occorre in primo luogo richiamare la consolidata interpretazione che questa Corte ha fornito dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in particolare affermando che «ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere di impugnazione specifica» (così, fra le numerose altre, Cass. n.24641/2018; nello stesso senso Cass. n. 25191/2024; Cass. n. 32954/2018; Cass. n. 16037/2017). 3.2. Vero è, d’altro canto, che in alcune occasioni questa stessa Corte ha predicato la necessità che l’atto di appello, nel riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primogrado, operi un riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, da tanto derivando, a carico dell’impugnazione che non contenga alcuna parte argomentativa caratterizzata da censura espressa e motivatain tal senso, l’inammissibilità della stessa proprio per difetto di specificità dei motivi (in tal senso, ad esempio, Cass. n. 27840/2017). 3.3. Tale ultima situazione, tuttavia,non ricorre nel caso di specie. L’appello erariale, infatti, ha anzituttoricostruito la vicenda in fatto e illustrato il contenuto della decisione di primo grado (si vedano gli stralci riportati a pag. 5 del ricorso) , in particolare osservando che la C.T.P. aveva affermato «che il presupposto impositivo per gli omessi versamenti non era scattato e, per le sanzioni da tardivi versamenti, che era stato applicato il ravvedimento». La parte pubblica ha poi proseguito con la formulazione di esplicite e distinte critiche alla decisione dei primi giudici, rilevando che «nel caso di omessi versamenti o sanzioni irrogate per tardivi versamenti, deve essere la parte a fornire la prova documentale […] cosa che non viene fatta nel caso in questione», caratterizzato invece dal fatto che contribuente stessa aveva «amme[sso] la tardività dei versamenti, anche se la imputa a presunte cause di forza maggiore» e «non risulta essersi attivata in alcun modo per evidenziare presso l’Ufficio eventuali incongruenze» dopo aver ricevuto le comunicazioni di irregolarità (ricorso, pag. 6).3.4. Il quadro delle argomentazioni svolte innanzi ai giudici d’appello non appariva, pertanto, viziato da alcun difetto di specificità; dal che non può che ritenersi la fondatezza del primo mezzo d’impugnazione. In tale valutazione, peraltro, resta assorbito l’esame del secondo motivo. 4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per il riesame della vicenda alla luce dell’indicato principio e per la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsoin relazione al primo motivo, assorbito il restante,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra
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