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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12919/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Potenza in data 17/12/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso definito ex art. 23, comma 8, dl. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro, dichiarava, per quanto qui di interesse, non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione.

L'odierno ricorrente, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato in primo grado alla pena di mesi due di arresto e euro 1000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 110 e 6-bis, comma 2 , legge 401 del 1989, perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA], durante lo svolgimento della partita di calcio tra le squadre ; F.C.

Francavilla e Brindisi, indebitamente forzava il deposito di sicurezza del settore ospiti ed accedeva nell'area dello stadio comunale "N.

Fittipaldi" destinata ai tifosi locali.

A seguito dell'impugnazione proposta, la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del Sembiante per prescrizione del reato.

Nella motivazione della decisione si osservava che in base a quanto rappresentato dal giudice di primo grado non sussistevano elementi da cui desumere la prova evidente dell'innocenza dell'appellante. 2.Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione.

Si censura l'omessa motivazione della Corte territoriale in ordine alle doglianze proposte in sede d'appello, nelle quali, in sostanza, si deduceva l'inutilizzabilità della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, costituita dall'individuazione fotografica del Sembiante.

Tale omissione avrebbe, quindi, impedito di pervenire ad un'assoluzione dell'imputato con una più favorevole formula di merito che avrebbe comportato effetti positivi ai fini dell'invalidità e dell'inefficacia della sanzione accessoria del DASPO. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma, al di là del formale dato enunciativo, non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni.

Egli, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte territoriale, facendo rinvio alle argomentazioni sviluppate dal Tribunale, aveva dato al contenuto delle emergenze in atti.

I giudici di secondo grado hanno, infatti, richiamato "per relationem" le valutazioni esplicitate dal Tribunale di Lagonegro, che aveva ben rappresentato gli elementi costitutivi della contestazione in addebito.

In tale ultima decisione si è evidenziato che le scene dell'aggressione per la quale vi è stata contestazione erano state riprese dalle emittenti locali e che da tali video venivano estrapolati numerosi fotogrammi che riproducevano i responsabili dei disordini verificatesi presso lo stadio comunale Fittipaldi.Si è precisato che su tali fotogrammi la persona offesa procedeva all'individuazione fotografica, all'esito della quale riconosceva il coimputato del Sembiante, [OSCURATO:PERSONA].

Si è aggiunto che la questura di Brindisi, dopo aver visionato i citati fotogrammi, aveva comunicato, in data 18/05/2015, ai carabinieri di Francavilla di aver proceduto all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], individuandolo tra coloro che avevano forzato il presidio dei carabinieri e si erano portati nel settore riservato ai tifosi locali.

Nella decisione si dà atto che la polizia giudiziaria di Francavilla ha indicato nel dettaglio la condotta specifica tenuta dai singoli imputati in occasione dell'incontro calcistico, in particolare chiarendo che [OSCURATO:PERSONA], soggetto di corporatura massiccia, alto uno e settantacinque, con maglietta bianca, stempiato con i capelli corti ai lati e jeans chiari, si rendeva responsabile in prima persona dell'irruzione nel settore dei tifosi locali forzando il dispositivo di sicurezza ed avventandosi contro alcuni tifosi locali.

Alla luce di tali dati il tribunale ha dedotto la prova della piena responsabilità dell'odierno ricorrente.

Con ragionamento del tutto immune da vizi rilevati la Corte territoriale ha, quindi, correttamente escluso la possibilità di un'assoluzione con formula più favorevole, limitandosi a rilevare l'estinzione del reato per prescrizione. 2.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Potenza in data 17/12/2020 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso definito ex art. 23, comma 8, dl. 137 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro, dichiarava, per quanto qui di interesse, non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione. L'odierno ricorrente, all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato in primo grado alla pena di mesi due di arresto e euro 1000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 110 e 6-bis, comma 2 , legge 401 del 1989, perché in concorso con [OSCURATO:PERSONA], durante lo svolgimento della partita di calcio tra le squadre ; F.C. Francavilla e Brindisi, indebitamente forzava il deposito di sicurezza del settore ospiti ed accedeva nell'area dello stadio comunale "N. Fittipaldi" destinata ai tifosi locali. A seguito dell'impugnazione proposta, la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del Sembiante per prescrizione del reato. Nella motivazione della decisione si osservava che in base a quanto rappresentato dal giudice di primo grado non sussistevano elementi da cui desumere la prova evidente dell'innocenza dell'appellante. 2.Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. Si censura l'omessa motivazione della Corte territoriale in ordine alle doglianze proposte in sede d'appello, nelle quali, in sostanza, si deduceva l'inutilizzabilità della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, costituita dall'individuazione fotografica del Sembiante. Tale omissione avrebbe, quindi, impedito di pervenire ad un'assoluzione dell'imputato con una più favorevole formula di merito che avrebbe comportato effetti positivi ai fini dell'invalidità e dell'inefficacia della sanzione accessoria del DASPO. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma, al di là del formale dato enunciativo, non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Egli, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte territoriale, facendo rinvio alle argomentazioni sviluppate dal Tribunale, aveva dato al contenuto delle emergenze in atti. I giudici di secondo grado hanno, infatti, richiamato "per relationem" le valutazioni esplicitate dal Tribunale di Lagonegro, che aveva ben rappresentato gli elementi costitutivi della contestazione in addebito. In tale ultima decisione si è evidenziato che le scene dell'aggressione per la quale vi è stata contestazione erano state riprese dalle emittenti locali e che da tali video venivano estrapolati numerosi fotogrammi che riproducevano i responsabili dei disordini verificatesi presso lo stadio comunale Fittipaldi.Si è precisato che su tali fotogrammi la persona offesa procedeva all'individuazione fotografica, all'esito della quale riconosceva il coimputato del Sembiante, [OSCURATO:PERSONA]. Si è aggiunto che la questura di Brindisi, dopo aver visionato i citati fotogrammi, aveva comunicato, in data 18/05/2015, ai carabinieri di Francavilla di aver proceduto all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], individuandolo tra coloro che avevano forzato il presidio dei carabinieri e si erano portati nel settore riservato ai tifosi locali. Nella decisione si dà atto che la polizia giudiziaria di Francavilla ha indicato nel dettaglio la condotta specifica tenuta dai singoli imputati in occasione dell'incontro calcistico, in particolare chiarendo che [OSCURATO:PERSONA], soggetto di corporatura massiccia, alto uno e settantacinque, con maglietta bianca, stempiato con i capelli corti ai lati e jeans chiari, si rendeva responsabile in prima persona dell'irruzione nel settore dei tifosi locali forzando il dispositivo di sicurezza ed avventandosi contro alcuni tifosi locali. Alla luce di tali dati il tribunale ha dedotto la prova della piena responsabilità dell'odierno ricorrente. Con ragionamento del tutto immune da vizi rilevati la Corte territoriale ha, quindi, correttamente escluso la possibilità di un'assoluzione con formula più favorevole, limitandosi a rilevare l'estinzione del reato per prescrizione. 2.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 12919/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris