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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01128/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 24 aprile 2024, che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Messina il 22 giugno 2023, ha rideterminato in mesi 3 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 483 cod. pen. (capo B), del reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), del reato previsto dall'art. 109 del R.D. n. 773 del 1931 (capo C), nonché di varie violazioni della normativa sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro (capi D, E ed F); fatti accertati in Messina tra il 6 gennaio e il 14 febbraio 2020.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, rispetto al delitto di falso (gli altri reati non hanno formato oggetto di censura), hanno ragionevolmente valorizzato (pag. 6-8 della sentenza impugnata) i documenti amministrativi acquisiti e gli accertamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina presso la casa di riposo "S.

Rita", da cui è emerso che al 13 giugno 2018, data di presentazione dell'autocertificazione a firma dell'imputato, erano state già effettuate modifiche che non rendevano più lo stato dei luoghi conforme alla planimetria in possesso degli uffici comunali.

Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto generico e assertivo, dovendosi peraltro considerare che la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta all'imputato, passata dagli 8 mesi e 10 giorni di reclusione inflitti dal primo giudice a 3 mesi di reclusione, pena cui si è pervenuti partendo da una pena base di mesi 6 di reclusione, su cui è stata operata la riduzione di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche e con aumenti del tutto contenuti per la continuazione, prima della riduzione per la scelta del rito, per cui deve senz'altro escludersi che il complessivo trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di eccessivo rigore.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 24 aprile 2024, che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Messina il 22 giugno 2023, ha rideterminato in mesi 3 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 483 cod. pen. (capo B), del reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), del reato previsto dall'art. 109 del R.D. n. 773 del 1931 (capo C), nonché di varie violazioni della normativa sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro (capi D, E ed F); fatti accertati in Messina tra il 6 gennaio e il 14 febbraio 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, rispetto al delitto di falso (gli altri reati non hanno formato oggetto di censura), hanno ragionevolmente valorizzato (pag. 6-8 della sentenza impugnata) i documenti amministrativi acquisiti e gli accertamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina presso la casa di riposo "S. Rita", da cui è emerso che al 13 giugno 2018, data di presentazione dell'autocertificazione a firma dell'imputato, erano state già effettuate modifiche che non rendevano più lo stato dei luoghi conforme alla planimetria in possesso degli uffici comunali. Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività della pena, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto generico e assertivo, dovendosi peraltro considerare che la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta all'imputato, passata dagli 8 mesi e 10 giorni di reclusione inflitti dal primo giudice a 3 mesi di reclusione, pena cui si è pervenuti partendo da una pena base di mesi 6 di reclusione, su cui è stata operata la riduzione di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche e con aumenti del tutto contenuti per la continuazione, prima della riduzione per la scelta del rito, per cui deve senz'altro escludersi che il complessivo trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di eccessivo rigore. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settemb
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