CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 12 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 477 e 494 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, trattandosi di diniego giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02), nel caso in esame ancorata alla presenza di precedenti penali; Considerato che la seconda doglianza dedotta, che lamenta un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di sostituzione di persona (capo B dell'imputazione), risulta del tutto generica, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - che ha indicato la circostanza che l'imputato aveva utilizzato false generalità per attivare la carta prepagata nella quale era confluito il profitto della truffa - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che devono ritenersi superate da quanto sopra precisato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estenso