CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24737/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza dell'art. 341-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto le espressioni lesive del decoro e dell'onore dei pubblici ufficiali sarebbero state proferite dal ricorrente alla presenza di persone non identificate; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito hanno congruamente rilevato che le offese rivolte dal ricorrente ai pubblici ufficiali sono state effettivamente percepite dai presenti; Considerato, infatti, che queste espressioni sono state proferite nella pubblica via, in una strada estremamente trafficata in prossimità dell'esercizio commerciale ambulante abusivamente esercitato dal ricorrente; Ritenuto che, a fronte della prova dell'effettiva percezione delle espressioni oltraggiose da parte di una pluralità di persone, nessun rilievo assume la mancata identificazione degli astanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 mar