Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 09388/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 15 settembre 2025 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto il suo reclamo avverso il provvedimento di trattenimento di una missiva a lui inviata da [OSCURATO:PERSONA], anch'egli detenuto, confermando la valutazione che tale missiva aveva contenuti ambigui e criptici; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per essere il trattenimento motivato non da esigenze attinenti ad indagini o prevenzione dai reati, come prescritto dalla legge, ma dalla presenza di frasi anodine e relative esclusivamente a familiari del ricorrente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, avendo l'ordinanza indicato in modo esplicito le frasi idonee a far sorgere sospetti circa il loro reale contenuto, potendo trattarsi di una comunicazione inerente i contatti con l'associazione criminosa di appartenenza, e chiedendo il ricorrente una diversa valutazione circa la natura criptica di tali frasi, mentre esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto alla base del provvedimento impugnato, e la formulazione di una loro diversa interpretazione, se quella fornita dal giudice di merito sia non manifestamente illogica (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, in tema di interpretazione delle intercettazioni); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore oF " Il P esi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 15 settembre 2025 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto il suo reclamo avverso il provvedimento di trattenimento di una missiva a lui inviata da [OSCURATO:PERSONA], anch'egli detenuto, confermando la valutazione che tale missiva aveva contenuti ambigui e criptici; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per essere il trattenimento motivato non da esigenze attinenti ad indagini o prevenzione dai reati, come prescritto dalla legge, ma dalla presenza di frasi anodine e relative esclusivamente a familiari del ricorrente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, avendo l'ordinanza indicato in modo esplicito le frasi idonee a far sorgere sospetti circa il loro reale contenuto, potendo trattarsi di una comunicazione inerente i contatti con l'associazione criminosa di appartenenza, e chiedendo il ricorrente una diversa valutazione circa la natura criptica di tali frasi, mentre esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto alla base del provvedimento impugnato, e la formulazione di una loro diversa interpretazione, se quella fornita dal giudice di merito sia non manifestamente illogica (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, in tema di interpretazione delle intercettazioni); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il Consigliere estensore oF " Il P esi
Sentenza Cassazione n. 09388/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris